Regolamento (UE) 2019/1607
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1607 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riguardo alle date di fine applicabili per la presentazione di domande di titoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regime dei titoli di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La finalità è uniformare il trattamento dei termini di presentazione delle domande quando la scadenza cade in un sabato, una domenica o un giorno festivo, evitando incertezze applicative tra gli Stati membri. La modifica consente inoltre, in via facoltativa, agli Stati membri di organizzare la ricezione delle domande anche in tali giorni, purché ne diano pubblicità.
Modifica le regole sui termini di presentazione delle domande di titoli di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli, anticipando la data di fine quando cade in sabato, domenica o festivo e consentendo agli Stati membri di autorizzare la presentazione anche in tali giorni.
Ambito di applicazione
Si applica ai procedimenti di domanda dei titoli di importazione e di esportazione disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nel contesto dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda in particolare la determinazione della data di fine per la presentazione delle domande di titoli, sia quando il termine è fissato rispetto a una data determinata sia quando è calcolato in base a un periodo di tempo. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; lascia però agli Stati membri la facoltà di predisporre modalità operative per consentire la presentazione delle domande di sabato, domenica o giorno festivo, con obbligo di pubblicazione di tali modalità.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1607: modifica delle date di fine per la presentazione delle domande di titoli
Il regolamento modifica il regime applicativo dei titoli di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La finalità dichiarata nei considerando è quella di uniformare la gestione dei contingenti tariffari in tutta l'Unione e di eliminare incertezze sulla scadenza delle domande quando la data di fine cade in un giorno non lavorativo.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si innesta nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e richiama anche il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 sui periodi di tempo, le date e i termini. La Commissione evidenzia che, prima della modifica, il trattamento delle scadenze non era uniforme a seconda che il termine fosse espresso in giorni o riferito a una data determinata. L'obiettivo è quindi stabilire una regola omogenea per tutte le ipotesi in cui la scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239
L'articolo 1 interviene sull'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La nuova lettera b) dispone che, in deroga alle regole generali del regolamento, la data di fine applicabile è l'ultimo giorno lavorativo che precede il sabato, la domenica o il giorno festivo e che la scadenza termina alle ore 13:00, ora di Bruxelles.
La stessa disposizione introduce una facoltà per gli Stati membri: essi possono predisporre le modalità operative necessarie per consentire la presentazione delle domande di titoli proprio di sabato, domenica o giorno festivo. In tal caso, la data di fine applicabile resta il giorno non lavorativo interessato, sempre con scadenza alle ore 13:00, ora di Bruxelles. Quando uno Stato membro utilizza questa opzione, deve provvedere alla pubblicazione delle modalità operative adottate, così da garantire trasparenza agli operatori.
Ambito della nuova regola sui termini
La modifica chiarisce espressamente che la disciplina dell'anticipazione della scadenza al giorno lavorativo precedente si applica anche nei casi in cui il termine sia fissato con riferimento a una data determinata. Se tale data cade in sabato, domenica o festivo, la regola opera allo stesso modo e il termine non resta quindi ancorato al giorno non lavorativo originariamente previsto.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Uniformazione della data di fine per le domande di titoli
L'articolo 1 sostituisce la lettera b) dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La data di fine applicabile diventa, in deroga alle regole generali del medesimo regolamento, l'ultimo giorno lavorativo che precede il sabato, la domenica o il giorno festivo, con scadenza alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Facoltà degli Stati membri di ammettere la presentazione nei giorni non lavorativi
Per le domande di titoli, gli Stati membri possono prevedere modalità operative per consentire la presentazione di sabato, domenica o giorno festivo. In tal caso, la data di fine applicabile coincide con quel sabato, quella domenica o quel giorno festivo e la scadenza resta fissata alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Se uno Stato membro si avvale di tale facoltà, deve pubblicare le modalità operative adottate.
Applicazione anche ai termini fissati rispetto a una data determinata
Il nuovo secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 3, precisa che la regola dell'anticipazione al primo giorno lavorativo precedente si applica anche quando la data di fine è definita in riferimento a una data determinata e tale data cade di sabato, domenica o giorno festivo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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