Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 33 del 3-3-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la proroga disposta dalla legge finanziaria 2006 per il pagamento e la rateizzazione dei contributi previdenziali e premi assicurativi sospesi per il sisma del 1990 in Sicilia. Per le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il termine di versamento è fissato al 30 settembre 2006 e quello per la rateizzazione al 1° ottobre 2006. Vengono richiamate le modalità operative di pagamento, i soggetti beneficiari, nonché alcune precisazioni sul mancato differimento dei termini relativi ai condoni previsti dalle leggi n. 166/1991 e n. 724/1994.

Ulteriore proroga dei termini di pagamento dei contributi previdenziali per le imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia

Ulteriore proroga dei termini di pagamento dei contributi per il sisma del 1990 in Sicilia

La circolare n. 33 del 3 marzo 2006 interviene sulla disciplina dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sospesi per le imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia. In attuazione della legge finanziaria 2006, vengono prorogati i termini per il versamento e per l'eventuale rateizzazione delle somme dovute, con precisazioni operative rivolte alle strutture INPS e ai contribuenti interessati.

Ambito della proroga

La proroga riguarda i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, già oggetto della precedente proroga disposta dalla legge n. 311/2004. La circolare richiama espressamente le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, per le quali il termine era stato fissato al 30 giugno 2006.

Rientrano nell'ambito applicativo i contributi sospesi relativi al periodo dicembre 1990 - dicembre 1992, cioè quelli già interessati dalle misure di sospensione e successiva definizione previste dalla normativa richiamata.

Nuovi termini di versamento e rateizzazione

L'art. 1, comma 363, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che:

  • il termine di versamento previsto dal secondo periodo del comma 17 dell'art. 9 della legge n. 289/2002 è fissato al 30 settembre 2006;
  • il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006.

La circolare evidenzia che tali termini sostituiscono quelli precedentemente vigenti per le imprese interessate dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa.

Definizione automatica della posizione contributiva

La norma richiamata consente alle imprese già beneficiarie della sospensione dei versamenti relativi agli anni 1990, 1991 e 1992 di definire automaticamente la propria posizione versando, entro il 30 settembre 2006, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi, ridotto al 10 per cento.

Il perfezionamento della definizione produce gli effetti previsti dal comma 10 dell'art. 9 della legge n. 289/2002.

Rateizzazione delle eccedenze e conseguenze dell'inadempimento

Se gli importi complessivamente dovuti superano 5.000 euro, la parte eccedente può essere pagata in un massimo di otto rate semestrali, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1° ottobre 2006.

La circolare precisa che:

  • l'omesso versamento delle rate eccedenti non rende inefficace la definizione automatica;
  • per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del DPR n. 602/1973;
  • sono dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
  • restano dovuti anche gli interessi legali.

Soggetti beneficiari

Oltre alle imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, la circolare considera beneficiari anche i soggetti che, nei comuni interessati dal sisma, hanno svolto attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, pur essendo residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni sorte da tali attività.

Modalità di pagamento

Per i contributi previdenziali esposti nel modello DM10, il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilato secondo l'esempio riportato nella circolare, con indicazione della causale contributo, della matricola INPS o codice INPS/filiale, del periodo di riferimento e degli importi a debito e a credito.

Per i soggetti che devono utilizzare il bollettino di conto corrente postale, la circolare rinvia alle modalità già definite dalla circolare n. 165/1991.

Precisazioni sui condoni e sui differimenti esclusi

Su richiesta di chiarimenti, la circolare precisa che non è previsto alcun differimento dei termini per i condoni disciplinati dalle leggi n. 166/1991 e n. 724/1994, poiché tali disposizioni non sono espressamente richiamate dalla normativa di proroga.

Viene inoltre richiamato il fatto che l'ultima disposizione normativa relativa ai due condoni è la legge n. 266/1997, che risulta espressamente esclusa dalle successive leggi finanziarie che hanno disposto proroghe riferite al solo periodo di sospensione da dicembre 1990 a dicembre 1992.

Chiarimenti specifici sul condono ex L. n. 166/1991

La circolare ricorda che, per il condono previsto dalla legge n. 166/1991:

  • la sospensione riguardava il pagamento delle rate in scadenza nel periodo oggetto di sospensione;
  • non riguardava i periodi fino ad agosto 1990;
  • il pagamento decorreva da ottobre 1997;
  • erano dovuti gli interessi legali introdotti dall'art. 25, comma 3, della legge n. 341/1995.

È altresì richiamato il messaggio INPS n. 42066 del 28 dicembre 2005 per la definizione di tale condono.

Chiarimenti specifici sul condono ex L. n. 724/1994

Per il condono disciplinato dalla legge n. 724/1994, efficace per i periodi fino ad agosto 1994, la circolare distingue due ipotesi:

  • se nella domanda di condono rientrano periodi oggetto di sospensione, questi possono essere sospesi a richiesta del contribuente;
  • se la domanda riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e agosto 1994, la sospensione non può essere concessa.

Le sedi interessate devono predisporre per la definizione le partite oggetto di condono che presentano pagamenti totali o parziali.

Riferimenti interni e parere ministeriale

La circolare dà atto del parere favorevole espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'emanazione del documento. Richiama inoltre le precedenti circolari INPS emanate sul sisma della Sicilia del 1990, tra cui le n. 3/1991, 165/1991, 226/1991, 8/1992, 208/1992, 62/1993, 216/1993, 120/1995, 238/1995, 220/1997, 151/2001 e 114/2002.

Punti principali

Proroga dei termini introdotta dalla legge n. 266/2005

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, ha prorogato i termini già previsti per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 in Sicilia. In particolare, per le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, il termine di versamento è stato fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione al 1° ottobre 2006.

Ambito soggettivo e periodo dei contributi sospesi

La proroga riguarda i contributi e premi relativi al sisma del 1990, con riferimento al periodo dicembre 1990 - dicembre 1992, già oggetto di sospensione. Sono inclusi anche i soggetti che, pur residenti altrove, hanno svolto nei comuni interessati attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, limitatamente alle obbligazioni derivanti da tali attività.

Definizione automatica e condizioni di pagamento

La normativa richiamata consente alle imprese già beneficiarie della sospensione di definire automaticamente la propria posizione versando, entro il 30 settembre 2006, l'importo dovuto a titolo di capitale per ciascun tributo, al netto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi, ridotto al 10 per cento. Il perfezionamento della definizione produce gli effetti previsti dal comma 10 dell'art. 9 della legge n. 289/2002.

Rateizzazione delle somme eccedenti 5.000 euro

Se l'importo complessivamente dovuto supera 5.000 euro, la parte eccedente può essere versata fino a un massimo di otto rate semestrali, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1° ottobre 2006. L'omesso pagamento delle rate non rende inefficace la definizione automatica, ma comporta il recupero coattivo delle somme residue, oltre alla sanzione amministrativa del 30 per cento, ridotta alla metà se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, e agli interessi legali.

Modalità di versamento

Per i contributi previdenziali esposti nel modello DM10 il pagamento deve avvenire tramite modello F24, compilato secondo l'esempio riportato in circolare, con causale contributo specifica e indicazione della matricola INPS, del periodo e degli importi a debito o a credito. I soggetti che hanno svolto attività nei comuni interessati ma non sono tenuti al versamento tramite F24 devono utilizzare i bollettini di conto corrente postale secondo le modalità della circolare n. 165/1991.

Esclusione dei condoni ex leggi n. 166/1991 e n. 724/1994

La circolare chiarisce che non opera il differimento dei termini per il condono previsto dalle leggi n. 166/1991 e n. 724/1994, poiché tali norme non sono espressamente richiamate dalle disposizioni prorogatrici. Viene richiamata anche l'interpretazione autentica dell'art. 11 della legge n. 266/1997, come interpretato dall'art. 52, comma 24, lettera a), della legge n. 448/2001.

Indicazioni specifiche sul condono L. n. 166/1991 e L. n. 724/1994

Per il condono ex legge n. 166/1991 si ricorda che la sospensione riguardava solo le rate in scadenza nel periodo interessato e non i periodi fino ad agosto 1990; il pagamento decorreva da ottobre 1997 con applicazione degli interessi legali previsti dalla legge n. 341/1995. Per il condono ex legge n. 724/1994, efficace per i periodi fino ad agosto 1994, la sospensione è possibile solo se nella domanda rientrano periodi già oggetto di sospensione; se la domanda riguarda il periodo 1 gennaio 1993 - agosto 1994, la sospensione non è consentita.

Attività delle sedi e precedenti circolari

Le sedi interessate devono predisporre per la definizione le partite oggetto di condono che presentano pagamenti totali o parziali. La circolare segnala inoltre che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole all'emanazione e richiama le precedenti circolari INPS in materia di sisma Sicilia 1990.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.