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Sentenza

Sentenza n. 3964/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- notificato il successivo 28/9/2022, con il quale il Comune di Lettere – Settore Tecnico ha respinto l'istanza di condono edilizio prat. n.-OMISSIS- ex L. 326/2003 e disposto l’adozione degli atti consequenziali; nonché di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compresa se ed in quanto occorra, la comunicazione di motivi ostativi n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202205759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a parte del garage al piano terra e al secondo piano, connesso a opere realizzate in assenza di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di condono edilizio ex l. 326/2003, deducendo, in sintesi, l’erronea applicazione dell’art. 32, commi 26 e 27, della l. 326/2003 e della disciplina regionale campana, nonché violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione. Hanno sostenuto che il fabbricato fosse preesistente al vincolo paesaggistico, che gli interventi fossero riconducibili a ristrutturazione, recupero e difformità esecutive anziché a nuova edificazione, e che il Piano di Recupero e le norme tecniche del PRG consentissero la ricostruzione, anche con incrementi funzionali. Hanno inoltre dedotto che il vincolo paesaggistico non comportasse inedificabilità assoluta, che il Comune avrebbe dovuto acquisire il parere dell’autorità paesaggistica ai sensi dell’art. 32 l. 47/1985, e che il decorso del termine previsto dalla l.r. Campania n. 10/2004 avrebbe impedito il diniego tardivo. Infine, hanno contestato il potere comunale di adottare atti repressivi in pendenza delle istanze di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, secondo la stessa domanda di condono, i lavori erano ultimati il 17 novembre 2002 e che, anche ipotizzando la preesistenza della costruzione rispetto al vincolo, le opere oggetto della domanda risultavano realizzate dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico. Ha inoltre ritenuto decisivo il contrasto urbanistico: gli interventi, consistenti nell’ampliamento di un’intera verticale, nella realizzazione di un garage e di un secondo piano, con creazione di 725,76 mc di volume e 275,88 mq di superficie, ricadevano in zona A/2 della Zona territoriale 4 del PRG, nella quale erano consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e non nuova edificazione. In presenza di tale incompatibilità urbanistica, il condono non era ammissibile e non era necessario acquisire il parere dell’autorità paesaggistica, comunque mancante insieme agli altri pareri favorevoli richiesti dalla disciplina del terzo condono. Il richiamo al vincolo paesaggistico è stato ritenuto sufficiente, poiché il diniego di condono non richiede una motivazione analitica quando l’abuso e il contrasto insanabile con la disciplina urbanistica e paesaggistica risultino chiari. Il termine regionale di 24 mesi per la definizione del procedimento non produceva un titolo tacito in sanatoria, ma un silenzio-diniego impugnabile, che i ricorrenti non avevano contestato. La domanda di compatibilità paesaggistica non poteva comunque trovare accoglimento perché le opere avevano creato nuovi volumi e superfici, al di fuori delle ipotesi di compatibilità paesaggistica previste dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non essendo stato adottato alcun provvedimento repressivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti ... a tutela ... dei beni ambientali e paesistici ... qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Nel terzo condono, le opere realizzate in area vincolata dopo l’imposizione del vincolo, in assenza di titolo edilizio e non conformi alla disciplina urbanistica, non sono suscettibili di sanatoria.

  • art. 32 l. 47/1985

    Scaduto il termine di 180 giorni per la pronuncia, si forma un silenzio-rifiuto che l’interessato è legittimato ad impugnare.

    Nel procedimento di condono relativo a opere vincolate, il decorso del termine per la pronuncia non determina il rilascio tacito della sanatoria; si forma un silenzio-rifiuto impugnabile.

  • art. 7 l.r. Campania n. 10/2004

    termine complessivo ... pari a ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda

    Il decorso del termine regionale di 24 mesi non determina l’accoglimento tacito del condono, ma dà luogo a silenzio-diniego impugnabile.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di un garage e di un secondo piano è stata qualificata come intervento di nuova edificazione, incompatibile con la disciplina della zona che consentiva soltanto manutenzione ordinaria e straordinaria.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica ... per i lavori ... che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; per l'impiego di materiali in difformità ...; per i lavori ... quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

    La compatibilità paesaggistica postuma non è conseguibile per opere che abbiano creato nuove superfici utili o nuovi volumi, come quelle oggetto del giudizio.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche ... non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

    La collocazione dell’intervento in zona sismica comporta l’obbligo della preventiva autorizzazione sismica, senza derogare all’obbligo del titolo edilizio.

  • art. 9 l. 122/1989

    La possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali non esclude l’assoggettamento delle opere ai vincoli paesaggistici e ambientali applicabili all’area.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico dopo l’imposizione del vincolo, in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici, non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003.
  • La preesistenza del fabbricato rispetto al vincolo paesaggistico non è decisiva quando le opere specificamente oggetto della domanda di condono risultano eseguite dopo l’imposizione del vincolo.
  • Il condono edilizio di opere realizzate in area vincolata resta subordinato alla compatibilità urbanistica dell’intervento; quando l’opera è incompatibile con la disciplina urbanistica, il Comune può negare il condono senza acquisire previamente il parere dell’autorità paesaggistica, non potendo tale parere superare l’ostacolo urbanistico.
  • Il decorso del termine previsto dalla normativa regionale per la definizione della domanda di condono non produce un titolo tacito in sanatoria, ma determina un silenzio-diniego o silenzio-rifiuto impugnabile dall’interessato.
  • L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 non è possibile per interventi che abbiano creato nuove superfici utili o nuovi volumi, né per opere non riconducibili alle ipotesi tassative previste dalla disposizione.
  • È inammissibile per difetto di interesse la censura rivolta contro l’ipotetico esercizio del potere sanzionatorio quando, al momento della decisione, non risulti adottato alcun provvedimento repressivo concretamente lesivo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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