Regolamento (UE) 2024/2511
Regolamento delegato (UE) 2024/2511 della Commissione, del 2 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda l’individuazione degli aumenti delle spese di funzionamento e di manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) allo scopo di modificare l’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce come la Commissione debba rilevare, su base annuale, eventuali aumenti significativi o persistenti delle spese di funzionamento e manutenzione dell’ETIAS sostenute dagli Stati membri e dalle agenzie competenti. Tale verifica serve a valutare se sia necessario modificare l’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS, finanziando così il sistema tramite le relative entrate. Il testo disciplina anche la possibilità per Stati membri e agenzie di segnalare, ad hoc, tendenze o criticità con impatto economico rilevante. Le disposizioni operative di confronto e valutazione si applicano dal secondo anno di funzionamento dell’ETIAS.
Procedura per individuare aumenti delle spese di funzionamento e manutenzione dell’ETIAS al fine di valutare una possibile modifica dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle agenzie coinvolte nel funzionamento dell’ETIAS, ossia Frontex, eu-LISA ed Europol, con riferimento alle spese di funzionamento e manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1240. Il regolamento opera nell’ambito dello spazio Schengen e dello sviluppo dell’acquis di Schengen; la Danimarca è vincolata, mentre l’Irlanda non partecipa né è vincolata. Non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE né dell’accordo di recesso del Regno Unito. Gli articoli da 2 a 6 si applicano solo dal secondo anno di funzionamento dell’ETIAS; l’entrata in vigore generale è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato (UE) 2024/2511: individuazione degli aumenti delle spese ETIAS ai fini dei diritti di autorizzazione ai viaggi
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), disciplinando il metodo con cui la Commissione deve monitorare gli aumenti delle spese di funzionamento e manutenzione del sistema. La finalità è verificare se tali aumenti siano tali da giustificare una revisione dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS, che finanziano le spese del sistema ai sensi dell’articolo 86 del regolamento ETIAS.
Contesto e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240. Nei considerando si precisa che il controllo dei costi deve essere annuale e fondato sui dati già raccolti nell’ambito degli obblighi di rendicontazione esistenti, in modo da limitare gli ulteriori oneri amministrativi. Il raffronto deve consentire di individuare aumenti significativi o persistenti rispetto agli anni precedenti; gli Stati membri e le agenzie interessate devono inoltre poter spiegare, su richiesta, le cause degli incrementi.
Ambito soggettivo e materiale
Il regolamento riguarda le spese sostenute da:
- Stati membri;
- Frontex;
- eu-LISA;
- Europol.
L’oggetto è circoscritto alle spese di funzionamento e manutenzione dell’ETIAS e alla conseguente verifica della necessità di modificare il livello dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi. Non disciplina, invece, il merito della determinazione del nuovo importo, ma solo la procedura di individuazione dei presupposti economici per un eventuale intervento tariffario.
Spese sostenute dagli Stati membri
Per gli Stati membri, la Commissione effettua un esame annuale delle spese dichiarate nella relazione annuale in materia di performance presentata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1148. Il confronto avviene con le spese comunicate negli anni precedenti, per individuare un eventuale aumento delle spese di funzionamento e manutenzione dell’ETIAS. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri devono fornire i motivi che giustificano l’aumento rilevato.
Spese sostenute da Frontex, Europol ed eu-LISA
Per le agenzie coinvolte, la Commissione applica una logica analoga di monitoraggio annuale e confronto con gli esercizi precedenti:
- Frontex: la verifica si basa sulla relazione sull’esecuzione del bilancio di cui all’articolo 99 del regolamento finanziario adottato a norma dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2019/1896; il confronto riguarda le spese per le competenze di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) 2018/1240.
- Europol: la verifica si fonda sulla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794; il confronto riguarda le spese per le competenze di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1240.
- eu-LISA: la verifica si basa sulla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1726; il confronto riguarda le spese per le competenze di cui all’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1240.
Anche per le agenzie, su richiesta della Commissione, devono essere forniti i motivi che giustificano l’eventuale aumento delle spese.
Valutazione sull’adeguamento dei diritti ETIAS
L’articolo 6 attribuisce alla Commissione il compito di stabilire, su base annuale, se un aumento significativo o persistente delle spese individuato ai sensi degli articoli 2-5 renda necessaria una modifica dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS. La norma non impone automaticamente un adeguamento, ma prevede una valutazione discrezionale della Commissione sulla necessità dell’intervento.
Segnalazioni ad hoc di tendenze e criticità
L’articolo 7 introduce una facoltà di comunicazione non periodica: Stati membri e agenzie possono informare la Commissione qualora individuino tendenze o sfide idonee ad avere ripercussioni economiche significative sul funzionamento e sulla manutenzione dell’ETIAS, oppure comunque a giustificare una modifica dei diritti. Si tratta di un meccanismo complementare al riesame annuale, utile per intercettare fattori non immediatamente emergenti dalla rendicontazione ordinaria.
Ambito territoriale e rapporti con altri regimi
Nei considerando si chiarisce che il regolamento si inserisce nell’acquis di Schengen. Per la Danimarca, che ha notificato la volontà di recepire il regolamento interno, il testo è vincolante. L’Irlanda non partecipa all’adozione né è vincolata o soggetta all’applicazione del regolamento. Per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione.
Il regolamento dichiara inoltre di non pregiudicare l’applicazione della direttiva 2004/38/CE e dell’accordo di recesso del Regno Unito.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, gli articoli 2-6 si applicano soltanto a decorrere dal secondo anno di funzionamento dell’ETIAS, poiché il primo anno non offre una base comparativa sufficientemente significativa per il confronto annuale delle spese.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce la procedura per individuare aumenti delle spese di funzionamento e manutenzione dell’ETIAS che possano richiedere una modifica dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi. I soggetti rilevanti sono gli Stati membri, Frontex, eu-LISA ed Europol.
Spese sostenute dagli Stati membri
L’articolo 2 impone alla Commissione un riesame annuale delle spese dichiarate dagli Stati membri nella relazione annuale in materia di performance presentata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1148. La Commissione individua eventuali aumenti rispetto agli anni precedenti; gli Stati membri, su richiesta, devono fornire i motivi che giustificano l’aumento.
Spese sostenute da Frontex
L’articolo 3 prevede il riesame annuale delle spese dichiarate da Frontex nella relazione sull’esecuzione del bilancio di cui all’articolo 99 del regolamento finanziario adottato a norma dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2019/1896. Il confronto riguarda le spese connesse alle competenze dell’articolo 75 del regolamento (UE) 2018/1240; Frontex deve spiegare, su richiesta, le ragioni degli aumenti.
Spese sostenute da Europol
L’articolo 4 prevede il riesame annuale delle spese dichiarate da Europol nella relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794. La Commissione confronta tali spese con quelle degli anni precedenti, con riferimento alle competenze dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1240; Europol deve fornire, su richiesta, le motivazioni degli aumenti.
Spese sostenute da eu-LISA
L’articolo 5 prevede il riesame annuale delle spese dichiarate da eu-LISA nella relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1726. La Commissione verifica eventuali aumenti rispetto agli anni precedenti, relativi alle competenze dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1240; eu-LISA deve fornire, su richiesta, le ragioni degli aumenti.
Valutazione sulla modifica dei diritti ETIAS
L’articolo 6 stabilisce che la Commissione, su base annuale e dopo aver individuato un aumento significativo o persistente delle spese ai sensi degli articoli 2-5, determina se sia necessaria una modifica dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS.
Segnalazione di tendenze e criticità
L’articolo 7 consente a Stati membri e agenzie di informare la Commissione, su base ad hoc, su tendenze e sfide che possano avere ripercussioni economiche significative sul funzionamento e sulla manutenzione dell’ETIAS o che comunque possano giustificare una modifica dell’importo dei diritti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 2-6 si applicano dal secondo anno di funzionamento dell’ETIAS. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1234
- Regolamento · 2 mag 2024Regolamento (UE) 2024/2510
- Regolamento · 3 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1311
- Regolamento · 3 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1301
- Regolamento · 3 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1255
- Regolamento · 30 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1221
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →