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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05133/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla complessa operazione di cessione e cartolarizzazione di un immobile già appartenente a un ente previdenziale. In primo grado l'ente previdenziale aveva agito contro il consorzio che aveva gestito la procedura di vendita, chiedendo il risarcimento del danno per la dedotta indebita cessione di alcune porzioni dell'immobile e per la perdita dei relativi canoni di locazione. Il consorzio aveva contestato l'oggetto del trasferimento e aveva chiamato in causa la società che aveva acquistato il bene. Nei giudizi di merito era stato affermato che l'atto di vendita aveva ad oggetto solo una parte dell'immobile. La società acquirente aveva proposto ricorso per cassazione e, poi, ricorso per revocazione della sentenza di legittimità, ma quest'ultimo è stato ritenuto inammissibile perché la procura era stata rilasciata da un soggetto privo dei poteri rappresentativi: risultava infatti sospesa, con annotazione nel registro delle imprese, la capacità di rappresentanza degli amministratori originari, mentre la legittimazione processuale spettava all'amministratore giudiziario. La ricorrente aveva cercato di richiamare la disciplina della legittimazione residuale del fallito in caso di inerzia del curatore, ma la Corte ha escluso l'applicabilità di tale giurisprudenza, ritenendo che la sospensione dei poteri degli amministratori in ambito pubblicistico/ablativo comporti legittimazione esclusiva dell'amministratore giudiziario. Il consorzio ha inoltre depositato controricorso tardivo, dichiarato improcedibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per difetto di ius postulandi del difensore, poiché la procura speciale era stata conferita da un soggetto privo del potere di rappresentare la società. Ha anche dichiarato improcedibile il controricorso del consorzio per tardivo deposito. Conseguentemente ha condannato la persona che aveva proposto il ricorso, quale soggetto che aveva agito senza poteri rappresentativi, al pagamento delle spese nei confronti dell'INPS, nonché a una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo per la cassa delle ammende; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del consorzio.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione per sostenere la necessità del litisconsorzio di tutte le parti del contratto, ma la questione non è decisa nel merito nella presente ordinanza di revocazione

  • art. 1421 c.c.

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione in relazione al potere/dovere del giudice di rilevare d'ufficio l'invalidità, ma non forma oggetto della decisione qui resa

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma evocata nel precedente ricorso per cassazione quale base delle censure di violazione di legge e nullità processuale

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione camerale e per applicare, in caso di decisione conforme alla proposta, le conseguenze sanzionatorie degli artt. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso del Consorzio è stato ritenuto tardivo rispetto al termine previsto per il deposito

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per escludere la sanatoria della procura invalida oltre il termine di legge per la revocazione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nella ricostruzione della pretesa risarcitoria originaria per lesione del diritto di proprietà

  • art. 91 c.p.c.

    base per la condanna alle spese della parte soccombente; la Corte precisa che la condanna può colpire anche chi agisca come rappresentante senza poteri

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 42 L.F.

    evocato per il parallelismo con lo spossessamento del fallito, ma la Corte nega l'applicazione analogica al caso in esame

  • art. 2 septies L. n. 575 del 1965

    richiamato in materia di beni confiscati per affermare che l'amministratore giudiziario non può stare in giudizio senza autorizzazione dell'organo di controllo

  • art. 2 nonies L. n. 575 del 1965

    richiamato quale norma che attribuisce il controllo sull'operato dell'amministratore giudiziario

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato nel paragone con il sequestro preventivo di azienda e gli effetti sulla gestione dell'impresa

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la legittimazione alla notifica dell'avviso di accertamento al contribuente per debiti già cristallizzati prima del sequestro

  • art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in parallelo all'art. 42 d.P.R. 600/1973 sulla notifica degli avvisi di accertamento

  • art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997

    richiamato come esempio di istanza che spetta al custode giudiziario nel periodo di sequestro

  • art. 2697 c.c.

    non richiamato espressamente nel merito decisionale, ma implicato nei profili di prova della rappresentanza e dei poteri spendibili in giudizio

  • art. 96 c.p.c.

    complessivamente richiamato per le sanzioni processuali conseguenti alla proposizione del ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La procura alle liti è inesistente quando è conferita da un soggetto privo del potere di rappresentare la parte; in tal caso non si instaura validamente il rapporto di mandato processuale e il difensore è privo di ius postulandi.
  • Quando una società è sottoposta a un regime di sospensione dei poteri degli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva a quest'ultimo, salvo eventuali controlli o autorizzazioni previste dalla disciplina speciale.
  • Non è consentito trasporre automaticamente alla diversa disciplina della gestione giudiziaria o ablativa i principi elaborati per il fallimento sulla legittimazione processuale residuale del debitore, poiché i presupposti e la ratio dei due istituti sono differenti.
  • Il tardivo deposito del controricorso oltre il termine di legge determina improcedibilità dell'atto e ne impedisce la considerazione ai fini della decisione, inclusa l'eventuale memoria successiva.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile in sede camerale conforme a proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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