Sentenza n. 3870/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione settima) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, aveva imposto al Ministero di riformulare l’offerta risarcitoria utilizzando le Tabelle di Milano vigenti nel 2013 e aveva nominato un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento
Esito
Favorevole al resistente (eredi del danneggiato)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi di un militare avevano ottenuto una sentenza del TAR passata in giudicato che condannava l’amministrazione al risarcimento iure hereditatis del danno biologico, comprensivo del danno catastrofale, e le imponeva di formulare, entro novanta giorni, un’offerta risarcitoria secondo determinati criteri, tra cui l’utilizzo delle Tabelle di Milano. Il Ministero non aveva formulato tempestivamente l’offerta e, soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, aveva proposto una somma calcolata sulla base delle Tabelle di Milano del 2021. Il TAR aveva ritenuto che dovessero essere utilizzate le Tabelle del 2013, vigenti alla data della sentenza e alla scadenza del termine assegnato per la formulazione dell’offerta. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. e sostenendo che il TAR avesse frainteso la giurisprudenza di legittimità: secondo l’appellante, avrebbero dovuto applicarsi le Tabelle del 2021, sia perché più aggiornate sia perché contenenti voci relative al danno catastrofale e al danno biologico temporaneo non espressamente tabellate nel 2013.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. La sentenza originaria, passata in giudicato, aveva stabilito sia l’utilizzo delle Tabelle di Milano sia il termine di novanta giorni entro cui l’amministrazione doveva formulare l’offerta. Poiché l’appello contro tale sentenza era stato dichiarato perento e non vi era stata alcuna sospensione cautelare dell’esecutività, il Ministero era tenuto a dare tempestiva esecuzione al giudicato utilizzando le Tabelle del 2013, uniche vigenti alla data della decisione e alla scadenza del termine assegnato. La successiva perenzione dell’appello non equivale a una decisione di merito e non modifica il parametro liquidatorio fissato dalla sentenza passata in giudicato. L’inerzia dell’amministrazione non può determinare, a vantaggio della stessa, una surrettizia modifica dei criteri stabiliti dal giudice né trasferire sulla parte danneggiata gli effetti dell’aggiornamento delle Tabelle intervenuto nel frattempo. La proposta tardiva avrebbe dovuto essere formulata “ora per allora”, eliminando gli effetti degli anni di inerzia. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui l’assenza, nelle Tabelle del 2013, di una classificazione autonoma per alcune voci di danno imponesse l’uso delle Tabelle del 2021: la sentenza del 2013 aveva già incluso il danno catastrofale nel danno biologico e aveva richiamato le Tabelle allora vigenti ai sensi dell’art. 1226 c.c. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice abbia fissato i criteri per la quantificazione del danno, l’amministrazione deve formulare l’offerta entro il termine stabilito e conformemente ai criteri contenuti nel giudicato.
art. 1226 c.c.
Il richiamo alle Tabelle di Milano costituisce parametro equitativo per la liquidazione del danno biologico secondo quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato.
art. 2059 c.c.
La disposizione è stata richiamata dal Ministero quale parametro asseritamente violato, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone all’amministrazione di formulare, entro un termine determinato, un’offerta risarcitoria secondo specifici criteri tabellari, l’offerta deve essere calcolata sulla base delle Tabelle vigenti alla data della decisione e, comunque, alla scadenza del termine assegnato, salvo diversa prescrizione del giudicato.
- L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato non può comportare una modifica surrettizia dei criteri di liquidazione stabiliti dal giudice né trasferire sul danneggiato gli effetti sfavorevoli dell’aggiornamento dei parametri tabellari intervenuto durante il ritardo.
- Una proposta risarcitoria formulata tardivamente deve essere determinata “ora per allora”, applicando i criteri e i parametri che l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare se avesse adempiuto tempestivamente al giudicato.
- Il decreto di perenzione dell’appello non è equiparabile a una sentenza di merito e non modifica i criteri liquidatori fissati dalla sentenza di primo grado passata in giudicato.
- La successiva introduzione o diversa classificazione di autonome voci di danno nelle Tabelle di Milano non rende inidonee le Tabelle precedenti quando il giudicato abbia già ricompreso tali voci nella categoria risarcitoria liquidanda e ne abbia imposto l’utilizzo.
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