Sentenza del 06/06/2016 n. 3474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello dell'Ufficio - Capacità di stare in giudizio - Delega generale - Si presume.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva dell'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio, sottoscritto da un funzionario con firma illeggibile e non dal direttore dell'ufficio. La questione riguardava la capacità dell'ufficio di stare in giudizio e la validità della delega conferita al funzionario. Secondo gli artt. 10 e 11, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, l'ufficio è rappresentato dal direttore o dal responsabile del reparto competente, il quale si presume delegato in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una procura speciale.
La decisione
L'appello deve ritenersi ammissibile se non è contestata la provenienza dell'atto dall'ufficio competente. La firma illeggibile del funzionario non determina, da sola, l'invalidità dell'impugnazione: occorre che la controparte eccepisca e dimostri che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio appellante oppure che vi sia stata un'usurpazione del potere di impugnare. In assenza di tale prova, si presume che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima validamente la volontà.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 10
Riconosce la qualità di parte processuale all'ufficio del Ministero delle finanze, oggi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, nei cui confronti è proposto il ricorso.
L'ufficio tributario destinatario del ricorso ha capacità processuale e può stare in giudizio quale parte, attraverso il proprio direttore o il responsabile del reparto competente.
D.lgs. n. 546/1992, art. 11, comma 2
L'ufficio è organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.
Il responsabile del reparto competente si considera delegato in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza bisogno di una procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello dell'Agenzia delle entrate non è invalido per il solo fatto che sia firmato da un funzionario diverso dal direttore o che la firma sia illeggibile.
- La provenienza dell'atto dall'ufficio competente fa presumere l'esistenza del potere di rappresentanza e di impugnazione del sottoscrittore.
- Chi contesta la validità dell'appello deve indicare e provare che il firmatario non apparteneva all'ufficio oppure che non aveva alcun potere di agire in nome dell'amministrazione.
- La mancata contestazione specifica della provenienza dell'atto consente di considerare l'impugnazione ammissibile, anche in assenza di una delega speciale allegata.
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