Circolare INAIL n. 67 del 11 ottobre 1996
Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1996.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con decreto ministeriale del 12 luglio 1996, è stata approvata la delibera INAIL che rivaluta l’assegno di incollocabilità. Dal 1° luglio 1996 l’importo mensile è fissato in lire 337.000. La rivalutazione è stata determinata in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo tra il 1994 e il 1995, pari al 5,36%. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione generale – Direzione sperimentale per l’informatica.
Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1996
Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1996
La circolare INAIL n. 67 dell'11 ottobre 1996 comunica l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, disposto a seguito dell’approvazione ministeriale della relativa delibera dell’Istituto. La misura rivalutata decorre dal 1° luglio 1996 ed è accompagnata dall’indicazione del criterio utilizzato per la determinazione dell’aumento.
Provvedimento ministeriale e fonte normativa
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 12 luglio 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1996, ha approvato la delibera n. 706 del Consiglio di Amministrazione INAIL, adottata nella seduta del 19 giugno 1996. Con tale delibera era stato proposto il nuovo importo mensile dell’assegno di incollocabilità.
Nuova misura dell’assegno
L’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di L. 337.000 mensili, con effetto dal 1° luglio 1996. La circolare precisa quindi il valore aggiornato da applicare a decorrere da tale data.
Criterio di calcolo della rivalutazione
Il Ministero ha condiviso il criterio adottato dall’INAIL per la determinazione della misura dell’assegno, basato sulla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata tra il 1994 e il 1995. Tale variazione è indicata nella misura del 5,36%.
Conguagli
Le operazioni di conguaglio connesse all’adeguamento saranno eseguite direttamente dalla Direzione generale – Direzione sperimentale per l’informatica, come precisato nella circolare.
Punti principali
Approvazione ministeriale della delibera INAIL
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 12 luglio 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1996, ha approvato la delibera n. 706 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 19 giugno 1996.
Nuovo importo dell'assegno di incollocabilità
L'assegno di incollocabilità è rivalutato e fissato nella misura di lire 337.000 mensili, con decorrenza dal 1° luglio 1996.
Criterio di rivalutazione adottato
L'INAIL ha determinato l'importo rapportandolo alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra il 1994 e il 1995, quantificata nel 5,36%, criterio condiviso dal Ministero.
Gestione dei conguagli
Le operazioni di conguaglio relative alla nuova misura dell'assegno saranno eseguite direttamente dalla Direzione generale – Direzione sperimentale per l'informatica.
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