L.R. Toscana 46/2018
Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 6 agosto 2018, n. 46 modifica la l.r. 38/2007 su procedure di gara, commissioni e incentivi tecnici. Diversi interventi riguardano però fattispecie legate al d.lgs. 163/2006 e al periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, quindi oggi hanno rilievo soprattutto storico o transitorio. L’art. 1 è stato inoltre dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 2020.
Modifiche alla disciplina toscana sui contratti pubblici e sugli incentivi tecnici
Modifiche alla disciplina toscana dei contratti pubblici e degli incentivi tecnici
La legge regionale Toscana n. 46 del 2018 interviene sulla l.r. 38/2007 in materia di procedure di gara, funzioni di commissione e incentivi per attività tecniche. Il testo consolidato contiene anche disposizioni riferite a un periodo storico determinato e a norme ormai superate del d.lgs. 163/2006.
Semplificazione delle procedure negoziate sotto soglia
È stata introdotta una disciplina che consentiva, nelle procedure negoziate con criterio del minor prezzo, di esaminare prima le offerte economiche e solo successivamente verificare la documentazione amministrativa relativa ai motivi di esclusione e ai criteri di selezione.
- Nell’avviso di manifestazione di interesse dovevano essere indicate sia l’intenzione di avvalersi di tale facoltà sia le modalità di verifica, anche a campione.
- La verifica doveva comunque garantire imparzialità e trasparenza, evitando l’aggiudicazione a operatori da escludere ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 o privi dei requisiti di selezione.
- In caso di esclusione automatica delle offerte, la soglia di anomalia andava ricalcolata in base all’esito della verifica. Tale disposizione è però stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020.
Abrogazione dell’incentivo al personale per la progettazione
La legge ha abrogato l’articolo 52 della l.r. 38/2007, relativo all’incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico-amministrative connesse. Nel testo fornito non risultano sostituzioni con un nuovo regime generale di pari oggetto.
Presidenza delle gare e commissione giudicatrice
Per le procedure aperte e ristrette, le funzioni di presidente di gara sono attribuite a dirigenti dell’ente appaltante designati secondo regole diverse a seconda del soggetto appaltante.
- Per la Giunta regionale, la designazione avviene con decreto del direttore competente in materia di contratti.
- Per gli altri soggetti indicati dalla l.r. 38/2007, la designazione segue i rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione. Quando è prevista la commissione giudicatrice, si applicano gli artt. 77 e 78 del d.lgs. 50/2016 e le relative disposizioni transitorie.
Ruolo dell’ufficiale rogante
L’ufficiale rogante può svolgere anche le funzioni di segretario della commissione giudicatrice prevista dal d.lgs. 50/2016. Nelle sedute riservate, il segretariato dell’ufficiale rogante è possibile solo nelle ipotesi stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Fondo per la progettazione e l’innovazione: disciplina riferita al d.lgs. 163/2006
La legge introduce una disciplina speciale, riferita al fondo per la progettazione e l’innovazione previsto dall’art. 93, comma 7-bis, del d.lgs. 163/2006, destinata alle attività svolte nel periodo 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016.
- Il fondo è alimentato fino al 2% degli importi posti a base di gara per le opere iniziate o in corso nel periodo indicato.
- L’80% delle risorse, al netto dell’accantonamento per gli oneri amministrativi e IRAP, è ripartito tra i dipendenti regionali dei gruppi tecnici incaricati della progettazione, esclusa la manutenzione.
- Il 20% è destinato ad acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie per innovazione, banche dati, controllo della spesa, ammodernamento ed efficienza dei servizi.
- Le modalità di utilizzo di tale quota sono demandate a deliberazione della Giunta regionale. Le regole di dettaglio del regolamento regionale 31/R/2010 continuano ad applicarsi per quanto compatibile, in particolare su percentuali, criteri di individuazione del personale, riparto ed erogazione. L’erogazione dei compensi avviene annualmente, previa verifica del rispetto dei limiti previsti; la Giunta regionale deve definire i criteri di priorità per la liquidazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Riduzioni dei compensi per ritardi e maggiori costi
Per le attività di fase esecutiva, e in alcuni casi anche per la fase progettuale, le quote incentivanti sono ridotte se il progetto o l’opera presentano incrementi dei tempi o dei costi rispetto al quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d’asta.
- La riduzione per ritardo è pari al 3% per ogni mese di ritardo.
- Le riduzioni per aumento dei costi sono graduate dal 5% fino al 50% secondo scaglioni crescenti.
- Se coesistono ritardo e aumento dei costi, le riduzioni si sommano. Non si computano nel termine di esecuzione i tempi dovuti a sospensioni per varianti in corso d’opera, le proroghe concesse e i ritardi dovuti a forza maggiore. Le medesime varianti non determinano le riduzioni per incremento dei costi. Se il RUP accerta che l’incremento di tempi o costi dipende anche dalla fase progettuale, le riduzioni si estendono anche ai soggetti coinvolti in tale fase; se la responsabilità è solo progettuale, le riduzioni si applicano esclusivamente a quella fase. Il personale dirigente non ha diritto al compenso e per ciascun dipendente il totale annuo non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo, comprensivo di retribuzione di risultato o compensi di produttività dell’anno precedente.
Ambito temporale di applicazione della disciplina sugli incentivi
Le disposizioni relative al fondo e ai compensi tecnici si applicano esclusivamente alle attività di progettazione e alle altre attività tecniche svolte nel periodo 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016. Restano inoltre applicabili alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, quindi con rilevanza ormai prevalentemente transitoria e storica.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
Per coprire gli oneri del fondo riferiti al periodo 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016, la legge autorizza una spesa massima di 1.620.000 euro nel triennio 2018-2020.
- 432.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1.
- 108.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione 1, Programma 08, Titolo 2. Sono previste le corrispondenti variazioni compensative del bilancio di previsione 2018-2020.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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