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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22993/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sul diritto all'indennità di disoccupazione ASpI per il periodo antecedente alla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Il ricorrente (INPS) ha versato l'ASpI a decorrere dal 2 novembre 2015, data di presentazione della DID; l'intimato (Peqini), detenuto e licenziato precedentemente, aveva chiesto l'erogazione dall'22 gennaio 2015 sostenendo che lo stato di detenzione certifichi la condizione di disoccupazione e renda superflua la DID ai sensi dell'art. 19, comma 2, legge 56/1987.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la normativa vigente (in particolare il d.lgs. n. 181/2000 e la legge n. 92/2012) richiede la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità quale requisito essenziale per il riconoscimento dell'ASpI. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'indennità dall'22 gennaio 2015 e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'INPS di erogare l'indennità a decorrere dalla data della DID (2 novembre 2015). Di conseguenza la domanda originaria di Peqini è respinta. La Corte ha compensato le spese processuali per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 1, comma 2, lettera c)

    la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti

    Lo stato di disoccupazione richiede la concreta immediata disponibilità al lavoro; tale condizione non è sussunta automaticamente dalla sola situazione di detenzione.

  • decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 2, comma 1

    lo stato di disoccupazione debba essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente ... accompagnata da una dichiarazione ... che attesti ... l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa

    La DID è un requisito formale e probatorio essenziale per attestare lo stato di disoccupazione: senza la sua presentazione lo stato non può essere considerato normalmente comprovato ai fini dell'indennità.

  • legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 38

    l'indennità mensile di disoccupazione ... ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; ... la dichiarazione d'immediata disponibilità ... può essere resa dall’interessato all’INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio

    La disciplina ASpI richiede espressamente lo stato di disoccupazione comprovato con la DID; la legge prevede la modalità di resa della dichiarazione tramite INPS, confermando la necessità dell'adempimento.

  • legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 19, comma 2

    accorda alle persone detenute o internate la facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o d’internamento, le dispensa dalla conferma dello stato di disoccupazione

    Questa norma riguarda l'iscrizione e la conferma nelle liste di collocamento (e la possibilità che la direzione dell'istituto segnali lo stato di detenzione) ma non deroga all'obbligo formale della DID richiesto dalla normativa ASpI per ottenere l'indennità.

Massime di principio

  • La sola condizione di detenzione non sostituisce, di per sé, la dichiarazione di immediata disponibilità prevista per l'accesso all'ASpI: la DID rimane requisito essenziale, salvo espressa disposizione normativa che la deroghi.
  • L'art. 19 legge 56/1987 riguarda l'iscrizione e la conferma nelle liste di collocamento e non implica automaticamente l'esonero dal requisito formale richiesto per prestazioni previdenziali diverse; non si può estendere la sua efficacia a fini indennitari senza chiara previsione normativa.
  • La DID può essere resa tramite INPS e trasmessa al servizio competente: pertanto, per i detenuti è consigliabile utilizzare le modalità previste (anche per delegare la comunicazione) nei limiti consentiti dall'ordinamento penitenziario e dalle procedure amministrative.
  • In casi analoghi è necessario verificare se la legge che disciplina la prestazione preveda espressamente deroghe per categorie particolari (es. detenuti); in assenza di deroghe esplicite, l'adempimento formale richiesto dalla normativa della prestazione è obbligatorio.
  • Prassi consigliata: presentare la DID non appena possibile (o tramite gli strumenti consentiti) e documentare ogni comunicazione o impossibilità oggettiva, poiché l'onere probatorio circa il possesso dei requisiti temporali e formali per l'indennità grava sul richiedente.

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