Sentenza del 26/07/2016 n. 4915 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Accertamento - IRPEF - Accertamento maggior reddito - Proposta conciliativa dell'Ufficio - Rideterminazione - Accettazione - Cessazione materia del contendere - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa conciliazione si è perfezionata con la sottoscrizione dell'atto, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute dal contribuente. Poiché la controversia è stata definita attraverso l'accordo tra le parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza ulteriore decisione sul merito dell'accertamento originario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva contestato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF. Successivamente alla notifica dell'atto, l'Ufficio ha proposto una rideterminazione dei maggiori ricavi accertati mediante conciliazione, e il contribuente ha accettato la proposta entro i termini previsti.
Norme richiamate
Disciplina della conciliazione nel processo tributario
La proposta conciliativa si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute.
L'accettazione della rideterminazione dei maggiori ricavi e la sottoscrizione dell'atto conciliativo definiscono la controversia e rendono superflua la prosecuzione del giudizio.
IRPEF
L'imposta è stata oggetto di un accertamento relativo a un maggior reddito imponibile, successivamente rideterminato nell'ambito della conciliazione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'Ufficio ridetermina la pretesa tributaria e il contribuente accetta formalmente la proposta conciliativa nei termini, la controversia può considerarsi definita.
- La sottoscrizione dell'atto di conciliazione produce effetti vincolanti e può costituire titolo per la riscossione delle somme concordate.
- Una volta perfezionata la conciliazione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, invece di pronunciarsi sul merito dell'accertamento originario.
- L'accettazione della proposta non elimina necessariamente l'obbligo di pagamento: il contribuente resta tenuto a versare gli importi risultanti dall'accordo.
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