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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1234

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1234 della Commissione, del 2 maggio 2024, che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1596, (UE) 2023/1595, (UE) 2023/711, (UE) 2022/269 e (UE) 2019/1198

Normativa europea32024R1234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale presente in quattro regolamenti di esecuzione della Commissione relativi al trattamento di nuovi produttori esportatori nel quadro delle misure antidumping sulle importazioni di ceramiche da tavola e da cucina dalla RPC. La correzione consiste nel sostituire il riferimento, erroneamente fatto al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, con quello corretto al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. L'intervento non modifica l'assetto dei dazi, ma assicura coerenza normativa e corretta individuazione dell'atto base da cui dipende l'elenco delle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione.

Rettifica formale di quattro regolamenti di esecuzione in materia di dazi antidumping su oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, per correggere il rinvio normativo al regolamento corretto.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli atti di esecuzione della Commissione (UE) 2023/1596, 2023/1595, 2023/711 e 2022/269, tutti relativi alle misure antidumping definitive sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La rettifica riguarda esclusivamente il testo introduttivo dell'articolo 1 di tali regolamenti, sostituendo il riferimento errato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 con il riferimento corretto al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Si tratta di una modifica di portata tecnica e interpretativa, senza alterare in sé il contenuto sostanziale delle misure antidumping richiamate.

Rettifica di regolamenti di esecuzione in materia di antidumping su ceramiche da tavola e da cucina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1234 della Commissione interviene per correggere un errore materiale contenuto in quattro precedenti regolamenti di esecuzione relativi alle misure antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La correzione riguarda il rinvio all'atto base corretto, al fine di garantire coerenza formale e corretta applicazione delle misure commerciali difensive dell'Unione.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, con il quale è stato prorogato per cinque anni il dazio antidumping definitivo già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio. Il testo ricostruisce il sistema originario: campionamento dei produttori esportatori cinesi, aliquote individuali per le società incluse nel campione, aliquota del 17,9 % per i produttori esportatori collaboranti non campionati e aliquota nazionale del 36,1 % per le società non collaboranti o non manifestatesi.

Nuovi produttori esportatori e allegato I del regolamento 2019/1198

Il regolamento ricorda che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 può essere aggiornato per includervi nuovi produttori esportatori che ottengano il trattamento riservato alle società collaboranti non incluse nel campione. A tal fine, tali operatori devono dimostrare che, nel periodo dell'inchiesta iniziale compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, non esportavano il prodotto nell'Unione, non erano collegati a soggetti già assoggettati alle misure e hanno successivamente esportato nell'Unione oppure assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantità significative.

Errore materiale e rettifica

La Commissione rileva che il dispositivo dei quattro regolamenti di esecuzione da rettificare contiene un rinvio errato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, anziché al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Con gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento 2024/1234, la frase introduttiva dell'articolo 1 di ciascun regolamento interessato viene sostituita, precisando che la società indicata va aggiunta all'allegato I del regolamento 2019/1198, ossia all'elenco delle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione.

Entrata in vigore e natura dell'atto

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'atto ha natura prettamente correttiva e non incide sui livelli dei dazi antidumping, ma solo sulla correttezza dei rinvii normativi contenuti nei precedenti regolamenti.

Disposizioni principali

Rettifica dei rinvii normativi nei regolamenti del 2022 e 2023

Gli articoli 1 dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1596, (UE) 2023/1595, (UE) 2023/711 e (UE) 2022/269 sono sostituiti nella frase introduttiva. In ciascun caso, la formula corretta è: "La seguente società è aggiunta all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, contenente l'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione". La rettifica elimina l'erroneo rinvio al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.

Contesto delle misure antidumping richiamate

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping. Viene richiamato il dazio antidumping definitivo istituito sull'importazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, inizialmente con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 e prorogato con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Regime dei nuovi produttori esportatori

Il testo ricorda che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 può essere modificato per includere nuovi produttori esportatori e attribuire loro l'aliquota media ponderata del 17,9 %, se essi dimostrano cumulativamente: mancata esportazione nell'Unione nel periodo dell'inchiesta iniziale (1 gennaio 2011-31 dicembre 2011), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure e avvenuta esportazione successiva o assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell'Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commerciale

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