Sentenza del 15/01/2015 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES-IRAP-IVA - Disconoscimento della deducibilità dei costi e detraibilità IVA - Operazioni con fini elusivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: le operazioni sono state qualificate come elusive e il contribuente non ha potuto beneficiare né della deduzione dei costi né della detrazione dell'IVA collegata alle operazioni. Il ricorso del contribuente è pertanto risultato soccombente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva realizzato una serie concatenata di operazioni negoziali formalmente lecite, riconducibili allo schema del "sale & lease back". Secondo la ricostruzione accolta nella sentenza, tali operazioni non erano sorrette da valide e reali ragioni economiche né erano finalizzate a conseguire gli effetti tipici della locazione finanziaria, ma erano state strutturate principalmente per ottenere un indebito vantaggio fiscale. Per questo motivo, i relativi costi sono stati ritenuti indeducibili e l'IVA correlata indetraibile.
Norme richiamate
Principio generale antiabuso/elusione fiscale
Anche operazioni singolarmente lecite possono essere disconosciute quando, considerate nel loro complesso, risultano prive di valide ragioni economiche e sono state poste in essere essenzialmente per conseguire un vantaggio fiscale indebito.
Disciplina della deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi
La deduzione fiscale presuppone che i costi siano effettivi e collegati a un'operazione economicamente reale; non sono deducibili i costi riferibili a operazioni elusive prive di sostanza economica.
Disciplina della detraibilità dell'IVA
Il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere riconosciuto quando gli acquisti o le operazioni sono inseriti in una costruzione abusiva o elusiva e non riflettono un'effettiva attività economica.
Schema contrattuale del "sale & lease back"
Il sale & lease back non è illecito di per sé, ma deve essere giustificato da effettive esigenze finanziarie o economiche e deve produrre gli effetti tipici della locazione finanziaria. Se viene utilizzato esclusivamente per conseguire vantaggi fiscali, può essere riqualificato come operazione elusiva.
Massime di principio
- La liceità formale dei singoli contratti non impedisce all'Amministrazione finanziaria di valutare l'operazione nel suo complesso e di contestarne l'abusività.
- Per evitare la riqualificazione fiscale, il contribuente deve poter dimostrare valide ragioni economiche diverse dal mero risparmio d'imposta, documentandole con elementi concreti e coerenti.
- Le operazioni finanziarie o societarie standardizzate, come il sale & lease back, sono ammissibili se realizzano una reale funzione economica; diventano problematiche quando gli effetti economici tipici sono assenti o meramente apparenti.
- Il vantaggio fiscale è indebito quando costituisce lo scopo essenziale dell'operazione e non la conseguenza accessoria di una scelta economica effettiva.
- In presenza di un'operazione abusiva, il recupero può riguardare sia la deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette sia la detrazione dell'IVA, purché l'Amministrazione dimostri l'assenza di sostanza economica e la finalità fiscale prevalente.
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