Cassazione Penale, Sentenza n. 10769/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva annullato, limitatamente al concorso nel reato di omicidio in esecuzione aberrante, la misura cautelare applicata a Di Falco Angelo. Il ricorso denuncia violazione del vincolo di rinvio e vizi di motivazione: si contesta che il giudice del riesame abbia riproposto la stessa spiegazione annullata dalla Cassazione, non si sia conformato al principio secondo cui la reazione della vittima non è di per sé evento imprevedibile idoneo a interrompere la causalità, e non abbia adeguatamente spiegato perché la manovra difensiva di Zambuto abbia effettivamente reso l'evento letale non più riferibile al Di Falco Roberto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame. La Corte ha censurato il giudice del riesame per aver applicato in modo incoerente il principio sull'aberratio ictus: pur riconoscendo che a sparare sarebbe stato Di Falco Roberto, il Tribunale aveva affermato apoditticamente che la mano era stata "eterodiretta" da Zambuto senza chiarire se tale conclusione derivi da elementi probatori idonei, né se lo sparo sia stato contestuale o successivo alla reazione difensiva; ne è conseguita la violazione del vincolo di rinvio e l'obbligo di nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte di Cassazione.
Norme richiamate
art. 82 c.p.
Riferita nell'ambito della nozione di "aberratio ictus" e del concorso di persone nel reato: la Corte osserva che la reazione della vittima non esclude automaticamente l'applicabilità della norma se la condotta resta oggettivamente e soggettivamente riferibile all'agente
art. 575 c.p.
Richiamato come norma di riferimento per il reato di omicidio; la valutazione verte sulla configurabilità dell'omicidio in esecuzione aberrante rispetto all'agente originario
art. 83 c.p.
Evocato nella motivazione in relazione all'applicabilità dell'istituto dell'aberratio ictus: la Corte sottolinea che l'art. 83 non è escluso dalla reazione della vittima salvo che tale reazione non abbia concretamente interrotto il nesso causale rendendo l'evento non più attribuibile all'agente
Massime di principio
- La reazione difensiva della vittima non interrompe automaticamente il nesso di causalità: conta se, alla prova dei fatti, l'offesa resta oggettivamente e soggettivamente riferibile all'autore originario.
- Per escludere l'aberratio ictus è necessario accertare che lo sparo sia stato effettivamente esploso dall'autore originario e volontariamente; la mera descrizione di una manovra difensiva non è sufficiente a provare un'autonoma serie causale.
- Va valutata la temporalità: se lo sparo è avvenuto prima, durante o dopo la reazione difensiva, poiché il momento influisce sulla riconducibilità dell'evento all'agente originario.
- Il giudice deve fornire motivazione puntuale e basata su elementi probatori riguardo a 'eterodirezione' o interruzione del nesso causale; affermazioni apodittiche sono viziate.
- In sede di riesame cautelare il giudice è vincolato al principio di rinvio e deve attenersi ai criteri stabiliti dalla Cassazione, limitandosi però ai limiti dell'accertamento cautelare ma comunque chiarendo le ragioni fattuali e giuridiche della decisione.
Testo integrale
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