Regolamento (UE) 2019/1604
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico-analitico del regolamento (CEE) n. 2568/91 sugli oli d'oliva e di sansa d'oliva, allineandolo alle più recenti norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale. Interviene sui metodi di prova, su alcune definizioni organolettiche, sulle procedure di controanalisi e sui diagrammi decisionali per la verifica della conformità alla categoria dichiarata. Vengono inoltre sostituiti o modificati diversi allegati tecnici, inclusi i metodi di determinazione di steroli, alcoli, cere, stigmastadieni e altri parametri di purezza e qualità.
Modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 aggiornando i metodi di analisi, i criteri di classificazione e alcuni allegati tecnici per gli oli d'oliva e di sansa d'oliva.
Ambito di applicazione
Si applica agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva, nonché alle miscele di tali oli, ai fini della determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche, della classificazione nelle categorie commerciali e dei controlli di conformità effettuati dagli Stati membri. Rileva per le autorità nazionali, i panel di assaggio riconosciuti, i laboratori e gli operatori interessati alla commercializzazione e al controllo degli oli; non disciplina in via generale altri prodotti agricoli. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604: aggiornamento dei metodi e dei criteri per gli oli d'oliva e di sansa d'oliva
Il regolamento interviene sul regolamento (CEE) n. 2568/91 per adeguare, in modo puntuale, i metodi di analisi e le regole di classificazione degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva alle più recenti norme del Consiglio oleicolo internazionale (COI). La Commissione richiama l'esigenza di uniformità a livello unionale e di aggiornamento periodico dei metodi e dei limiti, alla luce dell'evoluzione tecnica e degli schemi di controllo applicati dagli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dà attuazione, in particolare, all'articolo 91, primo comma, lettera d). I considerando evidenziano che il regolamento n. 2568/91 definisce caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli e i relativi metodi di valutazione, ma tali strumenti devono essere periodicamente aggiornati per mantenere coerenza con gli standard internazionali e con i margini di precisione dei metodi analitici.
Ambito applicativo e soggetti coinvolti
Le modifiche riguardano gli oli d'oliva, gli oli di sansa d'oliva e le miscele di tali oli, con impatto diretto sulle attività di controllo, classificazione e commercializzazione. Sono coinvolti gli Stati membri, che devono applicare i controlli conformemente alle nuove regole, i panel riconosciuti per la valutazione organolettica e i laboratori che eseguono le determinazioni chimiche secondo gli allegati tecnici aggiornati.
Aggiornamento delle procedure di controllo e controanalisi
L'articolo 2 viene modificato per aggiornare il metodo di determinazione della composizione e del contenuto di steroli e composti alcolici, rinviando al nuovo allegato XIX. Inoltre, viene riscritta la disciplina delle controanalisi organolettiche: se il panel non conferma la categoria dichiarata, l'interessato può chiedere due controanalisi a panel riconosciuti, di cui almeno uno riconosciuto dallo Stato membro di produzione. La conformità è confermata solo se entrambe le controanalisi confermano la classificazione dichiarata; in caso contrario la classificazione è considerata incoerente e i costi restano a carico dell'interessato.
Verifica della conformità e diagramma di flusso
All'articolo 2 bis, paragrafo 5, lettera b), la verifica della conformità del campione alla categoria dichiarata può essere svolta seguendo il diagramma di flusso dell'allegato I ter. Il lessico viene aggiornato da "schema decisionale" a "diagramma di flusso", coerentemente con la struttura tecnica dell'allegato e con l'ordine di analisi dei parametri fino all'adozione di una decisione di conformità.
Modifiche agli allegati e criteri di qualità/purezza
Il regolamento sostituisce o modifica numerosi allegati del regolamento n. 2568/91. In particolare:
- l'allegato I è riscritto con la tabella delle caratteristiche degli oli di oliva, includendo parametri di qualità e purezza per otto categorie commerciali;
- l'allegato I ter è sostituito dal nuovo diagramma di flusso per la verifica della conformità;
- l'allegato I bis è aggiornato sulla campionatura e sull'ordine di analisi;
- l'allegato V è soppresso;
- gli allegati XII, XVII, XVIII e XX sono modificati con aggiornamenti tecnici e di sicurezza;
- l'allegato XIX è interamente sostituito dal nuovo metodo per la determinazione di steroli e composti alcolici.
Nuovo allegato I: categorie e parametri analitici
Il nuovo allegato I stabilisce le caratteristiche degli oli di oliva per otto categorie, tra cui extra vergine, vergine, lampante, raffinato, composto di oli raffinati e vergini, e varie categorie di olio di sansa. Sono indicati limiti per acidità, indice di perossidi, valutazione organolettica (mediana del fruttato e del difetto), delta-K, K232/K268 o K270, 2-gliceril monopalmitato, differenza tra ECN42 calcolato teoricamente e misurato con HPLC, stigmastadieni, isomeri trans, composizione in acidi grassi, cere, eritrodiolo e uvaolo, steroli totali e singoli steroli. Le note precisano, tra l'altro, che basta il mancato rispetto di una sola caratteristica per cambiare categoria o dichiarare il campione non conforme, salvo le eccezioni specifiche previste per l'olio lampante e per l'olio di sansa greggio.
Campionatura e ordine delle analisi
Nell'allegato I bis si chiarisce che ciascun campione elementare deve essere suddiviso in campioni di laboratorio secondo la norma EN ISO 5555 e poi analizzato nell'ordine previsto dal diagramma di flusso dell'allegato I ter oppure in altro ordine casuale. Questo serve a rendere uniforme il processo di controllo e a garantire la tracciabilità delle verifiche svolte sui campioni.
Nuovi criteri organolettici e terminologia facoltativa in etichettatura
L'allegato XII, punto 3.3, ridefinisce la terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura. Il capo panel può certificare, su richiesta, che l'olio corrisponde alle definizioni di:
- fruttato, fruttato verde, fruttato maturo;
- intenso, medio o leggero, in funzione della mediana dell'attributo superiore a 6,0, compresa tra 3,0 e 6,0, oppure pari o inferiore a 3,0;
- equilibrato, quando la mediana dell'amaro e del piccante non supera di più di 2,0 punti la mediana del fruttato;
- dolce, quando amaro e piccante sono entrambi pari o inferiori a 2,0. Sono inoltre riportate le diciture che possono essere utilizzate in funzione dell'intensità percepita e che richiedono un certificato delle prove organolettiche.
Classificazione organolettica dell'olio di oliva
Sempre nell'allegato XII, punto 9.4, viene precisato che la classificazione dipende dalla mediana dei difetti e dalla mediana del fruttato, entrambe espresse con una cifra decimale. Le categorie sono definite come segue:
- extra vergine: mediana dei difetti pari a 0,0 e fruttato superiore a 0,0;
- vergine: mediana dei difetti superiore a 0,0 e inferiore o pari a 3,5, con fruttato superiore a 0,0;
- lampante: mediana dei difetti superiore a 3,5 oppure mediana dei difetti inferiore o pari a 3,5 ma fruttato pari a 0,0. Il testo chiarisce inoltre che la mediana dei difetti coincide con il difetto percepito con l'intensità più alta e che i limiti degli intervalli sono assoluti perché già calibrati sul margine di errore del metodo. Per le analisi di conformità si effettua un'unica prova; in caso di analisi contraddittorie, si procede a una doppia prova in sessioni distinte e, se necessario, a ulteriori due prove.
Metodi analitici: solventi, reagenti e sicurezza
Gli allegati tecnici aggiornano vari dettagli metodologici. Negli allegati VII, XVII, XVIII e XX è previsto che l'n-esano possa essere sostituito da isoottano, purché si mantengano margini di precisione comparabili. L'allegato XX contiene anche avvertenze di sicurezza sull'infiammabilità e tossicità dei solventi. Nell'allegato XVII è inserita una nota che, quando gli stigmastadieni superano 4 mg/kg e ne è richiesta la quantificazione, impone l'applicazione del metodo COI per la determinazione degli stereni negli oli raffinati.
Nuovo allegato XIX: determinazione di steroli e composti alcolici
Il nuovo allegato XIX descrive un metodo completo per la determinazione, mediante gascromatografia con colonna capillare, della composizione e del contenuto di steroli e di composti alcolici negli oli di oliva, negli oli di sansa d'oliva e nelle miscele. Il metodo si articola in tre fasi: preparazione dell'insaponificabile, separazione delle frazioni alcoliche e analisi gascromatografica delle frazioni isolate.
Preparazione dell'insaponificabile e separazione delle frazioni
Nella parte 1 del nuovo allegato XIX, il campione è saponificato con idrossido di potassio in soluzione etanolica e l'insaponificabile viene estratto con etere etilico, quindi essiccato e preparato per la separazione. La parte 2 prevede due alternative: la cromatografia su strato sottile su lastra basica, considerata metodo di riferimento, oppure la separazione HPLC con colonna di gel di silice. Le frazioni ottenute sono quelle degli alcoli alifatici e triterpenici, da un lato, e degli steroli e dialcoli triterpenici, dall'altro.
Analisi gascromatografica, identificazione e calcolo dei risultati
La parte 3 disciplina la derivatizzazione in trimetilsilileteri e la successiva analisi GC con rivelatore a ionizzazione di fiamma. Sono specificati strumentazione, colonna, reagenti, condizioni operative e criteri di controllo della colonna. I picchi sono identificati per tempi di ritenzione e confronto con standard; sono indicati gli ordini di eluizione degli alcoli alifatici e degli steroli/dialcoli triterpenici. I risultati devono essere espressi in mg/kg di sostanza grassa per i singoli composti e come somma totale degli alcoli alifatici e degli steroli; l'allegato definisce anche il calcolo del β-sitosterolo apparente e delle concentrazioni di eritrodiolo e uvaolo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei metodi di analisi e del metodo sugli steroli
All'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), il metodo per la determinazione della composizione e del contenuto di steroli e dei composti alcolici mediante gascromatografia con colonna capillare è sostituito con quello dell'allegato XIX. Sono quindi aggiornati i metodi tecnici di riferimento per l'analisi.
Controanalisi organolettiche e costo a carico dell'interessato
All'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, se il panel non conferma la categoria dichiarata, l'interessato può chiedere due controanalisi da parte di altri panel riconosciuti; almeno uno deve essere un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione. Se entrambe le controanalisi confermano la classificazione dichiarata, l'olio è conforme; in caso contrario la classificazione è dichiarata incoerente e il costo delle controanalisi grava sull'interessato, indipendentemente dal tipo di difetti rilevati.
Ordine di verifica della conformità
All'articolo 2 bis, paragrafo 5, lettera b), la verifica delle caratteristiche può essere effettuata seguendo l'ordine previsto dal diagramma di flusso dell'allegato I ter fino a raggiungere una delle decisioni previste. La terminologia passa da "schema decisionale" a "diagramma di flusso".
Modifiche agli allegati tecnici e soppressione di un allegato
Sono sostituiti il sommario degli allegati, l'allegato I, l'allegato I ter e l'allegato XIX; sono modificati gli allegati I bis, VII, XII, XVII, XVIII e XX; l'allegato V è soppresso. Le modifiche riguardano sia i criteri di classificazione sia i reagenti e i metodi analitici.
Campionatura e ordine delle analisi
Nell'allegato I bis, punto 2.1, ciascun campione elementare deve essere suddiviso in campioni di laboratorio conformemente alla norma EN ISO 5555 e analizzato secondo l'ordine del diagramma di flusso dell'allegato I ter oppure in qualsiasi altro ordine casuale.
Sostituzione di solventi e aggiornamenti nei metodi di laboratorio
Negli allegati VII, XX, XVII e XVIII, l'n-esano può essere sostituito da isoottano (2,2,4 trimetilpentano di qualità per cromatografia), purché siano raggiunti margini di precisione comparabili. In più, l'allegato XX contiene avvertenze di sicurezza sul solvente e l'allegato XVII introduce una nota specifica per la quantificazione degli stigmastadieni oltre 4 mg/kg.
Nuove definizioni e termini facoltativi per l'etichettatura
Nell'allegato XII, punto 3.3, sono definiti i termini facoltativi "fruttato", "fruttato verde", "fruttato maturo", "equilibrato" e "olio dolce", con soglie di intensità per fruttato, amaro e piccante; sono inoltre elencate le diciture consentite in funzione dell'intensità percepita.
Criteri di classificazione organolettica
Nell'allegato XII, punto 9.4, la classificazione dell'olio dipende dalla mediana dei difetti e dalla mediana del fruttato: extra vergine se la mediana dei difetti è pari a 0,0 e il fruttato è superiore a 0,0; vergine se i difetti sono superiori a 0,0 e fino a 3,5 con fruttato superiore a 0,0; lampante se i difetti superano 3,5 oppure se i difetti sono fino a 3,5 ma il fruttato è pari a 0,0. È chiarito che la decisione di conformità è legata solo al valore della mediana del difetto principale, qualunque sia la sua natura.
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