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Legge

L.R. Toscana 49/2018

Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 49/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana aggiorna la disciplina dell’apicoltura, introducendo definizioni di autoconsumo, sciame/nucleo e BDA, semplificando l’avvio delle attività tramite SCIA o dichiarazione per autoconsumo, regolando aggiornamenti e censimenti annuali, identificazione degli apiari, tutela da fitosanitari e api regine, sanzioni e clausola valutativa. Previsto un adeguamento transitorio per gli allevamenti da autoconsumo eccedenti i limiti entro il 31 dicembre 2018.

Disposizioni regionali toscane per l’apicoltura e la tutela delle api, con adeguamento della l.r. 21/2009

Disciplina regionale dell’apicoltura in Toscana

La legge regionale Toscana n. 49 del 2018 modifica in modo organico la l.r. 21/2009, adeguandola alla normativa statale ed europea in materia di anagrafe apistica, avvio dell’attività, tutela sanitaria e protezione delle api. La disciplina si applica nel territorio della Regione Toscana.

Oggetto, riferimenti normativi e criteri generali

Il provvedimento aggiorna i richiami normativi del preambolo e dell’articolato della l.r. 21/2009, richiamando il regolamento UE n. 1308/2013 e l’articolo 34 della legge n. 154/2016. La programmazione regionale in materia di apicoltura deve coordinarsi con la programmazione nazionale e dell’Unione europea.

Definizioni introdotte o precisate

La legge introduce alcune definizioni rilevanti ai fini applicativi:

  • autoconsumo: produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione;
  • sciame o nucleo: colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi e con produzione destinata al solo sostentamento della colonia;
  • banca dati apistica nazionale (BDA): banca dati dell’anagrafe apistica nazionale istituita dalla normativa statale.

Avvio dell’attività di apicoltura a fini commerciali

L’attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente. La segnalazione deve includere la richiesta di assegnazione del codice identificativo e indicare la collocazione degli apiari e la loro consistenza in numero di alveari.

Il procedimento è scandito da termini precisi:

  • il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda USL competente entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento;
  • i servizi veterinari registrano i dati nella BDA e attribuiscono il codice identificativo entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA.

Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo

Per l’apicoltura destinata ad autoconsumo è prevista la presentazione ai servizi veterinari dell’azienda USL di una dichiarazione di inizio attività, comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di codice identificativo tramite accesso alla BDA.

Anche in questo caso l’attribuzione del codice avviene entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, con validazione dei dati da parte dei servizi veterinari secondo le modalità del decreto ministeriale 11 agosto 2014.

Aggiornamento della banca dati e censimento annuale

Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l’obbligo di aggiornare la banca dati secondo le modalità previste dalla disciplina ministeriale richiamata dalla legge regionale.

È inoltre previsto un censimento annuale della consistenza e della dislocazione degli apiari posseduti, da effettuarsi esclusivamente tra il 1° novembre e il 31 dicembre, salvo la prima comunicazione di consistenza effettuata all’avvio dell’attività.

Identificazione degli apiari

Ogni apiario deve essere dotato di un cartello identificativo conforme alla normativa statale richiamata. La responsabilità dell’identificazione grava sul proprietario o detentore dell’apiario.

Tutela delle api e degli insetti pronubi dai fitosanitari

La legge rafforza i divieti di trattamento con prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi per api e altri insetti pronubi. Il divieto opera:

  • sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti e sulle piante spontanee;
  • durante la fioritura delle piante della coltura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali;
  • durante la fioritura delle piante erbacee consociate o spontanee presenti dentro o ai bordi della coltura, salvo precedente sfalcio, appassimento, interramento o rimozione;
  • durante la fioritura delle piante spontanee, salvo analoghe operazioni preventive.

Il divieto si applica anche in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero. La Giunta regionale può individuare, sentite le forme associative del settore, zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato effettuare tali trattamenti. Ogni sospetto danno da tossicità alle famiglie di api deve essere segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL, che svolge gli accertamenti necessari.

Allevamento di api regine e zone di rispetto

La Giunta regionale, sentite le forme associative di cui alla legge, individua zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine, definendone modalità di delimitazione e periodo di divieto di immissione di altri alveari nella zona delimitata.

Vigilanza e controlli

I servizi veterinari svolgono le funzioni di vigilanza e controllo, avvalendosi della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per le attività di competenza previste dalla legge regionale.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni per diverse violazioni, tra cui:

  • violazione delle distanze minime per gli apiari: da 100 a 600 euro per apiario;
  • omissione degli adempimenti relativi ad avvio dell’attività, autoconsumo e aggiornamento BDA: da 1.000 a 6.000 euro;
  • mancato aggiornamento annuale della consistenza/dislocazione: da 100 a 600 euro per apiario;
  • violazione dei divieti sui trattamenti fitosanitari: da 400 a 2.400 euro per ettaro o frazione, con tetto massimo di 30.000 euro;
  • mancata identificazione dell’apiario: da 100 a 600 euro per apiario.

Chi viola l’obbligo di avvio dell’attività commerciale è inoltre escluso dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti da normativa europea, statale e regionale.

Monitoraggio e clausola valutativa

La Giunta regionale trasmette ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione alla commissione consiliare competente sull’attuazione della legge, con particolare riguardo:

  • all’applicazione e al rispetto delle norme sulla tutela delle api e degli allevamenti di api regine;
  • alla consistenza quali-quantitativa degli apiari presenti sul territorio;
  • ai controlli effettuati e alle sanzioni irrogate, sulla base dei dati trasmessi dalle aziende USL.

Regime transitorio

Gli allevamenti registrati come autoconsumo che, alla data di entrata in vigore della legge, superavano il limite di dieci alveari dovevano adeguarsi al limite previsto entro il 31 dicembre 2018 per conservare la qualifica di allevamento per autoconsumo.

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