Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18946/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in riforma del provvedimento del G.I.P. di rigetto, aveva applicato la custodia cautelare in carcere per l'imputazione di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (cd. "sistema mafioso lombardo") e reati fine (tra cui contestazioni richiamanti artt. 110, 629, 628 c.p. e disposizioni della legge 497/1974). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e errata qualificazione dell'associazione come mafiosa e dell'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis c.p.; (ii) inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per carenza di specificità (artt. 581 e 591 c.p.p.), con contestuale censura di travisamento e aggiunte probatorie non dedotte in appello; (iii) assenza dei presupposti delle esigenze cautelari e carenza di specificità dell'impugnazione del P.M. su tale punto, oltre a omissioni e illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e sufficientemente specifico l'appello del Pubblico Ministero, osservando che l'atto di gravame conteneva richiami e argomentazioni idonee a confutare le precedenti valutazioni del G.I.P. Sulla ricostruzione di merito il Collegio ha condiviso la valutazione del Tribunale che, sulla base di conversazioni intercettate e investigazioni di polizia giudiziaria, ha individuato un'associazione autonoma di tipo mafioso ("sistema mafioso lombardo") con struttura confederativa orizzontale, uso del metodo mafioso, cassa comune e articolato sistema di società per il reinvestimento dei proventi illeciti. Quanto alla posizione personale di Eduardo Vestiti, il Tribunale ha ritenuto sussistente la partecipazione al sodalizio insieme al padre Giancarlo e la sua responsabilità rispetto a reati fine (capi 5 e 16). Siffatte valutazioni sono state ritenute legittime e ragionevoli dalla Corte, che ha altresì ritenuto giustificata la custodia in carcere in considerazione del titolo di reato e della persistenza delle presumizioni cautelari; il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata in senso da riconoscere la configurabilità di un'associazione di tipo mafioso autonoma ("sistema mafioso lombardo") anche se composta da soggetti provenienti da diverse mafie tradizionali, purché sussistano gli elementi tipici: struttura organizzata, metodo intimidatorio, condizionamento del tessuto sociale ed economico e l'affectio societatis.

  • art. 416-bis, comma quarto cod. pen. (aggravante)

    Il Tribunale e la Corte hanno ritenuto sussistente l'aggravante alla luce delle modalità operative e del rilievo dei singoli partecipi nel consesso associativo; le doglianze difensive non hanno mostrato vizi nella valutazione delle circostanze aggravanti.

  • art. 416-bis.1. cod. pen.

    Richiamata tra le norme applicate; la giurisprudenza di merito ha ritenuto congruo il riconoscimento di elementi aggravanti collegati alla fattispecie associativa e alla specifica operatività del sodalizio.

  • artt. 110, 629, 628 cod. pen.

    Gli articoli relativi alla concorso nei reati (art.110) e alle fattispecie di rapina/estorsione (art.629 e art.628) sono stati considerati come reati fine posti in essere nell'interesse e secondo i metodi del sodalizio; le intercettazioni e gli atti investigativi sono stati ritenuti idonei a fondare i gravi indizi per tali addebiti.

  • art. 10, 12 e 14 legge 497/1974

    Richiamate nel capo di imputazione come norme integranti ulteriori addebiti; la Corte non ha accolto l'eccezione difensiva circa la loro irrilevanza, spiegando che rientravano nel più ampio quadro probatorio valutato dal Tribunale.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla disciplina delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che, in presenza di reati di rilevanza associativa (ex art. 416-bis), il regime delle presumzioni relative agevola la rappresentazione delle esigenze cautelari e che l'onere rappresentativo dell'accusa è stato assolto, giustificando la custodia in carcere.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    I richiami normativi relativi all'ammissibilità e al contenuto dell'appello sono stati utilizzati per valutare la specificità dell'impugnazione del Pubblico Ministero; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse sufficientemente specifico e che le censure difensive fossero parcellari e non cogliessero l'intero impianto argomentativo dell'accusa.

Massime di principio

  • Quando il Pubblico Ministero propone appello avverso un rigetto del G.I.P., la specificità richiesta nell'atto non esige l'enunciazione dettagliata di ogni elemento probatorio se l'impugnazione, nel suo complesso, richiama e sviluppa ragioni che confutano in modo circostanziato le valutazioni del giudice di primo grado.
  • Per la configurabilità di un'associazione di tipo mafioso non è necessario che tutti i partecipanti abbiano storie criminali identiche: è decisivo l'uso del "metodo mafioso" (intimidazione, omertà, condizionamento) e l'esistenza di una organizzazione che realizzi fini comuni, anche attraverso una struttura confederativa orizzontale e strumenti come una cassa comune e società prestanome.
  • Le intercettazioni e gli elementi di polizia giudiziaria, se valutati nel loro insieme e con congrua motivazione, possono costituire grave quadro indiziario idoneo a giustificare misure cautelari, soprattutto per reati associativi per i quali il legislatore prevede presunzioni relative atte a sostenere le esigenze cautelari.
  • La difesa non deve limitarsi a contestazioni parziali o isolare singoli passaggi motivazionali: per incidere sulla valutazione di merito occorre dimostrare specificamente errori logici o probatori nell'insieme delle valutazioni svolte dal giudice.
  • In sede di impugnazione cautelare, il giudice di merito è legittimato a rivedere la valutazione delle risultanze investigative (intercettazioni, attività di riscontro) e a ricostruire i rapporti associativi anche con letture diverse da quelle del G.I.P., purché motivate e non manifestamente arbitrarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.