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Circolare

Circolare INAIL n. 73 del 05 novembre 1996

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dallazione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 1996.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento della retribuzione annua convenzionale, fissata dal D.M. 23 settembre 1996 in lire 51.783.000, da utilizzare per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite dei medici colpiti da malattie o lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive. La nuova misura si applica sia alle nuove liquidazioni decorrenti dal 1° gennaio 1996 sia alle rendite già in godimento a tale data. La circolare disciplina inoltre il calcolo dell’assegno ai superstiti e, per le azioni di surroga e regresso, dispone l’aggiornamento dei valori capitali e dei ratei al 1° gennaio 1996, con indicazioni operative per il conteggio e per eventuali rinvii delle cause.

Rivalutazione annuale delle prestazioni per medici esposti a raggi X e sostanze radioattive dal 1° gennaio 1996

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive

La circolare INAIL disciplina l’aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 1996, della retribuzione annua convenzionale da assumere a base per la liquidazione e la rivalutazione delle prestazioni economiche spettanti ai medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e fornisce istruzioni operative sia per le rendite sia per le azioni di surroga e regresso.

Quadro normativo e presupposti della rivalutazione

La circolare prende le mosse dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996, del D.M. 23 settembre 1996, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell’articolo 20, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Per la particolare categoria dei medici radiologi dipendenti da enti pubblici, la rivalutazione annuale delle retribuzioni convenzionali è consentita soltanto quando la variazione rispetto alla retribuzione percepita nell’anno precedente non sia inferiore al 10%. La circolare evidenzia che tale condizione risulta verificata nel periodo 1990-1995, con una variazione pari al 10,05%.

Nuova retribuzione convenzionale

Il D.M. 23 settembre 1996 fissa la nuova retribuzione annua in lire 51.783.000. Tale importo costituisce la base per:

  • la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente;
  • la prima liquidazione delle rendite ai superstiti;
  • la rivalutazione delle rendite già in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1996.

La circolare precisa che le operazioni di riliquidazione delle rendite in corso alla data indicata saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale - Servizio Gestione Sistema Informatico.

Trattamento dei superstiti

L’assegno in caso di morte spettante ai superstiti dei medici radiologi viene rapportato alla nuova retribuzione convenzionale di lire 51.783.000 secondo le seguenti misure:

  • un terzo della retribuzione, se sopravvive il coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche;
  • un quarto della retribuzione, se sopravvive il solo coniuge oppure i soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto della retribuzione, negli altri casi previsti dall’articolo 85 del Testo Unico.

Azioni di surroga e regresso

Per le azioni di surroga e regresso in corso, la circolare dispone l’aggiornamento dei valori capitali di rendita al 1° gennaio 1996, così da consentire la formulazione tempestiva di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso. A tal fine, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti a tale data.

Le unità operative sono tenute a procedere al conteggio dei ratei fino al 31 dicembre. Inoltre, quando lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate alla luce dei nuovi valori.

Punti principali

Aggiornamento della retribuzione convenzionale

La circolare dà atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 23 settembre 1996, che fissa in lire 51.783.000 la retribuzione annua da assumere a base, dal 1° gennaio 1996, per la liquidazione delle rendite ai medici colpiti da malattie e lesioni provocate da raggi X e sostanze radioattive. Il richiamo normativo è all’articolo 5 della legge n. 251/1982, all’articolo 20, comma 4, della legge n. 41/1986 e all’articolo 11 della legge n. 412/1991.

Presupposto per la rivalutazione annuale

Viene ricordato che, per la categoria dei medici radiologi dipendenti da enti pubblici, la rivalutazione annuale delle retribuzioni convenzionali è ammessa solo quando si verifichi una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione percepita nell’anno precedente. La circolare evidenzia che tale condizione si è realizzata nel periodo 1990-1995, con una variazione pari al 10,05%.

Ambito di applicazione della nuova misura

La nuova retribuzione convenzionale si applica sia in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, con decorrenza 1° gennaio 1996, sia in sede di rivalutazione delle rendite già in corso di godimento a quella data. Le riliquidazioni delle rendite in essere al 1° gennaio 1996 saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale - Servizio Gestione Sistema Informatico.

Assegno ai superstiti

L’assegno in caso di morte spettante ai superstiti dei medici radiologi va rapportato alla nuova retribuzione di lire 51.783.000 secondo le percentuali previste: un terzo della retribuzione in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’articolo 85 del D.P.R. n. 1124/1965; un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi previsti dall’articolo 85 del medesimo Testo Unico.

Azioni di surroga e regresso

Per consentire rapidamente richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso in corso, la circolare dispone che sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi siano riferiti al 1° gennaio 1996. Le unità operative devono quindi procedere al conteggio dei ratei fino al 31 dicembre.

Indicazioni processuali alle Avvocature

Se lo stato del procedimento lo consente, le competenti Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per poter aggiornare le conclusioni già formulate alla luce dei nuovi valori.

Testo integrale

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