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Legge

L.R. Toscana 31/2024

Disciplina per l’accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005.

Normativa regionaleL.R. Toscana 31/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana disciplina l’accatastamento degli impianti termici a biocombustibile solido, ne prevede alcuni casi di esclusione e introduce un’autodichiarazione per gli impianti esclusi. L’accatastamento o l’attestazione diventa requisito per gli incentivi regionali destinati alla sostituzione/efficientamento di tali impianti. Previste inoltre sanzioni per il mancato adeguamento alle prescrizioni di efficienza energetica. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Accatastamento degli impianti a biocombustibile solido e accesso agli incentivi regionali in Toscana

Accatastamento degli impianti a biocombustibile solido e incentivi regionali

La legge regionale Toscana interviene sulla disciplina degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido, integrando la l.r. 39/2005. L’obiettivo è rendere più chiaro l’obbligo di accatastamento, definire alcune esclusioni e collegare la registrazione degli impianti all’accesso a specifiche misure regionali di sostegno economico.

Requisito per accedere agli incentivi regionali

L’accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido, oppure l’attestazione del possesso degli impianti esclusi dall’obbligo, costituisce condizione per accedere a incentivi, contributi, sovvenzioni o altri sostegni economici finanziati dalla Regione e destinati a promuovere interventi di sostituzione o efficientamento di questa tipologia di impianti termici.

Disciplina dell’accatastamento

Nel modulo previsto dalla normativa regionale sull’energia rientra anche l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla potenza. La Giunta regionale deve definire con propria deliberazione le modalità operative per provvedere a tale accatastamento.

Esclusioni dall’obbligo di accatastamento

Sono esclusi dall’accatastamento:

  • gli impianti a biomassa chiusi, dismessi o non in funzione, considerati alla stregua di elementi o complementi di arredo;
  • gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW, se nell’abitazione non è presente un altro sistema di riscaldamento soggetto a obbligo di accatastamento;
  • gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW, se nell’abitazione è presente solo un sistema di riscaldamento condominiale.

Autodichiarazione per gli impianti esclusi

Ai fini dell’accesso agli incentivi regionali e per la costruzione di un quadro conoscitivo completo degli impianti termici, i soggetti che possiedono impianti esclusi dall’obbligo possono attestarne il possesso mediante autodichiarazione. Restano fermi gli effetti del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. La Giunta regionale definisce anche le modalità di trasmissione delle attestazioni, che devono avvenire senza oneri per gli interessati.

Sanzioni per la mancata manutenzione o il mancato adeguamento

Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica emerse a seguito dei controlli sugli impianti termici, compresi gli impianti a biocombustibile solido di potenza utile nominale pari o superiore a 10 kW, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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