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Legge

L.R. Toscana 69/2015

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 69/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 69/2015 introduce nella l.r. 3/2009 la possibilità, per consiglieri e assessori regionali, di chiedere alla struttura competente del Consiglio regionale di effettuare trattenute e versamenti per una polizza previdenziale integrativa o per atti di liberalità non donativi verso terzi o per servizi connessi al mandato. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità per consiglieri e assessori regionali

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità per consiglieri e assessori regionali

La legge regionale della Toscana interviene sul testo unico relativo ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale, introducendo due facoltà esercitabili su richiesta dell’interessato. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e si applica ai consiglieri regionali e agli assessori regionali.

Assicurazione previdenziale integrativa

Il consigliere o l’assessore regionale che intenda stipulare una polizza previdenziale integrativa può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di agire come tramite per l’effettuazione della trattenuta e del successivo versamento.

In sostanza, la norma consente di centralizzare il meccanismo di pagamento mediante trattenuta sulla retribuzione o sulle somme dovute, con gestione amministrativa affidata alla struttura consiliare competente.

Atti di liberalità

La legge prevede inoltre che il consigliere o l’assessore regionale che intenda compiere atti di liberalità, con esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi oppure al fine di acquisire servizi connessi all’esercizio del mandato, possa chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per la relativa trattenuta e per il versamento.

La previsione riguarda quindi atti di liberalità diversi dalle donazioni e finalizzati, alternativamente:

  • a beneficiare soggetti terzi;
  • ad acquisire servizi collegati all’esercizio del mandato.

Anche in questo caso la norma attribuisce alla struttura del Consiglio regionale un ruolo meramente strumentale di intermediazione amministrativa e contabile.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Non emergono nel testo termini transitori o limiti temporali di efficacia ulteriori.

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