Sentenza del 22/05/2015 n. 10606 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE - Pagamento di un acconto - Esigibilità dell'imposta - Condizioni - Omessa prova della destinazione all'esportazione - Specifica individuazione del bene.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa fatturazione ai fini IVA e l'infedele dichiarazione in relazione a un acconto ricevuto per la cessione di un macchinario industriale. La società aveva emesso una fattura di acconto in regime di non imponibilità, sostenendo che il bene fosse destinato all'esportazione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto l'acconto di natura finanziaria e quindi non imponibile, poiché non risultavano provate né la consegna del macchinario né l'esportazione né il pagamento del saldo. L'Agenzia sosteneva invece che l'IVA fosse già esigibile al momento dell'incasso dell'acconto, essendo il bene specificamente individuato e non essendo stata dimostrata la destinazione all'esportazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi dell'Agenzia, ma ha accolto il quarto, relativo alla violazione degli artt. 8 e 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. Ha stabilito che il versamento di un acconto rende l'IVA esigibile anche prima della consegna del bene, purché tutti gli elementi essenziali della futura cessione siano già noti e, soprattutto, il bene sia specificamente individuato. Poiché non era stata provata la destinazione all'esportazione, non sussistevano i presupposti per la non imponibilità. La sentenza regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata rigettata l'impugnazione originaria della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4
In caso di pagamento di acconto, l'imposta diventa esigibile limitatamente all'importo pagato.
La norma anticipa il momento di esigibilità dell'IVA rispetto alla consegna del bene quando viene versato un acconto, purché la futura cessione sia sufficientemente determinata e il bene sia specificamente individuato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8
Disciplina le cessioni all'esportazione e il relativo regime di non imponibilità. Tale regime richiede la prova dell'effettiva destinazione del bene all'esportazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10
È richiamato in relazione al momento di esigibilità dell'imposta e alla qualificazione dell'operazione, escludendo che l'acconto possa essere considerato automaticamente un'operazione finanziaria esente quando è collegato a una cessione di beni individuati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
Le censure dell'Agenzia relative a omessa pronuncia e vizio di motivazione sono state ritenute infondate o inammissibili; è stato accolto soltanto il motivo riguardante la violazione della disciplina IVA.
Sesta direttiva IVA, art. 10, nn. 1 e 2
Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi.
L'esigibilità coincide normalmente con la realizzazione del fatto generatore, ma il pagamento di un acconto costituisce un'eccezione: l'imposta diventa esigibile anticipatamente se la cessione futura è già determinata nei suoi elementi essenziali.
Massime di principio
- Quando viene incassato un acconto per la cessione di un bene mobile, l'IVA è normalmente esigibile sull'importo ricevuto anche se il bene non è ancora stato consegnato.
- L'anticipata esigibilità richiede che il bene sia già specificamente individuato e che siano noti alle parti gli elementi essenziali dell'operazione; un acconto generico o non riferibile a un bene determinato può avere un trattamento diverso.
- Il regime di non imponibilità per esportazione non si applica soltanto perché il compratore è estero o perché le parti dichiarano una destinazione internazionale: occorre provare l'effettiva destinazione o uscita del bene dal territorio nazionale secondo le regole applicabili.
- La mancata consegna del bene o il mancato pagamento del saldo non eliminano automaticamente l'IVA già divenuta esigibile sull'acconto; tali eventi possono rilevare successivamente per eventuali rettifiche, note di variazione o recuperi dell'imposta.
- Un acconto collegato a una cessione di beni individuati non può essere riqualificato come mero finanziamento esente senza una concreta prova della sua autonoma natura finanziaria.
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