L.R. Liguria 12/2019
NORME ATTUATIVE DELL’INTESA SANCITA IN DATA 3 APRILE 2019 IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (REP. N. 56/CSR) E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 IN ESECUZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME N. 01 DEL 17 APRILE 2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Liguria attua l’Intesa del 3 aprile 2019 sul ricalcolo degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e adegua la disciplina regionale al d.l. 174/2012. Stabilisce criteri contributivi, salvaguardie, rivalutazione e reversibilità, oltre alla nuova indennità differita per consiglieri e componenti della Giunta non consiglieri. La rideterminazione produce effetti dal 1° dicembre 2019.
Rideterminazione degli assegni vitalizi e disciplina dell’indennità differita dei consiglieri regionali liguri
Rideterminazione dei vitalizi e indennità differita in Liguria
La legge regionale della Liguria attua l’Intesa del 3 aprile 2019 sul ricalcolo dei vitalizi dei consiglieri regionali e recepisce ulteriori indicazioni di adeguamento al d.l. 174/2012. La disciplina riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale ligure e definisce sia la rideterminazione degli assegni vitalizi esistenti, sia il nuovo sistema dell’indennità a carattere differito per consiglieri e componenti della Giunta non consiglieri.
Ambito di applicazione e finalità
La legge si applica agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità già in erogazione, non ancora erogati o sospesi, considerati al lordo e senza tener conto delle riduzioni temporanee previste dalla l.r. 21/2018. La disciplina si conforma all’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019 e adegua l’ordinamento regionale alle previsioni del d.l. 174/2012.
Rideterminazione degli assegni vitalizi
La rideterminazione avviene con metodo contributivo: il montante contributivo individuale è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione collegato all’età del titolare alla decorrenza del vitalizio. Le frazioni di anno sono computate pro quota in base ai mesi.
Sono previste clausole di salvaguardia: l’importo rideterminato non può essere inferiore a quello risultante dall’applicazione delle aliquote della Tabella A allegata alla legge, né inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che il vitalizio in godimento fosse già sotto tale soglia. Se il ricalcolo contributivo risulta più favorevole, prevale quest’ultimo e non si applica la Tabella A, fermo restando che l’importo finale non può superare il vitalizio spettante prima delle riduzioni temporanee della l.r. 21/2018.
Per l’assegno indiretto e di reversibilità si applica all’assegno vitalizio rideterminato la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della maturazione del diritto.
Montante contributivo e criteri di calcolo
Il montante contributivo si determina sulla base della nota metodologica allegata all’Intesa, utilizzando i dati delle indennità parlamentari e consiliari riportati nella Tabella 1 e le aliquote di trattenuta vigenti nei diversi periodi. Sono computati anche i contributi volontari versati per il completamento della legislatura o per il riversamento di contributi.
Ai fini del ricalcolo si applicano i limiti di riduzione previsti dalla Tabella A della legge, in funzione delle clausole di salvaguardia e della ragionevolezza delle rideterminazioni.
Rivalutazione dei vitalizi rideterminati
Gli assegni vitalizi e gli assegni indiretti o di reversibilità così rideterminati sono rivalutati automaticamente ogni anno, a partire dall’anno successivo alla rideterminazione, secondo l’indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo.
Indennità differita: soggetti, natura e finanziamento
Dal regime introdotto dalla legge, a decorrere dall’undicesima legislatura, consiglieri regionali, Presidente della Giunta e componenti della Giunta non facenti parte del Consiglio regionale, una volta cessati dal mandato, maturano un’indennità differita corrisposta in dodici mensilità e calcolata con sistema contributivo.
Per finanziare tale istituto, sull’indennità di carica lorda è operata una trattenuta. La quota a carico dell’interessato è pari all’8,80% della base imponibile contributiva; la contribuzione è versata sul bilancio regionale e il montante si rivaluta annualmente secondo il tasso di capitalizzazione collegato alla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT.
La base imponibile è costituita dall’indennità di carica lorda, con esclusione di ulteriori indennità di funzione e del rimborso spese per l’esercizio del mandato.
Requisiti per il diritto all’indennità differita e versamenti volontari
Il diritto all’indennità differita si consegue al compimento di 65 anni e dopo almeno cinque anni di mandato assembleare, anche non consecutivi, presso l’Assemblea legislativa ligure. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l’età richiesta si riduce di un anno fino al minimo di 60 anni. Le frazioni di anno valgono come anno intero solo se pari ad almeno sei mesi e un giorno.
Chi abbia esercitato il mandato e versato contributi per almeno 30 mesi può integrare i versamenti, entro 180 giorni dalla cessazione della corresponsione dell’indennità consiliare, per completare il quinquennio necessario. La contribuzione volontaria non è ammessa per chi abbia avuto l’elezione o la nomina annullata. I contributi versati dopo l’entrata in vigore della legge non sono rimborsabili, salvo il caso di mancato raggiungimento del periodo minimo per il diritto. Se i contributi erano stati restituiti in precedenza, possono essere riversati alla Regione per ripristinare i periodi di mandato utili al ricalcolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Decorrenza dell’indennità differita
L’indennità differita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’interessato ha versato i contributi necessari e ha compiuto l’età richiesta. Se al momento della cessazione del mandato i requisiti sono già posseduti, la decorrenza è dal mese successivo alla cessazione; in caso di fine legislatura, dal mese successivo alla fine della legislatura.
Reversibilità dell’indennità differita
In caso di morte del titolare o del soggetto che abbia già maturato il diritto all’indennità differita, la prestazione può essere attribuita, su istanza da presentare entro 12 mesi dal decesso a pena di prescrizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, al coniuge, alla parte dell’unione civile, ai figli minorenni e, alle condizioni indicate, ai figli maggiorenni studenti fino a 26 anni o inabili al lavoro e conviventi a carico.
Il diritto si estingue con la morte dei beneficiari; le condizioni per la reversibilità devono esistere al momento del decesso del titolare, altrimenti l’assegno è revocato. Se il beneficiario assume un mandato al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale o ad altro Consiglio regionale, il pagamento si sospende per tutta la durata del mandato.
La misura della reversibilità è pari, in linea generale, al 60% per il coniuge superstite senza figli aventi diritto; al 60% aumentato del 15% per ciascun figlio fino al 100% con figli aventi diritto; al 60% per il figlio superstite, con aumento del 15% per ogni figlio ulteriore fino al 100%; negli altri casi al 50%.
Casi particolari, sospensioni e incumulabilità
Se il decesso avviene per causa di servizio, la reversibilità spetta anche se il deceduto non aveva maturato tutti i requisiti, salvo che il calcolo resti commisurato ai contributi effettivamente versati nei mandati successivi. L’indennità è sequestrabile, pignorabile e cedibile secondo la disciplina prevista per gli impiegati civili dello Stato.
Il pagamento è sospeso se il beneficiario rientra in Consiglio regionale o in Giunta, oppure se è eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o in un altro Consiglio regionale; alla cessazione del nuovo mandato, l’assegno viene ripristinato tenendo conto dell’ulteriore contribuzione. I periodi di sospensione non sono copribili con contributi volontari né computabili ai fini del diritto.
L’indennità differita non è cumulabile con emolumenti percepiti per nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Regione, né con cariche elettive o di governo presso enti locali se superiori, su base mensile lorda, al 60% dell’indennità di carica lorda dei consiglieri regionali; l’eccedenza è trattenuta sull’assegno. Il titolare deve comunicare entro il mese successivo l’inizio del godimento di tali emolumenti. Sono previste inoltre cause di esclusione per condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici, per associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso e delitti aggravati dalla finalità mafiosa.
Rinuncia all’indennità e disciplina transitoria
I soggetti eletti o nominati nell’undicesima legislatura e successive possono rinunciare a ciascuna delle indennità previste dalla legge mediante dichiarazione al Presidente del Consiglio regionale. La dichiarazione va resa entro 180 giorni dalla prima seduta o, in caso di surroga/supplenza/sostituzione, dalla data del provvedimento; in tal caso i contributi trattenuti sono restituiti senza interessi e rivalutazione. In caso di rinuncia all’indennità differita, non si applicano le regole sulla reversibilità.
Per i consiglieri della decima legislatura sono previsti regimi transitori per consentire il versamento dei contributi necessari a maturare l’indennità differita entro i termini indicati, anche in forma rateizzata fino a 36 mesi. Ulteriori disposizioni transitorie disciplinano il computo di mandati precedenti, i casi di inabilità al lavoro o decesso per cause naturali e l’applicazione delle regole di reversibilità ai soggetti della nona legislatura.
Monitoraggio finanziario e destinazione della minore spesa
La legge è dichiarata finanziariamente neutra. Il Collegio interno dei Revisori dei conti monitora l’andamento tra nuove indennità differite e riduzione della spesa per assegni e indennità in essere, segnalando eventuali scostamenti all’Ufficio di Presidenza.
Una quota della minore spesa derivante dall’applicazione della disciplina confluisce in un fondo vincolato del bilancio regionale destinato a politiche sociali ed emergenze ambientali, da ripartire con risoluzione del Consiglio regionale. Per gli esercizi 2020-2022 la I Commissione formula indirizzi sul riparto delle risorse e la V Commissione svolge funzione di monitoraggio e controllo.
Abrogazioni e decorrenza
La legge abroga, dal 1° dicembre 2019, la l.r. 21/2018 e l’articolo 32-bis della l.r. 29/2018. La rideterminazione degli assegni vitalizi produce effetti dal 1° dicembre 2019.
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