Cassazione Civile, Ordinanza n. 15387/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, contestando la deduzione di costi e la detrazione IVA relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con recupero di maggiori IRES e IVA oltre sanzioni. I giudici tributari di merito avevano annullato l'atto ritenendo tardiva la notifica, perché oltre il termine ordinario di decadenza, e negando il raddoppio dei termini per mancata prova di una formale denuncia penale ex art. 331 c.p.p. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul raddoppio dei termini, sostenendo che l'annotazione di polizia giudiziaria trasmessa alla Procura avrebbe dovuto valere come denuncia di reato o comunque non sarebbe richiesto un particolare formalismo; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme penali processuali e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che l'esistenza dell'annotazione fosse provata dal PVC e che il certificato dei carichi pendenti non escludesse la segnalazione penale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, escludendo anzitutto l'inammissibilità per difetto di specificità. Nel merito ha affermato che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti, la legge richiede la presentazione dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. entro il termine ordinario di decadenza, e che una mera annotazione di polizia giudiziaria non è assimilabile alla denuncia, perché ha funzione documentativa dell'attività investigativa e non di segnalazione tipica del reato all'autorità giudiziaria. Ha inoltre valorizzato il contenuto dell'annotazione, riferito a mere "criticità" da approfondire, e l'assenza di iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p., ritenendo perciò tardivo l'avviso di accertamento. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e, poiché il giudizio è stato deciso in conformità alla proposta acceleratoria, ha applicato anche le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
fissa il termine di accertamento per le imposte sui redditi; nel caso concreto il termine ordinario era scaduto il 31.12.2019 per il periodo d'imposta 2014.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
fissa il termine di decadenza per l'accertamento IVA; nel caso concreto è stato applicato il termine ordinario anteriore alla riforma del 2016.
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208 del 2015
la disciplina del 2015 chiarisce che il raddoppio dei termini non opera se la denuncia è presentata oltre la scadenza del termine ordinario.
art. 331 c.p.p.
richiede una denuncia tipica all'autorità giudiziaria per reati tributari; non è sufficiente una mera annotazione di polizia giudiziaria.
art. 357 c.p.p.
l'annotazione di polizia giudiziaria serve a documentare l'attività investigativa svolta, non a integrare la denuncia di reato.
art. 335 c.p.p.
l'assenza di iscrizione nel registro delle notizie di reato è valorizzata come indice del fatto che la segnalazione non è stata intesa come denuncia.
art. 2700 c.c.
il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
il giudizio è stato trattato nel procedimento accelerato di definizione dei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.
art. 380-bis.1 c.p.c.
consente il deposito di memoria nella fase camerale dopo la proposta di definizione accelerata.
art. 375 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
è stata applicata una condanna ulteriore per responsabilità aggravata nella definizione del giudizio conforme alla proposta.
art. 96, comma 4, c.p.c.
è stata applicata un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza della responsabilità aggravata.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento per ipotesi penalmente rilevanti, non basta una generica segnalazione o annotazione interna della polizia giudiziaria: è necessaria la formale denuncia prevista dall'art. 331 c.p.p., presentata entro il termine ordinario di decadenza.
- L'annotazione di polizia giudiziaria ha funzione documentale dell'attività investigativa e non può essere automaticamente equiparata alla denuncia di reato, soprattutto quando il suo contenuto esprima soltanto criticità da approfondire e non una notizia di reato circostanziata.
- Nel giudizio di legittimità, il PVC fa fede privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, ma ciò non trasforma in prova piena ogni valutazione o richiamo contenuto nel verbale.
- In materia tributaria, il raddoppio dei termini per reati fiscali non opera se la denuncia penale interviene oltre la scadenza del termine ordinario di accertamento.
- Nel procedimento accelerato di cassazione, la conferma della proposta di definizione può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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