Prescrizioni del Garante n. 796 del 19/12/2024
Provvedimento del 19 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da Mater Olbia S.p.a. per aver trasmesso via e-mail a una collega della dipendente un riferimento alla fruizione dei permessi ex legge 104/1992, così comunicando a un soggetto terzo informazioni idonee a rivelare dati sulla salute. Pur escludendo l’archiviazione, l’Autorità ha qualificato la violazione come minore, valorizzando il carattere isolato dell’episodio, la cooperazione del titolare e l’assenza di precedenti, e ha applicato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza ulteriori misure correttive o sanzione pecuniaria.
Mater Olbia S.p.a.: ammonimento per comunicazione illecita ai colleghi di dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/1992 di una dipendente
Mater Olbia S.p.a. – comunicazione illecita di dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/1992 a una collega
Il provvedimento riguarda il trattamento di dati personali di una dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro presso Mater Olbia S.p.a., a seguito di reclamo presentato per la divulgazione, via e-mail, dell’informazione relativa alla fruizione dei permessi/agevolazioni ex legge n. 104/1992. L’Autorità è intervenuta all’esito dell’istruttoria, qualificando la collega destinataria come soggetto terzo rispetto al trattamento.
Origine del procedimento
Il reclamo è stato presentato il 14 agosto 2023. La dipendente ha riferito che, l’11 agosto 2022, il responsabile aveva inviato una nota e-mail alla reclamante e a una collega per la pianificazione delle presenze nel periodo estivo, con un espresso riferimento alla fruizione dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Attività istruttoria e difese del titolare
Nel corso dell’istruttoria la società ha sostenuto che:
- la comunicazione era stata inviata per redistribuire le presenze e garantire la copertura dell’ufficio;
- il riferimento alla legge 104/1992 era stato condiviso con un solo soggetto terzo, già a conoscenza dell’informazione;
- la reclamante avrebbe a sua volta condiviso informazioni analoghe con la collega;
- l’episodio sarebbe stato isolato e non si sarebbe ripetuto;
- non vi sarebbe stato un danno effettivo per l’interessata;
- la condotta del responsabile sarebbe dipesa da familiarità nei rapporti tra colleghi e non sarebbe ascrivibile a dolo o colpa del titolare;
- dopo l’episodio, la direzione avrebbe contattato la dipendente, sensibilizzato il responsabile e avviato un percorso formativo GDPR.
In audizione, la società ha inoltre rappresentato che la struttura era composta da soli due dipendenti e che avrebbe inviato una comunicazione a tutto il personale per prevenire analoghe violazioni.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha ricordato che, in ambito lavorativo, il datore di lavoro può trattare dati personali anche appartenenti a categorie particolari solo nei casi in cui ciò sia necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per gli obblighi di legge, nel rispetto dei principi del GDPR e del Codice privacy. Sono stati richiamati, in particolare:
- gli artt. 5 e 25 GDPR;
- gli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b), 4, 88 GDPR;
- gli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-quaterdecies del Codice privacy;
- le regole sulla necessità che il trattamento sia affidato solo a soggetti autorizzati.
L’Autorità ha inoltre richiamato le proprie linee guida del 14 giugno 2007 sul trattamento dei dati dei lavoratori e il provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 sulle prescrizioni relative ai dati particolari, secondo cui, quando si comunicano presenze e assenze ai colleghi, non devono essere esplicitate le causali da cui sia possibile desumere dati particolari, neppure mediante acronimi o sigle.
Valutazione del Garante sulla violazione
Secondo il Garante, il responsabile ha fatto esplicito riferimento alla fruizione da parte della dipendente delle agevolazioni della legge 104/1992, trasmettendo tale informazione anche a una collega che non aveva necessità di conoscerla per ragioni di servizio.
L’Autorità ha chiarito che il mero richiamo alla legge 104/1992 può rivelare informazioni sullo stato di salute di una persona, poiché tale normativa è notoriamente collegata a benefici e garanzie per persone con disabilità o loro familiari. Ha quindi escluso che la possibile conoscenza informale della circostanza da parte della collega o la presenza di un clima di familiarità tra i dipendenti escludessero la responsabilità del titolare.
È stato ribadito che le esigenze organizzative e di copertura del servizio non possono giustificare la comunicazione ai colleghi delle specifiche causali di assenza, quando esse consentano di inferire dati particolari.
Esito del procedimento e qualificazione della condotta
Il Garante ha ritenuto accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy, qualificando la condotta come comunicazione illecita di dati personali a un soggetto terzo privo di necessità di conoscerli.
Pur confermando l’illiceità del trattamento, l’Autorità ha valutato il caso come violazione minore, valorizzando:
- il fatto che la comunicazione sia stata indirizzata a una sola persona;
- il coinvolgimento di un solo interessato;
- il contesto relazionale caratterizzato da familiarità;
- la natura isolata dell’episodio;
- l’assenza di precedenti violazioni o provvedimenti analoghi;
- la cooperazione del titolare durante l’istruttoria;
- le misure spontaneamente annunciate o adottate per prevenire recidive.
Provvedimenti adottati
In conclusione, il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Mater Olbia S.p.a.;
- ammonito la società ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- escluso ulteriori misure correttive, ritenendo esauriti gli effetti della condotta;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria, poiché la risposta dell’Autorità è stata limitata all’ammonimento, in considerazione della complessiva tenuità del caso e dei criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR e al cons. 148.
Punti principali
Origine del reclamo e fatto contestato
La dipendente ha presentato reclamo lamentando che il proprio responsabile, per pianificare le presenze estive, aveva inviato un’e-mail a lei e a una collega facendo espresso riferimento alla sua fruizione delle agevolazioni di cui alla legge n. 104/1992. L’Autorità ha considerato la collega un soggetto terzo, privo di necessità di conoscere quel dato in ragione delle mansioni svolte.
Istruttoria e difese della società
La società ha sostenuto che la comunicazione fosse funzionale alla riorganizzazione delle presenze, che la collega fosse già a conoscenza dell’informazione e che la dipendente avesse a sua volta condiviso notizie analoghe. Ha inoltre evidenziato il carattere unico dell’episodio, l’assenza di danno effettivo, la mancanza di dolo o colpa del titolare e le misure adottate dopo il fatto, tra cui contatto con l’interessata, richiamo al responsabile e formazione interna.
Valutazione giuridica del Garante
Il Garante ha richiamato i principi di liceità, correttezza e minimizzazione, nonché le regole sul trattamento dei dati dei lavoratori e sulla necessità che solo i soggetti autorizzati possano accedere ai dati. Ha ribadito che anche il mero riferimento alla legge 104/1992 può rivelare dati sulla salute e che, in ambito lavorativo, non devono essere esplicitate ai colleghi le causali dell’assenza da cui sia desumibile una categoria particolare di dati.
Esito e criteri di graduazione
L’Autorità ha accertato la comunicazione illecita di informazioni relative alla fruizione dei permessi 104/1992 a una collega, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), GDPR e 2-ter Codice privacy. Pur rilevando l’illiceità, ha considerato la violazione minore alla luce del destinatario unico, dell’unico interessato coinvolto, del contesto di familiarità, della cooperazione del titolare e dell’assenza di precedenti.
Provvedimento finale
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ha ammonito Mater Olbia S.p.a. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e ha disposto la pubblicazione del provvedimento. Ha escluso ulteriori misure correttive, ritenendo la condotta ormai esaurita nei suoi effetti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 19 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 805 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Prescrizioni del Garante n. 806 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Prescrizioni del Garante n. 800 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Deliberazione n. 808 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 823 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 802 del 19/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →