L.R. Toscana 68/2015
Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana disciplina l’obbligo di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni gli impianti sportivi del territorio regionale, con presenza di personale BLS-D e regole di formazione, vigilanza e sanzioni. L’obbligo decorre dal 1° luglio 2016. Sono previste esclusioni per alcune discipline, per impianti pubblici ad accesso libero non vigilato e per impianti statali.
Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni negli impianti sportivi
Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni negli impianti sportivi
La legge regionale Toscana disciplina la presenza dei defibrillatori semiautomatici esterni negli impianti sportivi presenti sul territorio regionale, in attuazione della normativa statale in materia di utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero. Il provvedimento definisce gli obblighi dei gestori, i criteri di formazione, i controlli e il regime sanzionatorio, con alcune esclusioni oggettive e una decorrenza differita dell’obbligo principale.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica agli impianti sportivi situati in Toscana e ricompresi nella classificazione prevista dal regolamento attuativo. Ai fini della legge sono definiti, tra gli altri, attività sportive, attività motorio-ricreative, impianto sportivo, sport in movimento, esecutore BLS-D, istruttore BLS-D e gestore dell’impianto.
Sono esclusi dall’applicazione:
- gli impianti in cui si praticano esclusivamente bocce, biliardo, sport di tiro, golf e giochi da tavolo o sport assimilabili individuati dal regolamento;
- gli spazi destinati alla pesca sportiva di superficie e alla caccia sportiva;
- gli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;
- gli impianti di proprietà statale.
Obblighi dei gestori e degli assegnatari
I gestori degli impianti hanno l’obbligo di dotare gli impianti di defibrillatori; se più soggetti gestiscono congiuntamente l’impianto, l’adempimento può essere assolto in forma condivisa. La dotazione del defibrillatore è requisito per l’apertura dell’impianto.
L’uso del defibrillatore è riservato a esecutori BLS-D espressamente incaricati. I gestori devono inoltre garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria. Se spazi dell’impianto sono assegnati a società, enti o associazioni sportive, l’obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D grava su questi soggetti.
I gestori devono trasmettere alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni sul possesso del defibrillatore, sul modello e sulla sua ubicazione, nonché l’elenco degli esecutori BLS-D incaricati nell’impianto, compresi quelli riferiti agli spazi assegnati.
Formazione e abilitazione all’uso
La formazione all’utilizzo dei defibrillatori è finalizzata a consentire un uso sicuro del dispositivo in caso di arresto cardiocircolatorio. La formazione è erogata dalle aziende USL, nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, e dai soggetti formatori accreditati secondo gli indirizzi regionali richiamati dalla legge.
L’attestato di superamento della verifica finale del corso abilita all’utilizzo del defibrillatore. La Regione, nella fase di prima applicazione, finanzia alle aziende USL la formazione di un nucleo di istruttori BLS-D.
Vigilanza, controlli e documentazione
Il comune esercita la vigilanza e il controllo sul rispetto degli obblighi posti a carico dei gestori e degli assegnatari degli spazi, anche con il supporto delle aziende USL. A tal fine, i gestori devono tenere presso l’impianto un fascicolo con la documentazione relativa:
- alla dotazione e collocazione dei defibrillatori;
- alla funzionalità tecnica dei defibrillatori e al rispetto della normativa di esercizio delle apparecchiature elettromedicali;
- all’adempimento degli obblighi formativi, compreso l’elenco nominativo e i dati anagrafici degli esecutori BLS-D operanti nell’impianto e negli spazi assegnati.
Il comune dispone ispezioni e controlli a campione su almeno il 5 per cento degli impianti.
Sanzioni e conseguenze dell’inadempimento
La mancata dotazione del defibrillatore comporta la chiusura dell’impianto fino all’adempimento dell’obbligo.
L’assenza di esecutori BLS-D durante l’attività sportiva e motoria, nonché l’inosservanza degli obblighi di formazione, comporta per i gestori o per i soggetti assegnatari una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 5.000 euro.
La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta per i gestori una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.000 euro.
Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, l’interessato può presentare scritti difensivi e documenti al comune e chiedere un contraddittorio secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.
Regolamento attuativo e contenuti demandati
Il regolamento di attuazione, da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina in particolare:
- la classificazione degli impianti;
- gli sport assimilabili;
- i criteri per garantire la presenza degli esecutori BLS-D;
- le modalità di attuazione degli obblighi di dotazione, con riferimento al numero e all’ubicazione dei defibrillatori;
- i contenuti delle comunicazioni alla centrale operativa 118;
- i criteri per i rapporti tra gestori e soggetti assegnatari;
- i criteri per la corretta catena della sopravvivenza negli sport in movimento.
Decorrenza, prima applicazione e copertura finanziaria
L’obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° luglio 2016. Per agevolare la formazione iniziale degli esecutori BLS-D, la Regione ha previsto in prima applicazione finanziamenti alle aziende USL per la formazione di un nucleo di istruttori BLS-D.
Per gli oneri connessi a tale misura è autorizzata, per il 2015, una spesa massima di 20.000 euro a valere sugli stanziamenti indicati dalla legge.
Abrogazioni ed entrata in vigore
La legge abroga la previgente disciplina regionale toscana in materia di defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva, nonché le successive modifiche del 2014.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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