Cassazione Civile, Sentenza n. 11417/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Locri che aveva accolto parzialmente l'opposizione del custode Andrea Zucco avverso quattordici decreti del GIP che avevano dichiarato il "non luogo a provvedere" per istanze di liquidazione dell'indennità di custodia; il Ministero contestava l'interpretazione del Tribunale secondo cui il termine decadenziale di 100 giorni previsto dall'art. 71, comma 2, d.P.R. n.115/2002 non si applica alle domande di liquidazione dell'indennità del custode giudiziario, sostenendo invece che il custode rientri nella categoria degli "ausiliari del magistrato" cui si applica il termine decadenziale
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha rigettato il ricorso del Ministero e confermato il principio secondo cui il termine di decadenza di 100 giorni previsto dall'art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla domanda di liquidazione dell'indennità del custode giudiziario. La Corte ha ritenuto che la disciplina del Testo Unico abbia introdotto (anche con l'art. 72) una regolazione autonoma per l'indennità di custodia, coerente con l'orientamento della giurisprudenza penale e con la natura speciale del ruolo del custode. Pertanto per le domande di liquidazione dell'indennità di custodia trova applicazione la disciplina di cui all'art. 72 (domanda successiva alla cessazione della custodia; possibilità di richiedere acconti) e, in ordine alla estinzione del diritto per sopravvenuta inerzia, il termine applicabile è il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. La Corte ha rigettato il ricorso, compensato integralmente le spese di giudizio e ha disposto che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato dal Ministero.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 71
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; ...
La Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applica alla domanda di liquidazione dell'indennità del custode giudiziario
d.P.R. n. 115/2002, art. 72
L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
La norma governa specificamente le domande di liquidazione dell'indennità di custodia e, secondo la Corte, sostituisce l'applicazione del termine decadenziale di art.71 per il custode
d.P.R. n. 115/2002, art. 168
La liquidazione è effettuata dal magistrato che procede, con decreto motivato ... ; il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo.
Regola la procedura di liquidazione (decreto di pagamento) applicabile anche alle indennità di custodia
d.P.R. n. 115/2002, art. 170
Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode ... il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
Disciplinando l'opposizione al decreto di pagamento, conferma la strada giurisdizionale per contestare la liquidazione anche in materia di custodia
d.P.R. n. 115/2002, art. 3
Definizione di 'ausiliario del magistrato': il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti ...
La Corte ha valorizzato la distinzione contenuta nel testo unico tra varie categorie di ausiliari, ritenendo che il custode sia una categoria specifica che merita disciplina autonoma
Codice civile, art. 2946
La prescrizione ordinaria è decennale.
Per l'indennità del custode si applica la prescrizione decennale; il diritto matura con la cessazione della custodia (salvo acconti)
Codice civile, art. 2948, n. 4
Riferimento alla prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche: la Corte ha escluso la qualificazione come prestazione periodica dell'indennità del custode salvo diversa previsione
Cassazione, Sez. Un. Pen., sent. n. 25161/2002
Sostegno giurisprudenziale: il diritto al compenso del custode matura di giorno in giorno e, nella disciplina antecedente, era soggetto a prescrizione decennale; il Testo Unico ha recepito la soluzione voluta dalla giurisprudenza penale
Tribunale di Locri, ordinanza n. 1614/28.03.2023
Ordinanza di merito che aveva ritenuto non applicabile il termine decadenziale di art.71 al custode e aveva liquidato somme al custode; impugnata dal Ministero e confermata in linea di principio dalle Sezioni Unite
Massime di principio
- La domanda di liquidazione dell'indennità del custode giudiziario è disciplinata dall'art.72 d.P.R. n.115/2002 (liquidazione dopo la cessazione della custodia; possibilità di acconti) e non è soggetta al termine decadenziale di 100 giorni previsto dall'art.71, comma 2.
- Il custode giudiziario è categoria specifica di ausiliario con compiti prevalentemente conservativi/amministrativi: la disciplina delle sue spettanze deve essere interpretata in senso autonomo rispetto agli altri ausiliari (periti, interpreti, consulenti tecnici).
- Per le domande di indennità del custode trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), che decorre conformemente alla giurisprudenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e la maturazione del diritto è collegata alla cessazione della custodia salvo acconti.
- Le norme di decadenza sono di stretta interpretazione: non sono ammesse estensioni analogiche del termine decadenziale previsto per altre categorie di ausiliari quando la legge o il testo unico prevedono una disciplina specifica.
- Proceduralmente, l'indennità del custode può essere liquidata con decreto ai sensi dell'art.168 e impugnata mediante opposizione ex art.170; la controversia è poi trattata secondo le regole civili (natura civile dell'opposizione a decreto).
- Prassi e depositi materiali (es. istanze cartacee depositate in cancelleria) possono essere utili a documentare sollecitudine, ma non mutano il regime sostanziale: in mancanza di decadenza la soluzione va ricercata considerando prescrizione e disciplina di art.72; per evitare perdite di tutela è consigliabile chiedere acconti ove possibile e presentare la domanda al termine della custodia.
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