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Sentenza

Sentenza del 05/12/2018 n. 31404 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva rettificato la plusvalenza derivante dalla cessione delle quote societarie, ritenendo che il corrispettivo effettivamente conseguito da O.N. fosse pari a Euro 1.808.000, valore dell'immobile appartenente alla società, e non ai soli Euro 76.000 formalmente indicati per la cessione delle quote. La differenza, pari a Euro 1.732.000, era stata assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota del 27%. Il contribuente sosteneva invece di avere percepito soltanto Euro 76.000 e che la somma di Euro 1.182.447 fosse stata incassata dai genitori, soci accomandatari, come restituzione di finanziamenti soci. Contestava inoltre la mancata applicazione dell'aliquota del 4% prevista dalla legge di rivalutazione delle partecipazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla ricostruzione del corrispettivo e alla deducibilità dei finanziamenti soci, confermando che i giudici di merito avevano legittimamente desunto, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'intero corrispettivo fosse stato conseguito da O.N., anche tramite i genitori interposti, e che i finanziamenti soci non fossero adeguatamente documentati. È stata invece accolta la censura relativa all'aliquota: trattandosi dell'imposta sostitutiva prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 5, l'aliquota applicabile era del 4% e non del 27%. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Trentino, in diversa composizione, per il ricalcolo dell'imposta secondo tale aliquota e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81 e 82

    Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione.

    La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni deve essere calcolata confrontando il corrispettivo effettivamente percepito con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

  • Legge n. 448 del 2001, art. 5

    Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto determinato sulla base di una perizia giurata di stima; l'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni qualificate.

    Quando il contribuente utilizza la rivalutazione della partecipazione mediante perizia giurata, la relativa imposta sostitutiva deve essere applicata nella misura prevista dalla norma, pari al 4% per le partecipazioni qualificate, anche se la plusvalenza viene accertata in misura superiore a quella dichiarata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3

    Le somme formalmente corrisposte a soggetti diversi dal contribuente possono essere imputate a quest'ultimo quando il giudice accerti che tali soggetti sono stati utilizzati come meri interposti e che il beneficiario sostanziale era il contribuente.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere il fatto; le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo errori nell'applicazione dei criteri giuridici delle presunzioni.

  • Codice civile, art. 2424

    I debiti costituiscono componenti del passivo patrimoniale, ma ai fini fiscali non possono essere valorizzati se risultano privi di adeguata documentazione o riferibilità all'attività sociale.

  • Codice civile, art. 2220

    L'eventuale scadenza dell'obbligo ordinario di conservazione delle scritture contabili non esonera il contribuente dal conservare la documentazione necessaria a dimostrare elementi fiscalmente rilevanti finché permane il potere di accertamento dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • In una cessione di partecipazioni, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire il corrispettivo effettivo sulla base di presunzioni, anche quando una parte dei pagamenti risulta formalmente effettuata a favore di soggetti diversi dal cedente.
  • Pagamenti separati e rapporti familiari tra cedente e beneficiari possono costituire elementi presuntivi di interposizione, soprattutto se l'operazione economica appare incoerente con la struttura proprietaria e contrattuale.
  • I debiti o finanziamenti soci incidono sul patrimonio netto fiscalmente rilevante solo se effettivi, inerenti e adeguatamente documentati; la loro semplice indicazione contabile o peritale non è sufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre dimostrare un errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma, oppure la violazione dei criteri legali sulle presunzioni.
  • L'utilizzo della rivalutazione delle partecipazioni mediante perizia giurata comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dalla disciplina speciale; nel caso esaminato, l'aliquota corretta era il 4% e non quella ordinaria del 27%.

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