Regolamento (UE) 2019/1677
Regolamento (UE) 2019/1677 della Banca centrale europea del 27 settembre 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari(BCE/2019/29)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro BCE sulle statistiche dei mercati monetari in euro, sostituendo l’allegato IV del regolamento (UE) n. 1333/2014. L’intervento rafforza i requisiti minimi di qualità dei dati che gli operatori segnalanti devono rispettare, con particolare enfasi sulla tempestività, accuratezza, conformità concettuale, revisione e integrità delle informazioni trasmesse. La novità più rilevante è l’obbligo, per gli operatori, di rispondere entro i termini fissati alle richieste della BCE o delle BCN in merito all’accuratezza dei dati.
Modifica dei requisiti minimi di segnalazione per le statistiche sui mercati monetari in euro, in particolare integrando l’obbligo di rispondere alle richieste di chiarimento della BCE o delle BCN competenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori segnalanti soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dal regolamento (UE) n. 1333/2014 della BCE, limitatamente alle statistiche sui mercati monetari in euro. Incide sui rapporti con la BCE e con le banche centrali nazionali competenti (BCN) per quanto riguarda trasmissione, qualità e verifica dei dati statistici. È direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dei Trattati e non contiene esclusioni ulteriori rispetto al rinvio al regolamento modificato.
Regolamento (UE) 2019/1677 della Banca centrale europea, che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari
Il regolamento interviene sul quadro BCE relativo alla raccolta di statistiche sui mercati monetari in euro, al fine di rafforzare la qualità e l’affidabilità dei dati giornalieri trasmessi dagli operatori segnalanti. La modifica è motivata dall’esigenza di garantire statistiche di qualità elevata, anche alla luce della pubblicazione giornaliera di dati da parte della BCE nell’esercizio dei compiti del SEBC.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il regolamento (UE) n. 1333/2014 impone già la segnalazione di informazioni statistiche giornaliere sugli operatori di mercato monetario. Il nuovo intervento normativo mira a integrare i requisiti minimi dell’allegato IV, introducendo un presidio più stringente sull’accuratezza delle informazioni e sulla cooperazione degli operatori con BCE e BCN.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli operatori segnalanti effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dal regolamento (UE) n. 1333/2014. L’ambito materiale è limitato alle statistiche sui mercati monetari in euro e ai rapporti con la BCE e con le banche centrali nazionali competenti per la trasmissione e il controllo dei dati.
Modifica normativa apportata
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1333/2014. Il nuovo allegato contiene i requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori per adempiere correttamente agli obblighi di segnalazione statistica verso la BCE.
Requisiti minimi di trasmissione
La segnalazione deve essere tempestiva e inviata nei termini fissati dalla BCE e dalla BCN competente. I dati devono inoltre rispettare le specifiche tecniche e di formato definite dalle autorità competenti; l’operatore deve indicare uno o più referenti per i contatti e seguire le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
Requisiti di accuratezza e obbligo di riscontro
L’allegato rafforza i requisiti di accuratezza, imponendo che le informazioni statistiche siano corrette, complete e prive di lacune continue e strutturali. Le eventuali lacune devono essere segnalate, spiegate e, se possibile, colmate rapidamente. Di particolare rilievo è il nuovo obbligo di rispondere entro i termini fissati a qualsiasi comunicazione della BCE o della BCN competente volta a verificare o confermare l’accuratezza dei dati o a porre domande in merito.
Conformità concettuale e continuità dei dati
Le informazioni trasmesse devono essere coerenti con le definizioni e classificazioni del regolamento. Se l’operatore devia da tali criteri, deve controllare e quantificare periodicamente la differenza tra criteri utilizzati e criteri normativi, nonché essere in grado di spiegare eventuali discontinuità rispetto ai periodi precedenti.
Revisioni e correzione degli errori
Le revisioni devono seguire la politica e le procedure fissate dalla BCE e dalla BCN competente. Le revisioni non ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. Inoltre, gli errori nei dati trasmessi devono essere corretti e comunicati al più presto alla BCE e alla BCN interessata.
Integrità dei dati
Il regolamento sottolinea che le informazioni statistiche devono essere compilate e trasmesse in modo imparziale e obiettivo, con salvaguardia dell’integrità del processo di elaborazione e trasmissione. Questo profilo si collega alla necessità di assicurare statistiche affidabili per l’assolvimento dei compiti del SEBC.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato IV del regolamento 1333/2014
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato IV del regolamento (UE) n. 1333/2014 della BCE, che contiene i requisiti minimi di qualità dei dati per gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sulle operazioni di mercato monetario in euro.
Requisiti minimi di trasmissione
Le segnalazioni devono essere trasmesse tempestivamente entro i termini fissati dalla BCE e dalla BCN competente; devono rispettare specifiche tecniche e di formato; l’operatore deve indicare uno o più referenti per i contatti con BCE e BCN; devono essere osservate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
Requisiti minimi di accuratezza e risposta alle richieste di chiarimento
Le informazioni statistiche devono essere corrette, complete e prive di lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate e colmate al più presto. Gli operatori devono poter fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi e rispettare dimensioni, arrotondamenti e decimali fissati dalla BCE/BCN. È inoltre previsto l’obbligo di rispondere entro i termini fissati a qualsiasi comunicazione della BCE o della BCN volta a confermare l’accuratezza dei dati o a porre domande su di essa.
Conformità concettuale
I dati devono essere coerenti con definizioni e classificazioni del regolamento. In caso di deviazioni, gli operatori devono controllare e quantificare periodicamente le differenze rispetto ai criteri regolamentari e saper spiegare le discontinuità rispetto ai periodi precedenti.
Revisione dei dati
Devono essere rispettate la politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente. Le revisioni non ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.
Integrità dei dati
Le informazioni statistiche devono essere compilate e trasmesse in modo imparziale e obiettivo. Gli errori nei dati trasmessi devono essere corretti e comunicati al più presto alla BCE e alla BCN interessata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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