Deliberazione n. 483 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. La misura riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite Facebook, Instagram e YouTube senza consenso. L’Autorità conferma l’ingiunzione di adottare misure per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook, Meta e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Il caso riguarda una segnalazione di possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento sulle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube. Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica.
Provvedimenti urgenti adottati il 18 luglio 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 344 e 345 del 18 luglio 2024. In via d’urgenza ha:
- ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- previsto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante del 29 agosto 2024
Il Garante, nella riunione del 29 agosto 2024, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 344/2024 e 345/2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure cautelari e conservative finalizzate a prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale utilità probatoria.
Punti principali
Origine del procedimento e presupposti normativi
Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessato, protocollata presso l’Ufficio del Garante, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube. Il Garante richiama il quadro normativo del GDPR, del Codice privacy e, in particolare, la disciplina speciale sul c.d. revenge porn introdotta dall’art. 144-bis.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni del 18 luglio 2024. Con tali provvedimenti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 344/2024 e 345/2024 adottati il 18 luglio 2024. Il provvedimento ha quindi natura di conferma formale delle misure già assunte per impedire la diffusione del materiale segnalato.
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