Circolare numero 31 del 2-3-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna i criteri di ripetibilità degli indebiti pensionistici alla luce della normativa succedutasi nel tempo e della giurisprudenza, con particolare attenzione agli indebiti anteriori al 1° gennaio 2001 e a quelli successivi al 1° gennaio 2001. Vengono chiariti i casi in cui le somme sono sanabili o recuperabili, i termini di prescrizione e le modalità operative di recupero, inclusi compensazione, trattenute e pagamento diretto, nonché le regole sulla rateizzazione.
Sistema di controllo e recupero delle prestazioni pensionistiche indebite
Il sistema di controllo delle prestazioni indebite
La circolare disciplina il quadro di riferimento per la prevenzione e il recupero degli indebiti pensionistici, aggiornando le istruzioni operative alla luce della normativa succedutasi nel tempo e delle più recenti pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. L’obiettivo dichiarato è ridurre la formazione dell’indebito e, ove esso si sia prodotto, limitare i disagi sociali connessi al recupero delle somme erogate in eccedenza.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’evoluzione della disciplina degli indebiti pensionistici, che nel tempo ha derogato al principio generale dell’articolo 2033 c.c. e ha individuato specifiche ipotesi di sanatoria o di ripetibilità. Vengono menzionati:
- l’articolo 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
- l’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- l’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
La circolare precisa che l’articolo 13 della legge n. 412/1991, ritenuto innovativo dalla Corte costituzionale, si applica alle situazioni debitorie sorte dal 31 dicembre 1991. Inoltre, le leggi 23 dicembre 1996, n. 662, e 28 dicembre 2001, n. 448, hanno introdotto una disciplina transitoria e sostitutiva per i pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000.
Viene anche ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui, per stabilire quale disciplina applicare, occorre avere riguardo al momento di esecuzione del pagamento non dovuto.
Effetti della sentenza delle Sezioni Unite n. 4809/2005
La circolare recepisce la decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 4809 del 7 marzo 2005, chiarendo che la sanatoria dell’articolo 38 della legge n. 448/2001 non si applica agli indebiti pensionistici verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996 e non totalmente recuperati, se tali indebiti non risultano recuperabili nemmeno secondo la disciplina della legge n. 662/1996.
In pratica, per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996:
- la ripetibilità ai sensi della legge n. 448/2001 sussiste solo se l’indebito è ripetibile anche secondo la legge n. 662/1996;
- per gli indebiti ancora pendenti al 31 dicembre 2001 e già oggetto di sanatoria parziale ai sensi della legge n. 662/1996, non deve essere operata una ulteriore riduzione di un quarto dell’importo da riscuotere;
- occorre invece verificare soltanto l’ammontare del reddito secondo i criteri dell’articolo 38 della legge n. 448/2001;
- restano comunque acquisite alle gestioni le somme recuperate entro il 31 dicembre 2001.
Indebiti pensionistici fino al 31 dicembre 2000
Per i pagamenti indebiti effettuati fino al 31 dicembre 2000, se l’azione di ripetibilità è ancora aperta, si applicano le disposizioni dell’articolo 38, commi da 7 a 10, della legge n. 448/2001.
La circolare conferma in linea generale le istruzioni già fornite con la circolare n. 84 del 24 aprile 2002, ma le coordina con i chiarimenti giurisprudenziali successivi.
Indebiti dal 1° gennaio 2001: applicazione dell’articolo 13 della legge n. 412/1991
Per gli indebiti pensionistici successivi al 1° gennaio 2001 si applica la disciplina dell’articolo 13 della legge n. 412/1991, che costituisce il regime ordinario.
La norma consente la sanatoria degli indebiti quando:
- il pagamento è avvenuto in base a un provvedimento formale e definitivo;
- il provvedimento è stato espressamente comunicato al pensionato;
- l’errore è imputabile all’Istituto;
- non vi è dolo del pensionato.
Resta invece recuperabile l’indebito quando deriva da omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione e che non siano già conosciuti dall’Istituto.
Errori contestuali e sopravvenuti non reddituali
La circolare distingue due ipotesi:
- errori contestuali alla liquidazione o riliquidazione: l’indebito è sanabile se deriva da errore imputabile all’Istituto su un provvedimento definitivo comunicato al pensionato; tuttavia, se l’errore dipende da dolo del pensionato o da omessa/incompleta segnalazione di fatti rilevanti, le somme sono integralmente recuperabili;
- errori successivi alla liquidazione o riliquidazione: l’indebito è recuperabile se deriva da omissioni o incomplete comunicazioni su fatti sopravvenuti che incidono sulla prestazione.
Per i fatti sopravvenuti conosciuti dall’Istituto, la circolare afferma la sanatoria; per quelli che devono essere dichiarati dall’interessato, sono recuperabili le somme fino alla data della comunicazione, mentre non sono più recuperabili quelle erogate successivamente. In tali casi la sede deve rettificare subito il provvedimento errato.
Indebiti collegati alla situazione reddituale
Per le prestazioni collegate al reddito, la circolare applica il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 412/1991, letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 166/1996 e della successiva giurisprudenza.
Redditi non conosciuti dall’Istituto
L’Istituto procede annualmente all’invio dei moduli di dichiarazione dei dati reddituali per verificare le situazioni reddituali non conosciute che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione.
Se dalla verifica emerge un indebito, il recupero è possibile solo se la notifica dell’indebito avviene entro l’anno successivo a quello in cui il pensionato ha reso la dichiarazione. In tal caso il recupero può riguardare anche le somme riferite ai periodi successivi alla dichiarazione.
Se la notifica non avviene entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le somme indebitamente erogate non sono ripetibili, fermo restando l’adeguamento del trattamento pensionistico alla nuova situazione reddituale.
Redditi conosciuti dall’Istituto
Quando il reddito rilevante è già conosciuto dall’Istituto, il recupero degli indebiti è ammesso purché la notifica avvenga nell’anno successivo a quello in cui l’Istituto è venuto a conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Prescrizione del credito dell’Istituto
Quando l’indebito è ripetibile, il diritto dell’Istituto al recupero è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
La decorrenza è così individuata:
- dalla data del pagamento indebito, in via generale;
- dalla data della comunicazione dell’interessato, quando l’indebito dipende da fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati dal pensionato.
Modalità di recupero degli indebiti successivi al 1° gennaio 2001
Per gli indebiti successivi al 1° gennaio 2001, la circolare indica tre modalità di recupero:
- compensazione con crediti relativi a quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali vantati nei confronti dell’Istituto;
- trattenute sulle prestazioni pensionistiche;
- pagamento mediante rimesse in denaro.
Compensazione
La compensazione è possibile quando il soggetto vanta crediti verso l’Istituto per quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali e sia stato accertato un indebito ripetibile. La circolare esclude la compensazione per:
- assegni al nucleo familiare;
- pensione o assegno sociale;
- trattamenti di invalidità civile,
salvo che si tratti di somme erogate per il medesimo titolo di prestazione.
Se debito e credito si riferiscono a prestazioni dello stesso titolo e a periodi coincidenti, la compensazione deve comunque essere effettuata, poiché le somme indebitamente corrisposte sono considerate anticipazioni di quanto dovuto. L’eventuale residuo deve essere recuperato con le modalità ordinarie.
Trattenute sulle prestazioni pensionistiche
Il recupero mediante trattenuta può essere operato su tutte le prestazioni pensionistiche di cui il debitore fruisce al momento della notifica dell’indebito e anche successivamente.
Si applicano le regole dell’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in particolare:
- le trattenute non possono superare un quinto dell’importo della prestazione;
- per le pensioni a carico dell’AGO deve essere comunque salvaguardato l’importo corrispondente al trattamento minimo;
- le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi, salvo dolo;
- se il debitore è titolare di più trattamenti pensionistici, il limite di un quinto va applicato su ciascun trattamento, fermo restando il rispetto del trattamento minimo sul totale delle prestazioni.
Anche in questo caso restano escluse, salvo identità di titolo, le somme dovute per assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e invalidità civile.
Pagamento mediante rimesse in denaro
Se il debitore non ha crediti verso l’Istituto, non è più titolare di pensione oppure l’importo della pensione non consente la trattenuta, la struttura territoriale richiede il pagamento diretto mediante bollettino di conto corrente o assegno.
Nella richiesta deve essere indicato che, decorso inutilmente:
- il termine di 30 giorni, oppure
- il termine di 60 giorni per i residenti all’estero,
si procederà all’azione legale per il recupero coattivo.
Se è stata concordata una dilazione e il debitore interrompe i pagamenti, la sede deve inviare un ulteriore avviso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando nuovamente 30 giorni, o 60 per i residenti all’estero, prima di trasmettere la pratica agli uffici legali.
Il debitore può comunque scegliere di restituire in un’unica soluzione le somme indebitamente percepite anche quando sarebbe possibile il recupero tramite trattenute.
Rateizzazione del recupero
La circolare disciplina anche la rateizzazione del recupero, distinguendo il caso del recupero mediante trattenute da quello mediante pagamento diretto.
Il recupero tramite trattenuta deve avvenire in un’unica soluzione quando:
- l’indebito non supera un quinto dell’importo mensile della pensione;
- resta comunque salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo.
Se tali condizioni non ricorrono, la rateizzazione deve:
- non superare 24 mensilità;
- prevedere trattenute mensili non superiori a un quinto della pensione;
- garantire comunque il rispetto del trattamento minimo;
- non scendere sotto 10 euro per ciascuna trattenuta mensile.
La rateizzazione può essere richiesta dal debitore sia per il recupero mediante rimessa in denaro sia per quello mediante trattenute. Nel primo caso, il responsabile della sede può predisporre un piano con versamenti mensili o a scadenze non superiori a un mese, di regola non oltre 24 mesi dal primo versamento, salvo casi eccezionali. Nel secondo caso, il debitore può chiedere che la rateizzazione avvenga per un periodo inferiore alle 24 mensilità, con eventuale versamento di una parte dell’indebito in un’unica soluzione.
La rateizzazione può comunque superare le 24 mensilità solo in due ipotesi:
- quando il rispetto del limite del quinto e del trattamento minimo non consente di recuperare l’intero indebito entro 24 mesi;
- quando il responsabile della sede territoriale, valutate le circostanze dell’indebito e le condizioni economiche del debitore, concordi su richiesta dell’interessato un diverso piano di recupero.
Conclusione operativa
La circolare fornisce quindi un quadro organico per la gestione degli indebiti pensionistici, distinguendo con precisione tra regime previgente e regime successivo al 1° gennaio 2001, tra indebiti reddituali e non reddituali, e tra casi sanabili e casi pienamente recuperabili. L’indicazione operativa centrale è quella di verificare sempre il momento del pagamento indebito, la conoscenza dei fatti da parte dell’Istituto, gli obblighi informativi del pensionato e i termini di notifica e prescrizione prima di avviare il recupero.
Punti principali
Quadro normativo e aggiornamenti giurisprudenziali
La circolare ricostruisce l’evoluzione della disciplina degli indebiti pensionistici, richiamando l’articolo 2033 c.c., l’articolo 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, l’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e l’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Si evidenzia che la disciplina della legge n. 412/1991 si applica alle situazioni debitorie sorte dal 31 dicembre 1991 e che le leggi n. 662/1996 e n. 448/2001 hanno introdotto una disciplina transitoria e retroattiva per gli indebiti pagamenti fino al 31 dicembre 2000. Viene inoltre richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 4809 del 7 marzo 2005, che incide sulla ripetibilità degli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 non ancora totalmente recuperati.
Indebiti fino al 31 dicembre 2000
Per i pagamenti indebiti effettuati fino al 31 dicembre 2000, se ancora sussiste l’azione di ripetibilità, trovano applicazione i commi da 7 a 10 dell’articolo 38 della legge n. 448/2001. La circolare precisa, alla luce della sentenza n. 4809/2005, che per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 la sanatoria della legge n. 448/2001 opera solo se l’indebito risulta ripetibile anche secondo la disciplina della legge n. 662/1996. Per gli indebiti già oggetto di sanatoria parziale ex legge n. 662/1996 non va applicata un’ulteriore riduzione di un quarto dell’importo da recuperare ai sensi della legge n. 448/2001; occorre invece solo verificare il reddito secondo quest’ultima disciplina.
Indebiti dal 1° gennaio 2001 e applicazione dell’art. 13 della legge n. 412/1991
Per gli indebiti pensionistici dal 1° gennaio 2001 si applica la disciplina di regime dell’articolo 13 della legge n. 412/1991. La norma consente la sanatoria degli indebiti derivanti da errore imputabile all’Istituto, se il provvedimento è definitivo e comunicato espressamente al pensionato, salvo dolo dell’interessato. È inoltre recuperabile l’indebito causato da omessa o incompleta comunicazione di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione, sia se il fatto era già esistente al momento della liquidazione sia se è sopravvenuto dopo il provvedimento.
Indebiti non reddituali: errori contestuali e sopravvenuti
La circolare distingue gli errori contestuali alla liquidazione o riliquidazione da quelli successivi. Se l’errore dipende da comportamento doloso del pensionato o da omessa/incompleta segnalazione di fatti rilevanti non noti all’Istituto, le somme indebitamente erogate sono integralmente recuperabili. Se invece il fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione viene comunicato dall’interessato, le somme erogate dopo la comunicazione non sono recuperabili e la sede deve rettificare immediatamente il provvedimento errato. Per i fatti sopravvenuti conosciuti dall’Istituto, la sanatoria opera; se il fatto è da dichiarare dall’interessato, l’indebito fino alla comunicazione è recuperabile, ma non quello successivo.
Indebiti collegati al reddito
Per i redditi non conosciuti dall’Istituto, il recupero è subordinato al fatto che la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello della dichiarazione reddituale; in tal caso il recupero può riguardare anche le somme riferite a periodi successivi alla dichiarazione. Se la notifica non avviene entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le somme non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico. Per i redditi conosciuti dall’Istituto, il recupero è possibile se la notifica dell’indebito avviene nell’anno successivo a quello in cui l’Istituto è venuto a conoscenza del reddito rilevante.
Prescrizione del diritto alla ripetizione
Quando l’indebito è ripetibile, il relativo credito dell’Istituto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Il termine decorre dalla data del pagamento indebito; se l’indebito dipende da fatti che devono essere comunicati dall’interessato, la decorrenza è dalla data della comunicazione.
Modalità di recupero: compensazione, trattenute e pagamento diretto
Per gli indebiti fino al 31 dicembre 2000 si rinvia alle istruzioni della circolare n. 84/2002. Per gli indebiti successivi al 1° gennaio 2001, il recupero può avvenire mediante compensazione con crediti per quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali, mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche oppure mediante pagamento in denaro. La compensazione non è ammessa per assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e invalidità civile, salvo che si tratti di prestazioni dello stesso titolo. Le trattenute possono riguardare tutte le pensioni percepite dal debitore al momento della notifica e successivamente; il recupero deve rispettare i limiti dell’articolo 69 della legge n. 153/1969, compreso il limite di un quinto e la salvaguardia del trattamento minimo, e non può essere gravato da interessi salvo dolo.
Pagamento diretto, diffida e azione legale
Se il debitore non ha crediti verso l’Istituto, non è più titolare di pensione oppure la pensione non consente trattenute, la struttura territoriale richiede il pagamento mediante bollettino o assegno, avvertendo che, decorso inutilmente il termine di 30 giorni, o 60 giorni per i residenti all’estero, si procederà all’azione legale per il recupero coattivo. Se è stata concordata una dilazione e il debitore interrompe i versamenti, viene inviata raccomandata con nuovo termine di 30 giorni, o 60 per l’estero, prima dell’avvio dell’azione legale. Il debitore può comunque restituire l’intero importo in un’unica soluzione anche quando sarebbe possibile la trattenuta.
Rateizzazione del recupero
Il recupero mediante trattenute deve avvenire in unica soluzione se l’indebito non supera un quinto dell’importo mensile della pensione e se resta comunque salvo il trattamento minimo. In caso contrario, la rateizzazione non può superare 24 mensilità, con rata mensile non superiore a un quinto della pensione e non inferiore a 10 euro, sempre nel rispetto del trattamento minimo. La rateizzazione può essere richiesta anche in caso di pagamento diretto o di trattenute, e può estendersi oltre 24 mesi solo se il rispetto dei limiti non consente di esaurire il recupero in 24 mensilità oppure se il responsabile della sede, valutate le condizioni economiche del debitore e l’importo dell’indebito, concorda un diverso piano di recupero.
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