Sentenza del 25/03/2019 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - art. 28, d.lgs. n. 175/2014 - estinzione della società - effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione - applicazione - solo per le società cancellate a partire dal 13/12/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la legittimità dell'annullamento dell'avviso di accertamento relativo agli anni 2009 e 2010. L'accertamento riguardava ricavi non contabilizzati o imputati a un esercizio errato, con conseguente maggior reddito ai fini IRES e IRAP, maggiori operazioni imponibili ai fini IVA e presunta distribuzione ai soci di utili extracontabili, rafforzata dalla ristretta base societaria. L'Ufficio sosteneva inoltre che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 consentisse di notificare validamente atti fiscali alla società nei cinque anni successivi alla cancellazione dal Registro delle imprese e contestava la legittimazione del liquidatore a impugnare l'atto.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto ed è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. La Commissione ha ritenuto che la C.G. S.r.l., cancellata dal Registro delle imprese il 15 febbraio 2011, fosse già estinta al momento dell'accertamento e della notifica. Gli atti notificati a una società estinta sono quindi nulli e tale nullità può essere fatta valere dal socio o dall'ex liquidatore che abbia uno specifico interesse. L'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, non avendo efficacia retroattiva, si applica esclusivamente alle società cancellate dal 13 dicembre 2014 in poi e non alla società in esame. Di conseguenza, sono stati ritenuti invalidi anche gli atti rivolti ai soci, poiché la presunzione di distribuzione degli utili presuppone un valido accertamento nei confronti della società. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La norma introduce una fictio iuris che ritarda di cinque anni, limitatamente agli atti tributari indicati, gli effetti dell'estinzione societaria. Secondo la sentenza, trattandosi di disposizione sostanziale e non processuale, non è retroattiva e si applica soltanto alle società cancellate dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto.
Art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente. Nel caso esaminato, la cancellazione avvenuta il 15 febbraio 2011 comportava l'estinzione della società prima dell'emissione e della notifica dell'accertamento.
Sentenze Cassazione a Sezioni Unite n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010
La cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione della società e la cessazione dei rapporti giuridici con l'ente, compresi quelli con l'Amministrazione finanziaria.
Cassazione, ordinanza n. 28187/2013
Gli atti notificati a una società già cancellata e quindi inesistente sono illegittimi; il socio o l'ex liquidatore, se titolare di uno specifico interesse, può impugnare l'atto per farne dichiarare la nullità.
Cassazione, sentenza n. 6743/2015
La disciplina dell'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 ha natura sostanziale. Per tale ragione non può essere applicata retroattivamente alle società cancellate prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Per le società cancellate prima del 13 dicembre 2014, l'estinzione produceva immediatamente i propri effetti anche nei rapporti tributari: gli atti impositivi successivi notificati alla società estinta possono essere contestati per nullità.
- Il termine quinquennale previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 opera solo per le società cancellate dal 13 dicembre 2014 in avanti; non può essere utilizzato per mantenere validi accertamenti riferiti a società cancellate anteriormente.
- Il socio o l'ex liquidatore può impugnare l'atto notificato alla società estinta quando dimostri un interesse concreto, ad esempio per gli effetti dell'accertamento sulla propria posizione fiscale o patrimoniale.
- L'accertamento dei maggiori utili in capo ai soci di una società a ristretta base partecipativa presuppone comunque un valido accertamento nei confronti della società e un adeguato riscontro dei ricavi non contabilizzati e della loro effettiva distribuzione.
- Se l'accertamento societario è radicalmente nullo perché notificato a un soggetto già estinto, gli atti conseguenti rivolti ai soci possono risultare invalidi per mancanza del necessario presupposto impositivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →