Cassazione Penale, Sentenza n. 18068/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/09/2024. Venturi contesta la qualificazione della sua responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva, sostenendo di essere stato solo amministratore formale e che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la sua consapevolezza sulla base della presentazione del bilancio e del trasferimento di somme. Comito deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.20‑bis c.p. e lamenta l'omessa valutazione della richiesta, formulata nel concordato ex art.599‑bis c.p.p., di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art.545‑bis c.p.p., richiesta alla quale il Procuratore generale aveva prestato consenso.
La decisione
La Corte di cassazione: annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Comito Fabio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo, rilevando che la richiesta di conversione della pena in lavori di pubblica utilità faceva parte del concordato e la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi; rigetta il ricorso di Venturi Bruno, confermando la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto provata la consapevolezza e il concorso nella distrazione delle somme (fra cui il giroconto di €930.000), e dispone la condanna di Venturi alle spese processuali.
Norme richiamate
art.599‑bis cod. proc. pen.
Disciplina la procedura di concordato tra le parti (pena concordata). La Corte ha ritenuto che la richiesta di conversione della pena possa essere parte integrante del concordato e, se inclusa nell'accordo e assentita dal Procuratore generale, la Corte territoriale deve espressamente se ne pronunciare.
art.545‑bis cod. proc. pen.
Consente la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità; la Corte ha richiamato il principio per affermare che tale richiesta, se compresa nel concordato e accolta dalle parti, deve essere valutata e motivata dal giudice.
art.20‑bis cod. pen.
Richiamato nel ricorso di Comito come parametro di diritto la cui violazione sarebbe stata censurata; la Corte ha riscontrato comunque un vizio procedurale (omessa decisione sulla conversione richiesta) che giustifica l'annullamento per quel profilo.
art.2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31
Norma di modifica richiamata nella giurisprudenza che ha chiarito la possibilità di includere la conversione della pena nella procedura a pena concordata ex art.599‑bis; la Corte applica questo principio al caso concreto.
Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025 (Santonocito)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la richiesta di conversione di una pena breve in pena sostitutiva può essere formulata nell'ambito del concordato ex art.599‑bis purché faccia parte dell'accordo.
Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023 (Lombardo)
Principio analogo richiamato: la conversione può essere prevista nell'ambito di procedimenti a pena su richiesta/accordo tra le parti.
Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018 (C.)
Giurisprudenza che distingue la responsabilità dell'amministratore formale ("testa di legno") tra il reato documentale (dove può essere ritenuto responsabile per l'omessa tenuta/sottrazione delle scritture) e la distrazione (dove la mera carica formale non comporta automaticamente consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto). La Corte d'appello ha applicato correttamente tale distinzione, valutando gli indici di consapevolezza nel caso concreto.
Massime di principio
- In procedure a pena concordata ex art.599‑bis c.p.p., qualsiasi richiesta di conversione della pena (es. in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art.545‑bis) che faccia parte dell'accordo e ottenga il consenso del Procuratore generale deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice; l'omissione è motivo di annullamento.
- La responsabilità dell'amministratore formale ("apparente" o "di testa") per bancarotta fraudolenta distrattiva non è automatica: per la distrazione occorre provare la sua consapevolezza mediante concreti indici (es. lunga carica, conoscenza del bilancio, movimentazioni bancarie ingiustificate, trasferimento di somme a conti personali).
- Il trasferimento di ingenti somme societarie su conti personali senza giustificazione contabile costituisce un forte elemento probatorio di distrazione e può giustificare la condanna per bancarotta fraudolenta quando sia dimostrato il concorso di più soggetti.
- Se il Procuratore generale presta consenso a specifiche condizioni del concordato, il giudice non può omettere di pronunciarsi su quelle condizioni: la mancata decisione compromette la correttezza del procedimento concordato.
- Il rigetto del ricorso comporta, come regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; l'annullamento senza rinvio si applica quando il vizio è tale da richiedere il rinvio per il relativo, limitato, ulteriore corso del processo.
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