Sentenza n. 581/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento della nota della Provincia di Latina n. 17051 del 27 marzo 2026, recante la diffida alla ricorrente: i) di riconsegnare, nel termine perentorio di 15 giorni, i luoghi oggetto della concessione idrico-fluviale del 19 gennaio 2012; ii) di rimuovere ogni manufatto, imbarcazione o attrezzatura, con ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida alla riconsegna dei luoghi oggetto della concessione idrico-fluviale e alla rimozione di manufatti, imbarcazioni e attrezzature con ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la diffida provinciale sostenendo di avere presentato, prima della scadenza della concessione idrico-fluviale per l’ormeggio di natanti da diporto, un’istanza di rinnovo sulla quale si sarebbe instaurata una prolungata interlocuzione procedimentale, con adempimento degli incombenti istruttori richiesti e pubblicazione dell’istanza senza offerte concorrenti. Ha dedotto la contraddittorietà della condotta amministrativa, la violazione del legittimo affidamento, l’omissione dell’obbligo di provvedere sull’istanza di rinnovo e la violazione delle garanzie partecipative, chiedendo anche che l’amministrazione fosse condannata a pronunciarsi espressamente. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia incide direttamente sul regime di utilizzazione del demanio idrico e delle acque pubbliche, nonché l’inammissibilità del ricorso per essere la diffida un atto meramente ricognitivo della scadenza della concessione. Ha inoltre documentato che l’istanza di rinnovo era stata già respinta con provvedimento espresso del 12 giugno 2024, impugnato dalla società dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che aveva respinto il ricorso con sentenza n. 139/2025, passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando nel Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il giudice competente. Ha ritenuto che sia l’atto espresso di attribuzione o diniego della concessione idrico-fluviale, sia il silenzio o l’inerzia dell’amministrazione sul rinnovo, incidano immediatamente e direttamente sul regime di utilizzazione delle acque pubbliche e del relativo demanio. Pertanto, la cognizione spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, anche quando l’atto provenga da un’amministrazione non istituzionalmente preposta alla materia. Il rito sul silenzio non attribuisce autonomamente la giurisdizione al giudice amministrativo, poiché l’art. 31 c.p.a. opera solo quando il giudice amministrativo abbia giurisdizione sul rapporto sottostante. Il TAR ha escluso ogni esame del merito, ha disposto la possibilità di prosecuzione del processo dinanzi al TSAP con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, mediante riproposizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 3.000, oltre oneri di legge, anche perché la società aveva fondato il ricorso sull’asserita inerzia pur essendo già intervenuto un diniego espresso, già impugnato e coperto da giudicato.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
atti amministrativi in materia di acque pubbliche
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie relative ad atti amministrativi idonei a incidere in modo immediato e diretto, e non meramente occasionale, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla tutela di tali interessi.
art. 31 c.p.a.
è inammissibile il ricorso diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio su un'istanza dell'interessato allorché il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante
L’azione avverso il silenzio presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale cui si riferisce l’istanza inevasa; la disciplina processuale del silenzio non fonda autonomamente la giurisdizione.
art. 11, comma 1, c.p.a.
Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, deve indicare il giudice nazionale ritenuto munito di giurisdizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
art. 60 c.p.a.
Sussistendo l’integrità del contraddittorio, la completezza dell’istruttoria e l’avviso alle parti, la controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame cautelare.
Massime di principio
- Le controversie relative all’attribuzione, al diniego o al rinnovo di una concessione concernente l’occupazione di una porzione di demanio idrico fluviale appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l’atto impugnato incide direttamente e immediatamente sul regime di utilizzazione delle acque pubbliche e del relativo demanio.
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste anche quando la controversia riguardi l’inerzia dell’amministrazione o il silenzio sull’istanza di rinnovo di una concessione idrico-fluviale, poiché anche il mancato esercizio del potere può incidere direttamente sul regime di utilizzazione dell’acqua pubblica.
- Il rito previsto per l’azione avverso il silenzio non attribuisce di per sé la giurisdizione al giudice amministrativo: l’azione è esperibile davanti a tale giudice soltanto se quest’ultimo è munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante.
- Una volta declinata la giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il processo può essere proseguito davanti a tale giudice mediante riproposizione della domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali secondo l’art. 11 c.p.a.
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