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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18966/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per peculato continuato e aveva dichiarato estinto per prescrizione il falso materiale. Denunciava errata applicazione della legge penale e motivazione illogica: sosteneva di svolgere mansioni meramente materiali ed esecutive presso la società "Napoli Servizi s.p.a." (in house), di non avere disponibilità immediata delle somme (questa rimaneva in capo al responsabile di cassa) e di non avere compiti di rendicontazione o discrezionalità tali da farlo rientrare nella nozione di incaricato di pubblico servizio, per cui la condotta non poteva essere qualificata come peculato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la qualifica di incaricato di pubblico servizio si valuta con criterio oggettivo-funzionale e non in base al tipo di contratto, ma nel caso concreto le mansioni svolte da Galiano erano "semplici" e "meramente materiali" e dunque non rientravano nella categoria dell'incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che Galiano avesse la disponibilità del denaro (possesso) e che non emergessero artifici o raggiri; pertanto la condotta è stata riqualificata da peculato (art. 314) a appropriazione indebita (art. 646), aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11 c.p. In seguito alla riforma (d.lgs. 10/4/2018, n. 36 c.d. riforma Orlando) e in virtù dell'art. 2, comma 4 c.p. la norma più favorevole resosi applicabile ha fatto venir meno la procedibilità d'ufficio: l'appropriazione indebita aggravata è procedibile a querela. Non essendo stata proposta querela né costituzione di parte civile, il reato non è procedibile; la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha qualificato i fatti ai sensi dell'art. 646 c.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La sentenza d'appello aveva qualificato i fatti come peculato; la Cassazione ha chiarito che tale qualificazione richiede che l'agente sia incaricato di pubblico servizio o ne abbia la disponibilità in una modalità tale da integrare la tutela speciale prevista per il peculato. Nel caso concreto, la qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata esclusa per mansioni meramente materiali, quindi il requisito per il peculato non sussiste.

  • art. 476 cod. pen. (falso materiale in atto pubblico)

    Il falso materiale contestato (falsificazione di bollettini di versamento) era stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha riqualificato diversamente tale capo, limitandosi a valutare le qualificazioni relative agli altri reati.

  • artt. 357 e 358 cod. pen. (qualificazione soggettiva: pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio)

    La Corte ribadisce il criterio oggettivo-funzionale per la qualifica (non rileva la natura contrattuale privata). Tuttavia l'art. 358, comma 2 esclude dalla nozione di incaricato di pubblico servizio le "mansioni meramente materiali"; nel caso concreto l'attività di recarsi alla posta e versare somme è stata considerata tale e quindi non rientrante nel pubblico servizio.

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    La Cassazione ha ritenuto che, avendo Galiano la disponibilità effettiva del denaro e non essendosi accertati artifici o raggiri, la condotta deve essere riqualificata come appropriazione indebita, e non come truffa o peculato.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Richiamato in sede difensiva come alternativa; la Corte ha escluso la sussistenza degli elementi tipici della truffa (artifici o raggiri) e ha preferito la riqualificazione in appropriazione indebita.

  • art. 61, n. 11 cod. pen. (aggravante)

    La condotta è stata ritenuta aggravata ai sensi di questa disposizione, circostanza che incide sulla valutazione del fatto ma non sulla disponibilità alla procedibilità.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (riforma Orlando), art. 10

    La riforma ha reso alcune fattispecie non più procedibili d'ufficio, modificando il regime di procedibilità per reati come l'appropriazione indebita in certe ipotesi; la Corte ha applicato la norma (a favore dell'imputato) ex art. 2, comma 4 c.p. per effetto di una norma più favorevole intervenuta successivamente.

  • art. 2, comma 4 cod. pen. (applicazione della legge più favorevole nel tempo)

    La Corte ha applicato il principio di retroattività della legge penale più favorevole, estendendo l'effetto della riforma anche a fatti anteriori che, per la nuova disciplina, comportano diverso regime di procedibilità.

Massime di principio

  • La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" si valuta con criteri oggettivo-funzionali (ciò che conta è la natura dell'attività svolta), non dalla forma contrattuale (privato vs pubblico).
  • Le mansioni "semplici" o "meramente materiali" (es.: recarsi alla posta e versare somme su istruzioni) non configurano, di per sé, un incarico di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.
  • La mera attestazione o redazione di documenti interni (rendicontazioni, ricevute) non è sufficiente a trasformare un'attività materiale in una funzione pubblicistica, salvo che tale documentazione abbia rilievo esterno e certificativo.
  • Per la distinzione tra peculato, truffa e appropriazione indebita occorre valutare la sussistenza del possesso/disponibilità dei fondi e la presenza di artifici o raggiri: se il soggetto aveva disponibilità effettiva senza artifici, la condotta tende a ricadere nell'appropriazione indebita.
  • Se una riforma penale successiva introduce norme più favorevoli (anche sul regime di procedibilità), tali norme si applicano retroattivamente ai fatti commessi prima della riforma, con possibile estinzione della procedibilità d'ufficio e necessità della querela per procedere.
  • In assenza di querela o di costituzione di parte civile (equiparata alla querela), i reati procedibili a querela non sono perseguibili d'ufficio: ciò può portare all'annullamento della sentenza di condanna e alla cessazione della procedibilità.

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