Sentenza del 18/03/2022 n. 1290 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Produzione di nuovi documenti in appello - Costituzione nel giudizio di secondo grado - Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che in materia tributaria è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, compresi documenti preesistenti al primo grado. Inoltre la parte che non si era costituita nel giudizio di primo grado può costituirsi in appello: la mancata costituzione nel primo grado non si presume equivalga a contumacia. Pertanto il giudice d'appello può ricevere e valutare tali documenti e la nuova costituzione della parte.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in sede di appello, anche se tali documenti erano già esistenti al momento del giudizio di primo grado, e se la parte che non si è costituita in primo grado possa costituirsi in secondo grado senza che la sua mancata costituzione venga interpretata come contumacia.
Norme richiamate
d.lgs n. 546/1992, art. 58, comma 2
L'art. 58, comma 2 viene interpretato nel senso che il grado di appello non costituisce un divieto alla produzione documentale: è ammessa la presentazione di documenti nuovi in appello salvo valutazione di rilevanza e tempestività da parte del giudice.
Cass. 3615/2019
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'ammissibilità della produzione documentale in appello anche se i documenti erano preesistenti.
Cass. 29087/2018
Conferma il principio secondo cui la mancata costituzione nel primo grado non può automaticamente comportare l'esclusione della parte dal secondo grado e non equivale a contumacia.
Cass. 21059/2007
Affermazione della possibilità di integrare il materiale probatorio in appello, con valutazione in ordine a rilevanza e tempestività.
Cass. 12088/2011
Sostiene i criteri di ammissibilità della produzione documentale in sede di gravame, indicando limiti legati al rispetto del contraddittorio e all'effettiva rilevanza.
Corte Cost. 199/2017
Richiama i principi di ragionevole tutela del diritto di difesa: la mancata comparizione in primo grado non può compromettere automaticamente il diritto di difesa nel secondo grado.
Massime di principio
- In appello è ammessa la produzione di documenti nuovi anche se erano già esistenti al momento del primo grado; la regola non dipende dalla presenza o meno della parte in primo grado.
- La costituzione della parte in secondo grado è ammessa anche se non ci si è costituiti in primo grado: la mancata costituzione non vale come contumacia automatica.
- Il giudice d'appello ha il potere di valutare l'ammissibilità, la rilevanza e l'efficacia probatoria dei documenti prodotti e può escludere documenti solo se la loro ammissione compromette il contraddittorio o viola principi di ordine processuale.
- È consigliabile che la parte che produce nuovi documenti in appello indichi chiaramente la rilevanza probatoria, la datazione e le ragioni per cui non sono stati prodotti prima (se rilevante), e depositi copia con congruo anticipo rispetto all'udienza per permettere il contraddittorio.
- La parte resistente può sollevare eccezioni sull'ammissibilità e chiedere che il giudice valuti l'idoneità dei documenti a modificare l'assetto probatorio; tuttavia tali eccezioni non hanno di per sé efficacia automatica a escludere i documenti.
- Per minimizzare rischi procedurali è buona prassi notificare tempestivamente i documenti all'altra parte, formulare motivata memoria integrativa e, se necessario, richiedere l'assunzione di prova o l'audizione di testimoni per accertare autenticità e contenuto.
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