Regolamento (UE) 2019/1605
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1605 della Commissione, del 27 settembre 2019, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualificandola anche come sostanza attiva a basso rischio. Contestualmente fissa condizioni specifiche di approvazione, inclusi requisiti di attenzione particolare nella valutazione dei prodotti fitosanitari e misure di protezione per operatori e lavoratori. Il testo aggiorna inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate. L’approvazione decorre dal 20 ottobre 2019 e scade il 20 ottobre 2034.
Approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 e modifica l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica all’approvazione, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 utilizzabile in prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Riguarda gli Stati membri, il richiedente/produttore e, in fase di autorizzazione dei prodotti, le valutazioni nazionali che devono tener conto delle condizioni specifiche fissate nell’allegato I. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1605 della Commissione approva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione conclude che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la qualifica inoltre come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La domanda di approvazione è stata presentata il 16 dicembre 2014 ai Paesi Bassi dalla società Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas S.L. In seguito, i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno notificato l’ammissibilità della domanda il 23 giugno 2015 e hanno trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 24 febbraio 2017. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha poi formulato le proprie conclusioni il 18 aprile 2018, rese pubbliche, e la Commissione ha sottoposto al comitato permanente la relazione di esame e un progetto di regolamento il 12 dicembre 2018.
Base giuridica e criterio di approvazione
La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il testo precisa che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti. Si dà anche conto del fatto che la sostanza non è considerata potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Condizioni specifiche per la valutazione dei prodotti fitosanitari
L’allegato I stabilisce che, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione di esame, in particolare le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente impiegato nei prodotti fitosanitari, inclusa la caratterizzazione completa dei metaboliti secondari pertinenti;
- protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti e assicurando che le condizioni d’uso includano adeguati dispositivi di protezione individuale.
Obblighi del produttore e gestione del rischio
Il regolamento richiede che il produttore mantenga rigorosamente le condizioni ambientali e svolga analisi di controllo qualità durante la fabbricazione, così da garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento OCSE sui contaminanti microbici per i prodotti antiparassitari microbici e nel documento di lavoro della Commissione SANCO/12116/2012. Inoltre, le condizioni d’impiego devono includere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.
Identificazione della sostanza e periodo di approvazione
L’allegato I identifica la sostanza tramite i numeri di registrazione CECT 7254 e DSM 24682. La denominazione IUPAC è indicata come non pertinente. La purezza è espressa come concentrazione minima di 1 × 10^13 CFU/kg e massima di 5 × 10^13 CFU/kg. La data di approvazione è fissata al 20 ottobre 2019 e la scadenza al 20 ottobre 2034.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
In attuazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’articolo 2 del regolamento dispone l’aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’allegato II inserisce nella parte D la voce relativa a Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, rendendola ufficialmente parte dell’elenco delle sostanze attive approvate nell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva la sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, come specificata nell’allegato I, alle condizioni ivi indicate. La sostanza è approvata quale sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 15 anni.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in conformità all’allegato II, che inserisce la voce relativa a Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 nella parte D dell’allegato del regolamento.
Data di applicazione ed efficacia
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato I indica come data di approvazione il 20 ottobre 2019 e come scadenza il 20 ottobre 2034.
Condizioni specifiche di approvazione
Gli allegati impongono che, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione di esame, con particolare riguardo alle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico commercialmente prodotto, compresa la caratterizzazione completa dei metaboliti secondari pertinenti, e alla protezione degli operatori e dei lavoratori, con adeguati dispositivi di protezione individuale.
Obblighi del produttore e misure di mitigazione
Il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo qualità durante il processo di fabbricazione, per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento OCSE e nel documento di lavoro della Commissione SANCO/12116/2012. Le condizioni d’impiego devono includere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.
Dati identificativi e specifiche della sostanza
L’allegato I riporta i numeri di registrazione CECT 7254 e DSM 24682, la concentrazione minima di 1 × 10^13 CFU/kg e la concentrazione massima di 5 × 10^13 CFU/kg. La denominazione IUPAC è indicata come non pertinente.
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