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Sentenza

Sentenza n. 12127/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza alla sentenza n. 12965/2024 pubbl. il 17/12/2024 RG n. 13684/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Donatella CASARI

Giustizia amministrativa202507363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di euro 500,00 tramite carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 12965/2024, notificata e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuire il beneficio economico di euro 500,00, oltre accessori, mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato né chiarito l’avvenuta esecuzione della sentenza. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto persistente l’inadempimento ministeriale. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato, sin d’ora, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a garantirne l’attuazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • Cass. 13533/2001

    Nel rapporto tra creditore e debitore, il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l’esatto adempimento; il principio è stato applicato all’inerzia dell’Amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l’inadempimento di un giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta sulla base dell’onere probatorio gravante sul debitore pubblico.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già definitivamente riconosciuto dal giudice della cognizione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinando l’intervento di quest’ultimo alla richiesta dell’interessato dopo l’inutile scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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