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Legge

L.R. Calabria 7/2024

Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in

Normativa regionaleL.R. Calabria 7/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria la tutela, progettazione, gestione e valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali pubbliche in ambito urbano. Impone ai Comuni censimento triennale, regolamento e piano del verde, vieta interventi lesivi salvo eccezioni motivate e prevede piantagioni compensative entro 6 mesi dall’autorizzazione all’abbattimento. Estende inoltre l’obbligo di piantare un albero per ogni neonato anche ai Comuni con oltre 3.000 abitanti, nei limiti di bilancio.

Valorizzazione del verde urbano e delle formazioni vegetali in Calabria

Valorizzazione del verde urbano e delle formazioni vegetali in Calabria

La legge regionale Calabria n. 7 del 2024 detta una disciplina organica per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali pubbliche in ambito urbano. L’obiettivo è rafforzare i servizi ecosistemici del verde, migliorare la qualità della vita urbana e favorire mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce l’ecosistema urbano come spazio in cui componente umana, vegetale e animale interagiscono in stretta correlazione con l’ambiente. La disciplina si applica alle aree verdi e alle formazioni vegetali pubbliche in ambito urbano ed è obbligatoria e vincolante anche in assenza delle specifiche azioni di intervento previste dalla legge.

La Regione fornisce agli enti locali indirizzi per riqualificare, progettare, gestire, tutelare, fruire e manutenere il capitale naturale urbano secondo criteri di sostenibilità ambientale. I Comuni possono inoltre recepire, nelle proprie azioni di intervento, ulteriori indirizzi delle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico ai sensi della legge n. 10 del 2013.

Strumenti comunali di attuazione

La legge individua tre strumenti tra loro complementari e non alternativi:

  • censimento comunale del verde urbano;
  • regolamento comunale del verde urbano;
  • piano comunale del verde urbano.

Si tratta degli strumenti tramite cui i Comuni devono programmare, disciplinare e attuare le politiche locali sul verde urbano.

Censimento comunale del verde urbano

Il censimento del verde è il primo strumento conoscitivo ed è propedeutico alla programmazione, pianificazione, progettazione, valorizzazione e, se necessario, riqualificazione del patrimonio verde urbano. Serve anche a stimare gli investimenti economici necessari, in coerenza con le risorse di bilancio dell’ente.

I Comuni devono provvedere al censimento del verde urbano ogni tre anni, ferma restando la predisposizione del bilancio arboreo prevista dalla normativa statale.

Regolamento comunale del verde urbano

Il regolamento comunale del verde contiene prescrizioni tecniche minime, obbligatorie e vincolanti, nel rispetto della legge regionale, per riqualificazione, progettazione, gestione, tutela, fruizione e manutenzione del verde urbano.

Deve disciplinare almeno:

  • principi, finalità, funzioni, tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione;
  • sensibilizzazione e coinvolgimento di cittadini e scuole;
  • affidamento e sponsorizzazione;
  • gestione del verde preesistente, comprese tutela, manutenzione, alberature, cantieri in presenza di alberi, interventi nel sottosuolo, difesa fitosanitaria e tutela degli alberi di pregio e monumentali;
  • progettazione del nuovo verde, con linee guida, iter autorizzativi, specie autoctone, abbattimenti e compensazioni ambientali, divieti sulle specie alloctone invasive;
  • norme speciali su riuso dei residui vegetali, sistema sanzionatorio, ripristini e stima dei danni, uso corretto delle aree verdi, orti urbani, criteri per censimento e piano del verde.

Il regolamento è approvato dal Consiglio comunale insieme al piano comunale del verde urbano. Nelle aree soggette a vincoli sovraordinati o ricadenti in aree protette, esso si applica solo per le prescrizioni compatibili con le relative norme.

Piano comunale del verde urbano

Il piano comunale del verde urbano costituisce il piano specifico delle politiche di riqualificazione, progettazione, gestione, tutela, fruizione e manutenzione del verde urbano. È elaborato dal Comune nell’ambito della strumentazione urbanistica vigente e approvato dal Consiglio comunale.

Il piano strutturale comunale deve individuare gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano, valutando il rinvio a specifici piani per riqualificazione, gestione e manutenzione.

Obblighi e divieti per i Comuni

La legge impone ai Comuni una serie di obblighi di tutela e incremento del verde:

  • preservare la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica, storico-culturale o monumentale, anche attraverso un rafforzato impianto sanzionatorio;
  • incrementare alberature in strade, piazze, filari, parchi e giardini pubblici;
  • censire, pianificare e progettare reti ecologiche cittadine con connessioni alle aree periurbane;
  • prevedere sistemi di controllo per evitare danni alla componente verde e la riduzione dello spazio vitale delle alberature.

Sono inoltre vietati:

  • capitozzare, abbattere, eradicare o danneggiare alberi e siepi;
  • danneggiare le reti ecologiche cittadine;
  • intervenire, nei periodi di nidificazione, sulla vegetazione che ospita nidificazioni dell’avifauna migratoria o della fauna urbana;
  • autorizzare asfaltatura, pavimentazione o cementificazione di siepi, aiuole e piazzole riservate agli alberi.

Gli interventi altrimenti vietati sono ammessi solo in presenza di documentate esigenze fitosanitarie o di tutela dell’incolumità pubblica.

Regole per potatura e abbattimento

La potatura ordinaria degli alberi in contesti naturali, parchi o giardini è limitata a interventi di correzione e messa in sicurezza. Negli ambienti urbani, la potatura deve essere funzionale allo sviluppo e alla crescita delle piante rispetto ai vincoli di edifici e infrastrutture.

La potatura richiede autorizzazione comunale e deve rispettare criteri rigorosi: limitazione alle porzioni prive di attività vegetativa o lesionate, esclusione di interventi che alterino sostanzialmente la struttura della pianta o ne compromettano sopravvivenza e crescita, e uso di potature straordinarie solo sulla base di specifiche valutazioni tecniche.

L’abbattimento di alberi e siepi è vietato senza autorizzazione comunale, concedibile solo in casi tassativi, tra cui:

  • lotta obbligatoria o incolumità pubblica;
  • opere pubbliche o di pubblica utilità;
  • edificazione o ristrutturazione edilizia;
  • diradamento selettivo per ridurre la competizione;
  • danni a costruzioni, manufatti o reti tecnologiche;
  • esemplari completamente secchi o schiantati;
  • esecuzione di sentenze passate in giudicato;
  • rispetto delle distanze di sicurezza previste da leggi o regolamenti.

Piantagione compensativa e nuove messe a dimora

Per ogni albero abbattuto o siepe/componente arbustiva ed erbacea perenne estirpata, è prevista la piantagione di due o più alberi della stessa specie, salvo il caso di specie alloctone invasive. La compensazione deve essere eseguita, nei limiti delle disponibilità di bilancio comunali, entro sei mesi dalla data dell’autorizzazione all’abbattimento.

L’autorizzazione deve indicare caratteristiche delle piante da mettere a dimora, modalità e luoghi di impianto. Per ciascun nuovo albero la superficie di pertinenza deve essere congrua e comunque non inferiore a 1,44 mq, con aiuola minima di 1,2 metri per lato oppure circonferenza di diametro non inferiore a 1,4 metri.

Le procedure di autorizzazione e i criteri della piantagione compensativa sono demandati al regolamento comunale.

Obbligo di piantare un albero per ogni neonato

Resta fermo l’obbligo previsto dalla legge statale per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di piantare un albero entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato.

La legge regionale estende tale obbligo ai Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio comunali.

Misure di sostegno e premialità

Per l’attuazione della legge, soprattutto per la piantagione compensativa, i Comuni possono richiedere piante sostitutive ad Azienda Calabria Verde, gratuitamente e nei limiti delle risorse disponibili dell’Azienda.

Ai Comuni adempienti possono essere riconosciute premialità nella concessione di finanziamenti regionali di settore, anche con riferimento a fondi della programmazione comunitaria e nazionale.

Regime finanziario

La legge prevede espressamente che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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