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Circolare

Circolare INAIL n. 69 del 23 ottobre 1996

Interesse di rateazione e di dilazione decreto del Ministero del Tesoro 20 settembre 1996.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al decreto ministeriale del 9 settembre 1996, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori è fissato al 16,875% con decorrenza 20 settembre 1996. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, in via estensiva, anche a quelle presentate prima, se il piano di rateazione è stato comunicato dalla Sede dal 20 settembre 1996 in poi. La circolare ricorda inoltre che la variazione del tasso incide anche sul calcolo delle somme aggiuntive e allega il prospetto storico dei tassi applicati dal 29 dicembre 1978.

Tasso di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi fissato al 16,875% dal 20 settembre 1996

Tasso di interesse per rateazioni e dilazioni contributive

La circolare aggiorna il tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, a seguito del decreto ministeriale del 9 settembre 1996. Il nuovo valore è fissato al 16,875% con decorrenza 20 settembre 1996 e si inserisce nel quadro normativo richiamato dalla circolare stessa.

Fondamento normativo

Il provvedimento viene adottato in attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996. La circolare richiama espressamente il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1996.

Decorrenza e applicazione ordinaria

Il tasso del 16,875% decorre dal 20 settembre 1996 e si applica ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data, secondo le consuete modalità operative.

Applicazione alle istanze già presentate

La circolare precisa, in linea con quanto disposto dalla circolare n. 51/1982, che il nuovo tasso trova applicazione anche per le istanze presentate anteriormente al 20 settembre 1996, qualora la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 20 settembre 1996 o successiva. Ne deriva che il discrimine non è solo la data della domanda, ma anche quella di comunicazione del piano da parte della Sede.

Riflessi sulle somme aggiuntive

Viene inoltre chiarito che la variazione del tasso di interesse deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive, in coerenza con la circolare n. 55/1988.

Prospetto storico dei tassi

In allegato è riportato il riepilogo dei tassi di interesse succedutisi nel tempo, dal 29 dicembre 1978 fino al nuovo tasso del 20 settembre 1996. Il prospetto indica per ciascuna variazione la data del decreto, la misura del tasso, la data di decorrenza e il riferimento alla relativa circolare INAIL.

Punti principali

Nuovo tasso di interesse e base normativa

Il Decreto Ministeriale 9 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1996, ha fissato nella misura del 16,875% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento relative a premi e accessori. Il provvedimento è richiamato come attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996.

Decorrenza e ambito di applicazione

La misura del 16,875% decorre dal 20 settembre 1996. Il tasso si applica alle istanze di rateazione e di dilazione presentate a partire da tale data, secondo le consuete modalità.

Applicazione alle istanze anteriori con piano comunicato dopo il 20 settembre 1996

In conformità a quanto già previsto dalla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle domande presentate prima del 20 settembre 1996, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 20 settembre 1996 o successiva.

Incidenza sulle somme aggiuntive

La circolare precisa che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive, secondo quanto indicato nella circolare n. 55/1988.

Prospetto riepilogativo dei tassi storici

È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con indicazione per ciascun periodo della data del decreto, della misura del tasso, della decorrenza e della relativa circolare di riferimento.

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