Cassazione Civile, Ordinanza n. 33455/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino nigeriano impugnava davanti al giudice di pace un decreto di espulsione emesso nel 2022, deducendo in sintesi: la nullità o invalidità dell'atto per difetto di sottoscrizione, perché risultava firmato da un funzionario della Prefettura e non dal Prefetto o dal Vicario, senza prova di una delega; la mancata applicazione della direttiva 2008/115/CE, sostenendo di non avere mai manifestato intento di fuga e di non costituire pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o nazionale; la violazione dell'art. 19 t.u. immigrazione, per asserita sussistenza di ragioni ostative all'espulsione; e l'erroneo diniego della protezione speciale/umanitaria. Il giudice di pace aveva rigettato il ricorso, richiamando il precedente iter sulla protezione internazionale già respinto in sede amministrativa, giurisdizionale di merito e di legittimità. In cassazione il ricorrente denunciava, con quattro motivi, vizi di motivazione e violazione di legge, in particolare l'omessa pronuncia/omessa motivazione sul vizio di sottoscrizione del decreto espulsivo e le ulteriori violazioni relative alla disciplina dell'espulsione e della protezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio relativo alla mancata motivazione del giudice di pace sul dedotto difetto di sottoscrizione del decreto di espulsione. La Corte ha ribadito che il decreto non è invalido se sottoscritto da un viceprefetto aggiunto delegato, anche quando nell'atto non sia menzionata la delega, purché la delega esista ed sia stata conferita prima dell'adozione del provvedimento; tuttavia, nel caso concreto il giudice di pace aveva completamente omesso di esaminare il motivo relativo alla firma/delega. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di pace di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia/motivazione dedotto dal ricorrente; la Corte valorizza l'omesso esame del motivo di ricorso relativo alla firma del decreto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per il vizio motivazionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la violazione di legge
art. 13 d.lgs. 286/1998
norma che disciplina il decreto di espulsione; la Corte esamina il vizio dedotto sul provvedimento espulsivo
art. 19 t.u. immigrazione
norma richiamata per le cause ostative all'espulsione; il motivo resta assorbito
direttiva 2008/115/CE
richiamata dal ricorrente in tema di rimpatrio/espulsione; il relativo motivo resta assorbito
art. 11, comma 1, lett. c-ter, d.P.R. 394/1999
richiamato in relazione alla protezione speciale/umanitaria; motivo assorbito
Massime di principio
- Il decreto di espulsione dello straniero non è invalido per il solo fatto che nell'atto non sia indicata la delega al funzionario sottoscrittore, purché la delega esista effettivamente e sia stata conferita prima dell'adozione del provvedimento.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il giudice deve esaminare e motivare sui motivi specificamente dedotti contro la legittimità formale e sostanziale dell'atto; l'omesso esame di un motivo decisivo integra vizio censurabile in cassazione.
- Quando il giudice di merito accoglie o respinge la domanda su una questione preliminare o decisiva, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa restano assorbiti.
- Le questioni relative alla protezione internazionale o speciale già definite in altri procedimenti non possono essere riesaminate in modo astratto nel giudizio di opposizione all'espulsione se il relativo motivo non supera il vaglio preliminare del giudice di merito.
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