Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2510

Regolamento delegato (UE) 2024/2510 della Commissione, del 2 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di pagamento e il processo di riscossione dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi previsti in tale regolamento

Normativa europea32024R2510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce come devono essere pagati e riscossi i diritti dovuti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Definisce il ruolo di un prestatore di servizi di pagamento selezionato tramite appalto, i metodi di pagamento accettati e il flusso operativo tra richiedente, sistema ETIAS ed eu-LISA. Impone inoltre cautele specifiche in materia di sicurezza dei pagamenti e di minimizzazione dei dati personali. Le regole si coordinano con il regolamento (UE) 2018/1240, la direttiva (UE) 2015/2366 e il regolamento delegato (UE) 2018/389.

Metodi di pagamento e processo di riscossione dei diritti dovuti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Ambito di applicazione

Si applica alla riscossione dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi previsti dal regolamento (UE) 2018/1240, cioè ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri e che rientrano nell’ambito ETIAS. Disciplina l’attività del prestatore di servizi di pagamento selezionato mediante appalto e gli adempimenti connessi del sistema d’informazione ETIAS ed eu-LISA. Prevede inoltre specifiche esclusioni dalla procedura di pagamento per i richiedenti di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni e per i richiedenti che abbiano dichiarato di rientrare nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1240. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; la Danimarca è vincolata, mentre l’Irlanda non partecipa né è vincolata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2024/2510: metodi di pagamento e riscossione dei diritti ETIAS

Il regolamento completa il quadro dell’ETIAS disciplinando gli aspetti operativi della riscossione dei diritti dovuti per l’autorizzazione ai viaggi. La ratio, richiamata nei considerando, è assicurare un sistema di pagamento sicuro, interoperabile e conforme alle regole UE sui servizi di pagamento, limitando al contempo i dati personali trattati e garantendo la riconciliazione dei pagamenti.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nel sistema istituito dal regolamento (UE) 2018/1240, che prevede in linea di principio il pagamento di diritti per compensare i costi di funzionamento e manutenzione dell’ETIAS. Le misure adottate precisano come i diritti devono essere riscossi e quali canali di pagamento possono essere utilizzati, in modo da collegare ciascun pagamento a una specifica domanda e da ridurre i rischi di frode.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che presentano domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS per entrare nel territorio degli Stati membri. Le regole operano rispetto al sistema d’informazione ETIAS, al prestatore di servizi di pagamento selezionato tramite appalto e a eu-LISA, che partecipa alla comunicazione dei dati di riepilogo alla Commissione. Restano fuori dalla procedura di pagamento i richiedenti di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni e i richiedenti che dichiarano di rientrare nella fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1240.

Definizioni e rinvii

Ai fini del regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2366. Il testo richiama inoltre, per la disciplina dei pagamenti, il regolamento delegato (UE) 2018/389 sulle norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione.

Prestatore di servizi di pagamento

La riscossione dei diritti non è effettuata direttamente dalle istituzioni dell’Unione, ma da un prestatore di servizi di pagamento. Tale soggetto è scelto mediante procedura di appalto ai sensi dell’articolo 164 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ossia secondo le regole finanziarie dell’Unione applicabili agli appalti pubblici.

Metodi di pagamento e sicurezza

Il prestatore deve accettare una pluralità di metodi di pagamento elettronico comunemente usati a livello internazionale, tenendo conto della diversa disponibilità geografica dei mezzi di pagamento. Sono espressamente ammessi solo metodi che consentano un regolamento immediato o offrano una garanzia di esecuzione del pagamento. Il sistema deve essere conforme alla direttiva (UE) 2015/2366 e al regolamento delegato (UE) 2018/389, così da assicurare sicurezza delle transazioni e adeguata autenticazione del cliente. I richiedenti devono essere informati in modo chiaro e inequivocabile dei metodi accettati.

Procedura di pagamento e collegamento alla domanda

Dopo la presentazione della domanda, il sistema ETIAS reindirizza al pagamento i richiedenti tra 18 e 70 anni e trasmette al prestatore un identificativo temporaneo del fascicolo di domanda. Tale identificativo serve a collegare il pagamento alla domanda specifica senza rivelare dati personali ulteriori. Il prestatore non può richiedere al richiedente informazioni personali diverse da quelle strettamente necessarie per completare il pagamento.

Una volta eseguito il pagamento, il prestatore:

  • conferma al sistema ETIAS se il pagamento è andato a buon fine;
  • trasmette il numero di riferimento unico del pagamento, insieme all’identificativo temporaneo del fascicolo di domanda, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240.

Il sistema ETIAS, al momento della creazione del fascicolo di domanda, cancella immediatamente l’identificativo temporaneo. Il prestatore informa inoltre il richiedente dell’avvenuto pagamento e gli comunica il numero di riferimento unico.

Obblighi di reporting e riconciliazione

Per consentire il controllo e la riconciliazione dei flussi finanziari, eu-LISA e il prestatore di servizi di pagamento devono trasmettere alla Commissione, periodicamente e almeno una volta alla settimana, il numero totale dei pagamenti effettuati nel periodo di riferimento e i numeri di riferimento unici di tutti tali pagamenti. eu-LISA deve inoltre comunicare, con la stessa periodicità minima, il numero totale delle domande presentate con pagamento e senza pagamento nel periodo di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione territoriale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. I considerando precisano inoltre il regime di partecipazione degli Stati associati a Schengen: la Danimarca è vincolata, l’Irlanda non partecipa né è vincolata, mentre il testo costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen anche per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo i rispettivi accordi di associazione.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento stabilisce i metodi di pagamento e il processo di riscossione dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Si tratta di misure integrative del regolamento (UE) 2018/1240, adottate in particolare ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4.

Prestatore di servizi di pagamento e selezione

La riscossione dei diritti ETIAS è affidata a un prestatore di servizi di pagamento. Tale prestatore è selezionato mediante procedura di appalto conformemente all’articolo 164 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Metodi di pagamento accettati

Il prestatore deve garantire l’accettazione di molteplici metodi di pagamento elettronico comunemente utilizzati a livello internazionale. Sono ammessi metodi che prevedono un regolamento immediato o una garanzia per l’esecuzione del pagamento; a tali metodi si applicano la direttiva (UE) 2015/2366 e il regolamento delegato (UE) 2018/389. I richiedenti devono essere informati in modo chiaro e inequivocabile dei metodi accettati.

Processo di riscossione e flusso ETIAS

Dopo la presentazione della domanda, il sistema ETIAS reindirizza al pagamento i richiedenti tra 18 e 70 anni e fornisce al prestatore un identificativo temporaneo del fascicolo di domanda. I richiedenti di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni, nonché quelli che hanno dichiarato di rientrare nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1240, possono presentare domanda senza essere reindirizzati al pagamento. Il prestatore non può chiedere dati personali diversi da quelli necessari a far buon fine il pagamento. Una volta completato il pagamento, il prestatore conferma l’esito al sistema ETIAS e trasmette il numero di riferimento unico del pagamento unitamente all’identificativo temporaneo; il sistema cancella immediatamente tale identificativo al momento della creazione del fascicolo di domanda. Il prestatore informa inoltre il richiedente dell’avvenuto pagamento e del relativo numero di riferimento unico.

Obblighi di comunicazione verso la Commissione

eu-LISA e il prestatore di servizi di pagamento devono comunicare periodicamente, e comunque almeno una volta alla settimana, alla Commissione il numero totale dei pagamenti effettuati nel periodo di riferimento e i relativi numeri di riferimento unici. eu-LISA deve anche informare la Commissione, con la stessa periodicità minima, del numero totale di domande con pagamento e senza pagamento presentate nel periodo di riferimento.

Data di entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionecontrollo delle frontiereservizi di pagamentoprotezione dei dati personalispazio schengen

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.