Sentenza del 16/05/2016 n. 1244 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - cessione di beni e prestazione di servizi - corrispettivo pattuito dalle parti - disconoscimento - sostituzione con valore normale - condizioni - art. 13, comma 2, lett. c) e d), d.P.R. n. 633/72 - sono necessarie. Disconoscimento di corrispettivo - valore di cessione troppo basso - scontistica anomala - elementi indiziari - sono tali - sufficienza probatoria dell'accertamento - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva disconosciuto i corrispettivi indicati nei contratti, ritenendoli troppo bassi e quindi simulati, anche in ragione di una scontistica considerata anomala. La questione riguardava la possibilità di sostituire unilateralmente il corrispettivo pattuito con il valore normale in assenza di ulteriori prove della simulazione o dell'occultamento di ricavi.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta non sufficientemente provata. Un prezzo basso o uno sconto anomalo costituiscono soltanto elementi indiziari e non bastano, da soli, a dimostrare la simulazione del corrispettivo, soprattutto quando la contabilità del contribuente è regolare. In materia IVA, il corrispettivo contrattuale può essere sostituito con il valore normale soltanto nei casi specificamente previsti dalla legge, in particolare dall'art. 13, comma 2, lettere c) e d), del d.P.R. n. 633/1972.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato tra le disposizioni rilevanti della disciplina IVA, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione applicata alla decisione.
Art. 12 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato tra le disposizioni rilevanti della disciplina IVA, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione applicata alla decisione.
Art. 13, comma 2, lettere c) e d), del d.P.R. n. 633/1972
Prevede ipotesi tassative o comunque specifiche nelle quali l'Amministrazione può derogare al corrispettivo pattuito e determinare la base imponibile secondo criteri diversi, incluso il valore normale. Al di fuori di tali ipotesi, il corrispettivo contrattuale non può essere sostituito soltanto perché ritenuto antieconomico o troppo basso.
Art. 14 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alla determinazione del valore normale, senza una specifica applicazione ulteriore descritta nel testo.
Art. 15 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato tra le disposizioni della disciplina IVA concernenti gli elementi esclusi dalla base imponibile, senza una specifica interpretazione applicata alla decisione.
Massime di principio
- In materia IVA, il corrispettivo effettivamente pattuito dalle parti costituisce normalmente la base imponibile e non può essere sostituito dal valore normale solo perché appare basso o economicamente svantaggioso.
- Uno sconto rilevante o anomalo è un semplice indizio: per contestare il corrispettivo occorrono ulteriori elementi concordanti che dimostrino simulazione, occultamento di ricavi o altre irregolarità.
- La regolare tenuta della contabilità rafforza la posizione del contribuente, ma non impedisce l'accertamento quando l'Amministrazione disponga di prove concrete e specifiche.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare la ricorrenza delle condizioni normative che consentono di derogare al prezzo contrattuale; non è sufficiente una valutazione generica di antieconomicità.
- In una situazione analoga è importante conservare contratti, listini, documentazione degli sconti, motivazioni commerciali e prova della loro applicazione uniforme, così da giustificare la differenza rispetto al valore normale.
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