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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 796 del 19/12/2024

Provvedimento del 19 dicembre 2024

Garante Privacy796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da Mater Olbia S.p.a. per aver trasmesso via e-mail a una collega della dipendente un riferimento alla fruizione dei permessi ex legge 104/1992, così comunicando a un soggetto terzo informazioni idonee a rivelare dati sulla salute. Pur escludendo l’archiviazione, l’Autorità ha qualificato la violazione come minore, valorizzando il carattere isolato dell’episodio, la cooperazione del titolare e l’assenza di precedenti, e ha applicato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza ulteriori misure correttive o sanzione pecuniaria.

Mater Olbia S.p.a.: ammonimento per comunicazione illecita ai colleghi di dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/1992 di una dipendente

Mater Olbia S.p.a. – comunicazione illecita di dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/1992 a una collega

Il provvedimento riguarda il trattamento di dati personali di una dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro presso Mater Olbia S.p.a., a seguito di reclamo presentato per la divulgazione, via e-mail, dell’informazione relativa alla fruizione dei permessi/agevolazioni ex legge n. 104/1992. L’Autorità è intervenuta all’esito dell’istruttoria, qualificando la collega destinataria come soggetto terzo rispetto al trattamento.

Origine del procedimento

Il reclamo è stato presentato il 14 agosto 2023. La dipendente ha riferito che, l’11 agosto 2022, il responsabile aveva inviato una nota e-mail alla reclamante e a una collega per la pianificazione delle presenze nel periodo estivo, con un espresso riferimento alla fruizione dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Attività istruttoria e difese del titolare

Nel corso dell’istruttoria la società ha sostenuto che:

  • la comunicazione era stata inviata per redistribuire le presenze e garantire la copertura dell’ufficio;
  • il riferimento alla legge 104/1992 era stato condiviso con un solo soggetto terzo, già a conoscenza dell’informazione;
  • la reclamante avrebbe a sua volta condiviso informazioni analoghe con la collega;
  • l’episodio sarebbe stato isolato e non si sarebbe ripetuto;
  • non vi sarebbe stato un danno effettivo per l’interessata;
  • la condotta del responsabile sarebbe dipesa da familiarità nei rapporti tra colleghi e non sarebbe ascrivibile a dolo o colpa del titolare;
  • dopo l’episodio, la direzione avrebbe contattato la dipendente, sensibilizzato il responsabile e avviato un percorso formativo GDPR.

In audizione, la società ha inoltre rappresentato che la struttura era composta da soli due dipendenti e che avrebbe inviato una comunicazione a tutto il personale per prevenire analoghe violazioni.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha ricordato che, in ambito lavorativo, il datore di lavoro può trattare dati personali anche appartenenti a categorie particolari solo nei casi in cui ciò sia necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per gli obblighi di legge, nel rispetto dei principi del GDPR e del Codice privacy. Sono stati richiamati, in particolare:

  • gli artt. 5 e 25 GDPR;
  • gli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b), 4, 88 GDPR;
  • gli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-quaterdecies del Codice privacy;
  • le regole sulla necessità che il trattamento sia affidato solo a soggetti autorizzati.

L’Autorità ha inoltre richiamato le proprie linee guida del 14 giugno 2007 sul trattamento dei dati dei lavoratori e il provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 sulle prescrizioni relative ai dati particolari, secondo cui, quando si comunicano presenze e assenze ai colleghi, non devono essere esplicitate le causali da cui sia possibile desumere dati particolari, neppure mediante acronimi o sigle.

Valutazione del Garante sulla violazione

Secondo il Garante, il responsabile ha fatto esplicito riferimento alla fruizione da parte della dipendente delle agevolazioni della legge 104/1992, trasmettendo tale informazione anche a una collega che non aveva necessità di conoscerla per ragioni di servizio.

L’Autorità ha chiarito che il mero richiamo alla legge 104/1992 può rivelare informazioni sullo stato di salute di una persona, poiché tale normativa è notoriamente collegata a benefici e garanzie per persone con disabilità o loro familiari. Ha quindi escluso che la possibile conoscenza informale della circostanza da parte della collega o la presenza di un clima di familiarità tra i dipendenti escludessero la responsabilità del titolare.

È stato ribadito che le esigenze organizzative e di copertura del servizio non possono giustificare la comunicazione ai colleghi delle specifiche causali di assenza, quando esse consentano di inferire dati particolari.

Esito del procedimento e qualificazione della condotta

Il Garante ha ritenuto accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy, qualificando la condotta come comunicazione illecita di dati personali a un soggetto terzo privo di necessità di conoscerli.

Pur confermando l’illiceità del trattamento, l’Autorità ha valutato il caso come violazione minore, valorizzando:

  • il fatto che la comunicazione sia stata indirizzata a una sola persona;
  • il coinvolgimento di un solo interessato;
  • il contesto relazionale caratterizzato da familiarità;
  • la natura isolata dell’episodio;
  • l’assenza di precedenti violazioni o provvedimenti analoghi;
  • la cooperazione del titolare durante l’istruttoria;
  • le misure spontaneamente annunciate o adottate per prevenire recidive.

Provvedimenti adottati

In conclusione, il Garante ha:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Mater Olbia S.p.a.;
  • ammonito la società ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
  • escluso ulteriori misure correttive, ritenendo esauriti gli effetti della condotta;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.

Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria, poiché la risposta dell’Autorità è stata limitata all’ammonimento, in considerazione della complessiva tenuità del caso e dei criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR e al cons. 148.

Punti principali

Origine del reclamo e fatto contestato

La dipendente ha presentato reclamo lamentando che il proprio responsabile, per pianificare le presenze estive, aveva inviato un’e-mail a lei e a una collega facendo espresso riferimento alla sua fruizione delle agevolazioni di cui alla legge n. 104/1992. L’Autorità ha considerato la collega un soggetto terzo, privo di necessità di conoscere quel dato in ragione delle mansioni svolte.

Istruttoria e difese della società

La società ha sostenuto che la comunicazione fosse funzionale alla riorganizzazione delle presenze, che la collega fosse già a conoscenza dell’informazione e che la dipendente avesse a sua volta condiviso notizie analoghe. Ha inoltre evidenziato il carattere unico dell’episodio, l’assenza di danno effettivo, la mancanza di dolo o colpa del titolare e le misure adottate dopo il fatto, tra cui contatto con l’interessata, richiamo al responsabile e formazione interna.

Valutazione giuridica del Garante

Il Garante ha richiamato i principi di liceità, correttezza e minimizzazione, nonché le regole sul trattamento dei dati dei lavoratori e sulla necessità che solo i soggetti autorizzati possano accedere ai dati. Ha ribadito che anche il mero riferimento alla legge 104/1992 può rivelare dati sulla salute e che, in ambito lavorativo, non devono essere esplicitate ai colleghi le causali dell’assenza da cui sia desumibile una categoria particolare di dati.

Esito e criteri di graduazione

L’Autorità ha accertato la comunicazione illecita di informazioni relative alla fruizione dei permessi 104/1992 a una collega, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, par. 2, lett. b), GDPR e 2-ter Codice privacy. Pur rilevando l’illiceità, ha considerato la violazione minore alla luce del destinatario unico, dell’unico interessato coinvolto, del contesto di familiarità, della cooperazione del titolare e dell’assenza di precedenti.

Provvedimento finale

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ha ammonito Mater Olbia S.p.a. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e ha disposto la pubblicazione del provvedimento. Ha escluso ulteriori misure correttive, ritenendo la condotta ormai esaurita nei suoi effetti.

Come è indicizzato

Materierapporto di lavorodati sanitarisanzioni gdprdiritti dell'interessato

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