Regolamento (UE) 2024/1255
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1255 della Commissione, del 3 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per rafforzare la disciplina del trasporto di superficie di merce e posta aerea già controllata, introducendo un quadro armonizzato per l’approvazione e la supervisione dei trasportatori approvati. Vengono inoltre aggiornati alcuni elenchi di equivalenza includendo l’aeroporto delle Svalbard e rinviata l’entrata in applicazione di taluni requisiti tecnici sugli ETD. La riforma mira a migliorare chiarezza, tracciabilità e responsabilità lungo la catena logistica, riducendo al contempo gli oneri amministrativi. Sono previsti termini transitori, procedure di approvazione, controlli in loco, riesami periodici e conseguenze in caso di carenze o perdita dei requisiti.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 introducendo e disciplinando il regime dei trasportatori approvati nel trasporto terrestre di merce e posta aerea, aggiornando taluni elenchi di equivalenza e rinviando alcuni termini tecnici relativi agli ETD.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della catena logistica della merce e posta aerea nell’Unione, in particolare ad agenti regolamentati, mittenti conosciuti, vettori aerei e trasportatori che effettuano il trasporto di superficie di spedizioni già sottoposte ai controlli di sicurezza. Incide anche sulle autorità competenti degli Stati membri chiamate ad approvare, verificare, registrare, sospendere o revocare lo status di trasportatore approvato. Le modifiche riguardano inoltre gli elenchi di paesi/luoghi considerati equivalenti ai fini della sicurezza aerea e le disposizioni tecniche sugli ETD; la disciplina del nuovo regime dei trasportatori approvati si applica progressivamente, con piena operatività del nuovo modello dal 1° gennaio 2027 e mantenimento di regimi transitori fino al 31 dicembre 2026 per alcune ipotesi. Si applica direttamente negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Modifiche alle norme di sicurezza aerea per il trasporto di merce e posta aerea
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1255 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 sulla sicurezza dell’aviazione civile. La Commissione, richiamando l’esperienza applicativa maturata e l’esigenza di maggiore chiarezza e armonizzazione, introduce un quadro comune per i trasportatori che operano il trasporto di superficie di merce e posta aerea già controllata, rafforza la supervisione delle autorità competenti e aggiorna alcune disposizioni tecniche e gli elenchi di equivalenza.
Ambito e finalità della riforma
La modifica mira a garantire l’integrità della catena logistica della merce e posta aerea nell’Unione, soprattutto quando il trasporto terrestre è esternalizzato a operatori terzi. I considerando evidenziano la necessità di rendere più chiari visibilità, responsabilità e controlli sui trasportatori, evitando oneri amministrativi inutili e tenendo conto delle esperienze già maturate in alcuni Stati membri. La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno rinviare taluni adempimenti tecnici sugli ETD per consentire un adeguamento ordinato delle apparecchiature senza compromettere la sicurezza.
Modifica degli elenchi di equivalenza e caso Svalbard
Negli elenchi di cui alle appendici 3-B, 4-B, 5-A, 6-F e nell’elenco 6-Fi dell’allegato del regolamento 2015/1998 viene inserito il riferimento al Regno di Norvegia, per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard. La modifica discende dalla verifica della Commissione circa la conformità di tale aeroporto ai criteri applicabili in materia di screening dei passeggeri e dei bagagli, nonché di merci, posta e sicurezza degli aeromobili. Si tratta quindi di un aggiornamento di natura sostanzialmente tecnica, ma rilevante per l’operatività degli elenchi di paesi e infrastrutture considerati equivalenti.
Definizioni introdotte: trasportatore approvato e stoccaggio limitato
Il nuovo punto 6.0.5 definisce il "trasportatore approvato" come il soggetto che assicura, per conto di un agente regolamentato o di un mittente conosciuto, il trasporto di superficie e la protezione delle spedizioni di merce e posta aerea già sottoposte ai controlli di sicurezza, secondo procedure conformi a standard comuni sufficienti a preservarne l’integrità. Il punto 6.0.6 definisce lo "stoccaggio limitato" come il tempo complessivo strettamente necessario al trasbordo della spedizione tra due mezzi di trasporto, includendo le operazioni di handling e le formalità amministrative e, se necessario, un breve deposito protetto durante il trasbordo; sono invece escluse forme di stoccaggio diverse, salvo che il trasportatore sia anche approvato come agente regolamentato.
Accesso alle aree sterili e disciplina transitoria
Il nuovo punto 6.1.4 impone che l’accesso alle aree sterili destinate a merce e posta avvenga solo dopo avere qualificato il soggetto che trasporta la spedizione dal lato terra in una delle categorie indicate: agente regolamentato, mittente conosciuto, trasportatore designato ex punto 6.6.1.1, lettera c), trasportatore approvato oppure nessuno di tali soggetti. La lettera c) continua a operare solo fino al 31 dicembre 2026, in coerenza con il passaggio graduale al nuovo regime dei trasportatori approvati.
Obblighi di agenti regolamentati e mittenti conosciuti
Le modifiche ai punti 6.3.1.1, 6.3.1.9, 6.3.2.9 e 6.3.2.10, nonché ai punti 6.4.1.8, 6.4.2.1 e 6.4.2.3, rafforzano gli obblighi di documentazione e formazione. Su richiesta dell’autorità competente, agenti regolamentati e mittenti conosciuti devono fornire prova documentale degli accordi con i trasportatori approvati e, se richiesto, tenere un elenco dei contratti con indicazione almeno del codice alfanumerico unico, della data di inizio e, se applicabile, della scadenza. Il personale con accesso non controllato alla merce o posta sottoposta a controllo deve essere selezionato e formato secondo il capitolo 11; i conducenti con accesso controllato o senza accesso devono ricevere almeno formazione di sensibilizzazione alla sicurezza. I controlli di sicurezza effettuati da tali soggetti sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari della decisione di esecuzione C(2015) 8005.
Procedura di approvazione dei trasportatori
Il punto 6.5.1 stabilisce una procedura articolata. La domanda va presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente ha la sede di residenza o legale; le filiali estere e le controllate richiedono l’approvazione nello Stato membro in cui hanno sede. Il richiedente deve presentare un programma di sicurezza conforme al modello dell’appendice 6-K e la dichiarazione di impegni dell’appendice 6-D, firmata dal legale rappresentante o dal responsabile della sicurezza. Il programma deve coprire, almeno, organizzazione, responsabilità, cooperazione con le autorità, protezione della merce, assunzione e formazione del personale, prevenzione delle interferenze illecite e sistemi di monitoraggio interno.
La verifica dell’ammissibilità prevede, in via ordinaria, una valutazione positiva del programma e una verifica in loco, che deve riguardare almeno un sito operativo e può essere svolta dall’autorità competente o da un validatore della sicurezza aerea UE. Al termine, viene redatta una relazione di convalida usando la lista di controllo dell’appendice 6-L; se interviene un validatore, la relazione e la dichiarazione di indipendenza devono essere trasmesse entro un mese. Se la verifica riguarda operazioni ubicate in un altro Stato membro, le autorità interessate coordinano tempi, oggetto e scambio di informazioni, e la relazione può essere redatta in inglese o in un’altra lingua ufficiale concordata.
In alternativa, per la sola prima approvazione, l’autorità può ricorrere a un audit documentale con colloquio approfondito. In tal caso lo status di trasportatore approvato è concesso per massimo un anno non rinnovabile, entro il quale deve intervenire la verifica in loco; se la verifica ritarda per cause non imputabili al trasportatore, può essere concessa una proroga massima di tre mesi, scaduta la quale lo status va sospeso fino al completamento della verifica.
Rilascio, durata, rinnovo e revoca dello status
Dopo esito positivo delle verifiche, l’autorità competente concede lo status di trasportatore approvato per un massimo di cinque anni e registra le coordinate nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica entro il giorno lavorativo successivo, attribuendo un codice alfanumerico identificativo unico a ogni sede legale. Il trasportatore non può essere considerato approvato prima dell’inserimento in banca dati.
I trasportatori approvati devono designare almeno una persona responsabile dell’attuazione del programma di sicurezza, con controllo rafforzato dei precedenti personali. Ogni trasportatore deve essere sottoposto a nuova approvazione almeno ogni cinque anni, con riesame del programma e verifica in loco. Se l’autorità accerta carenze operative, deve comunicarle immediatamente e richiedere rimedio; se le carenze persistono o incidono significativamente sulla sicurezza, lo status può essere sospeso, revocato o ritirato. Il cambio di status dell’ex trasportatore deve essere registrato in banca dati entro 24 ore dal ritiro. I trasportatori approvati sono riconosciuti in tutti gli Stati membri.
Obblighi di sicurezza operativa per i trasportatori approvati
Il punto 6.5.2 impone requisiti materiali e organizzativi: livello di sicurezza sufficiente nei locali e nei siti operativi, formazione generale di sensibilizzazione per tutto il personale che trasporta merce e posta, formazione di sicurezza e controllo dei precedenti per il personale con accesso non controllato, nonché protezione costante delle spedizioni contro interferenze non autorizzate o manomissioni durante raccolta, handling, stoccaggio limitato, trasporto e consegna.
Per assicurare tale protezione, le spedizioni devono essere confezionate o sigillate in modo da rendere evidenti eventuali manomissioni; il compartimento di carico deve essere ispezionato prima del carico; il vano di carico deve essere chiuso a chiave, sigillato o protetto con cavi TIR, mentre nei veicoli a fondo piatto la zona di carico deve restare sotto osservazione. Il conducente deve avere con sé un documento identificativo con fotografia e deve evitare soste non programmate; se la sosta è inevitabile, deve verificare carico, lucchetti e sigilli al ritorno e segnalare eventuali anomalie. È vietato il subappalto del trasporto a terzi non qualificati come trasportatori approvati o agenti regolamentati, così come il subappalto di altri servizi di handling o protezione della merce a soggetti diversi da un agente regolamentato.
Termine di applicazione del nuovo regime
Dal 1° gennaio 2027 il trasporto di superficie nell’Unione di spedizioni di merce e posta aerea già sottoposte ai controlli di sicurezza potrà essere effettuato soltanto da: agente regolamentato con mezzi e risorse propri; mittente conosciuto per merce e posta da esso originata con mezzi e risorse propri; oppure trasportatore approvato che abbia un contratto con l’agente regolamentato, con il mittente conosciuto o, nel caso di Air Cargo Road Feeder Service, direttamente con il vettore aereo interessato. Il regime non si applica al trasporto all’interno delle aree sterili aeroportuali. Fino al 31 dicembre 2026 continua a valere il regime transitorio per i trasportatori designati previsto dal punto 6.6.1.1, lettera c).
Documentazione e modello di impegno
La nuova appendice 6-D contiene la dichiarazione di impegni del trasportatore approvato. Con essa l’operatore attesta la veridicità del programma di sicurezza, l’applicazione e il mantenimento delle procedure in tutti i siti interessati, l’adeguamento futuro alla normativa UE, la collaborazione con le ispezioni, la notifica di modifiche minori entro 10 giorni lavorativi e di modifiche rilevanti almeno 15 giorni lavorativi prima della loro attuazione, nonché la comunicazione di gravi violazioni, circostanze sospette, cessazione dell’attività o perdita dei requisiti. La dichiarazione è assunta sotto piena responsabilità del firmatario.
Modello di programma di sicurezza e lista di controllo di convalida
L’appendice 6-K fornisce il modello di programma di sicurezza del trasportatore approvato, articolato in capitoli su recapiti, personale, trasporto, stoccaggio limitato, controllo interno della qualità, minaccia interna e allegati nazionali. Il documento deve essere protetto da accessi non autorizzati, destinato all’uso interno e aggiornato ogni volta che intervengono modifiche, che devono essere evidenziate e trasmesse integralmente all’autorità competente. L’appendice 6-L contiene la lista di controllo di convalida, che orienta il validatore nella verifica della conformità e distingue tra requisiti il cui mancato rispetto comporta automaticamente esito negativo e requisiti valutativi. Se una risposta negativa riguarda una voce in grassetto, la convalida deve essere negativa salvo non applicabilità della domanda.
Aggiornamenti sugli ETD e altre disposizioni tecniche
Il regolamento modifica anche il punto 12.6.2 sugli ETD, stabilendo che gli standard relativi al rilevamento di sostanze chimiche mediante campionamento del particolato si applicano dal 1° ottobre 2025 ai dispositivi ETD in funzione dal 1° settembre 2014. Inoltre, rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2023/566, viene posticipata di 15 mesi la data del 1° luglio 2024 per l’obbligo di rilevare sostanze chimiche con gli ETD, così da consentire un adeguamento progressivo delle apparecchiature.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento 2015/1998
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento.
Introduzione della nozione di trasportatore approvato
Sono introdotte le definizioni di "trasportatore approvato" e di "stoccaggio limitato" ai punti 6.0.5 e 6.0.6 dell’allegato del regolamento 2015/1998. Il trasportatore approvato è il soggetto che, per conto di un agente regolamentato o di un mittente conosciuto, assicura il trasporto di superficie e la protezione di spedizioni di merce e posta aerea già sottoposte a controlli di sicurezza.
Regime di approvazione, controllo e registrazione
Il nuovo punto 6.5 disciplina la procedura di approvazione dei trasportatori: domanda all’autorità competente dello Stato membro di sede, presentazione di un programma di sicurezza su modello standardizzato (appendice 6-K), dichiarazione di impegni (appendice 6-D), valutazione documentale e/o verifica in loco, eventuale uso di validatori della sicurezza aerea UE, rilascio dello status per massimo 5 anni e registrazione nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica con assegnazione di un codice alfanumerico identificativo unico. In caso di prima approvazione può essere usato un audit documentale con approvazione provvisoria fino a 1 anno, prorogabile al massimo di 3 mesi se la verifica in loco ritarda per cause non imputabili al trasportatore.
Obblighi operativi dei trasportatori approvati
Il nuovo punto 6.5.2 impone requisiti minimi di sicurezza nei locali e durante raccolta, handling, stoccaggio limitato, trasporto e consegna; impone formazione del personale, controlli dei precedenti personali per le categorie rilevanti e misure di protezione contro interferenze o manomissioni. È vietato subappaltare il trasporto a soggetti diversi da un altro trasportatore approvato o da un agente regolamentato, e non può essere subappaltato ad altri alcun servizio di handling o protezione della merce aerea, salvo agente regolamentato.
Applicazione dal 1° gennaio 2027 e regime transitorio
Dal 1° gennaio 2027 il trasporto di superficie nell’Unione di spedizioni di merce e posta aerea già sottoposte a controlli di sicurezza può essere effettuato solo da: agente regolamentato con mezzi propri, mittente conosciuto con mezzi propri per la propria merce/posta, oppure trasportatore approvato con contratto di trasporto con il soggetto interessato (o direttamente con il vettore aereo nel caso di road feeder service). La disposizione non si applica al trasporto all’interno delle aree sterili aeroportuali. Fino al 31 dicembre 2026 continuano ad applicarsi alcuni requisiti previgenti per i trasportatori designati.
Aggiornamenti sulle equivalenze territoriali
Nelle appendici 3-B, 4-B, 5-A, 6-F e nell’elenco 6-Fi dell’allegato del regolamento 2015/1998 viene aggiunta la voce relativa al Regno di Norvegia per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard.
Rinvio degli standard ETD
Per i dispositivi ETD in funzione dal 1° settembre 2014, l’obbligo di rilevare sostanze chimiche è posticipato di 15 mesi rispetto al 1° luglio 2024, e gli standard relativi al campionamento del particolato si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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