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Sentenza

Sentenza n. 650/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, n. 262/2024 depositata in data 05 novembre 2024 avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente

Giustizia amministrativa202500817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, giudice del lavoro, n. 262/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 novembre 2024, non era stata appellata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni dello Stato. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto totalmente inerte. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice del lavoro fosse passata in giudicato e che, dopo la riforma Cartabia, l'assenza della formula esecutiva non impedisse l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in ragione delle modifiche agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e la persistente mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente e a ricorrere, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto interno all'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se pagato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, nel quale possono essere adottate misure per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.a.

    A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento; decorso inutilmente tale termine, può essere promosso il giudizio di ottemperanza. In caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio è possibile ricorrere al pagamento in conto sospeso.

  • art. 327 c.p.c.

    Il decorso del termine per impugnare la sentenza del giudice ordinario ha determinato il passaggio in giudicato del titolo azionato.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La riforma Cartabia ha modificato la disciplina della formula esecutiva, rendendola non necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza secondo quanto affermato dal TAR.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando l'Amministrazione debitrice non abbia adempiuto all'obbligo pecuniario stabilito dal giudicato.
  • Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non costituisce requisito necessario per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato.
  • Quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo e l'amministrazione statale non abbia adempiuto, risultano integrati i presupposti per l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In presenza di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la pronuncia di condanna all'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un soggetto interno all'amministrazione debitrice e consentendogli di delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti.
  • L'insufficiente capienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, potendo il commissario ad acta ricorrere, nei presupposti previsti dalla legge, al pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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