Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 4/2024

Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in

Normativa regionaleL.R. Calabria 4/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 18/2007 sugli usi civici, adeguando terminologia e procedure, istituendo un Registro generale degli usi civici, ridefinendo deleghe ai Comuni, controlli regionali, valori per legittimazione e affrancazione, vigilanza e norma transitoria. Non contiene termini di efficacia limitati, ma sostituisce e abroga molte disposizioni previgenti.

Modifiche alla disciplina regionale sugli usi civici

Modifiche alla disciplina regionale degli usi civici in Calabria

La legge regionale 2 febbraio 2024, n. 4 interviene in modo ampio sulla l.r. Calabria 21 agosto 2007, n. 18, riorganizzandone il testo, aggiornando la terminologia e riallineando il procedimento amministrativo alla normativa vigente in materia di usi civici e domini collettivi.

Aggiornamento terminologico e abrogazioni di norme non più vigenti

La disciplina viene in parte riscritta sostituendo l’espressione “proprietà collettive” con “domini collettivi” e aggiornando vari richiami normativi. Sono inoltre abrogate o sostituite numerose disposizioni della legge del 2007, con eliminazione di previsioni ormai superate o ridondanti rispetto al quadro statale vigente.

Vincolo paesaggistico sui terreni gravati da usi civici

È confermato che sui terreni gravati da usi civici grava il vincolo paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. La legge precisa espressamente che tale vincolo resta fermo anche in caso di liquidazione dei beni, rafforzando la tutela paesaggistica dei terreni soggetti a uso civico.

Registro generale degli usi civici e pubblicità

La Regione, d’intesa con i Comuni, deve formare il Registro generale degli usi civici, con funzione di sola pubblicità notiziale, e pubblicarlo sui siti istituzionali regionali e comunali per quanto di rispettiva competenza. Viene quindi sostituito il precedente impianto dell’“inventario” con un sistema di registro aggiornato e centralizzato a fini informativi.

Pianificazione e partecipazione procedimentale

Il Piano viene depositato presso il Comune o i Comuni interessati per almeno trenta giorni. Dell’avvenuto deposito deve essere data immediata notizia all’albo pretorio, con indicazione delle date di inizio e cessazione del deposito. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso possono presentare osservazioni cittadini, associazioni ed enti.

Elenco regionale di istruttori e periti demaniali

La Giunta regionale cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici. La disciplina sostituisce il precedente riferimento all’albo e elimina alcune disposizioni accessorie non più necessarie, mantenendo la funzione di supporto tecnico-specialistico ai procedimenti demaniali.

Deleghe ai Comuni, procedura e controllo regionale

Le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente. Le amministrazioni comunali adottano l’atto finale del procedimento, di regola con deliberazione della Giunta comunale, sulla base dell’istruttoria del perito demaniale. Il provvedimento finale diventa efficace solo dopo il controllo di legittimità del dipartimento regionale competente, che dispone di novanta giorni dalla ricezione degli atti completi; può chiedere una sola volta chiarimenti o integrazioni, con interruzione del termine.

Istruttoria, oneri e compensi professionali

Le spese per l’istruttoria, con particolare riferimento ai compensi di periti e istruttori demaniali, restano a carico delle parti private interessate. Gli importi devono essere contenuti entro i limiti della normativa vigente. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali, previo parere di congruità, e successivamente sottoposta al controllo regionale.

Inadempienza degli enti e tempi di intervento

In caso di inerzia dell’ente competente, il dipartimento regionale assegna un termine di sessanta giorni per provvedere. Decorso tale termine, la legge prevede l’ulteriore intervento del dipartimento entro sessanta giorni, con una disciplina più stringente rispetto al testo previgente.

Verifica demaniale

La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune. Restano ferme le valutazioni secondo la normativa vigente e i richiami alle modalità di partecipazione e tutela previste dall’ordinamento.

Criteri per legittimazione e canoni

La legge ridefinisce i criteri di determinazione del valore della legittimazione e del canone enfiteutico. Per i terreni agricoli il valore della legittimazione è ancorato al Valore Agricolo Medio della coltura, diminuito delle migliorie e aumentato di almeno dieci annualità di interessi, con correttivi percentuali per accessibilità, esposizione e pendenza. Per i terreni edificabili il valore è collegato ai valori IMU comunali rivalutati ISTAT; per il canone enfiteutico di terreni, fabbricati rurali o diruti si fa riferimento al reddito dominicale della qualità di pascolo di prima classe o, in mancanza, alla classe unica.

Affrancazione dei canoni

L’affrancazione del canone è concessa dall’ente concedente su richiesta dell’avente diritto, nei termini e alle condizioni stabilite dalla legge statale vigente. Per i rapporti legittimi, l’affrancazione dei canoni relativi a terreni agricoli ed edificabili avviene mediante pagamento di una somma pari a quindici volte il valore del canone. Sono inoltre fissati criteri suppletivi per individuare il valore quando non sia ricavabile dagli atti o dalle visure catastali.

Vigilanza e supporto delle forze di polizia

Per vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico i Comuni si avvalgono del personale di polizia municipale e del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri. La Giunta regionale promuove la stipula o l’integrazione di apposite convenzioni con il Comando per rendere operativa la collaborazione.

Norma transitoria

Tutte le istanze in materia di usi civici sono istruite secondo la normativa vigente alla data di presentazione. La disposizione ha quindi effetto transitorio e vale per i procedimenti pendenti o avviati dopo l’entrata in vigore della legge, in base alla data di deposito dell’istanza.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.