Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 74/2015

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 74/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 74/2015 modifica la disciplina dei vitalizi dei consiglieri e assessori regionali, introducendo il divieto di cumulo con analoghi trattamenti maturati presso Parlamento europeo, Parlamento nazionale e altre Regioni, oltre a regole di dichiarazione, sospensione, cessazione e restituzione dei contributi. In vigore dal 31 dicembre 2015; alcune misure di prima applicazione riguardano i percettori già in essere a tale data.

Divieto di cumulo degli assegni vitalizi regionali

Divieto di cumulo e disciplina dei vitalizi regionali

La legge regionale Toscana n. 74 del 10 dicembre 2015 interviene sul testo unico dei consiglieri e componenti della Giunta regionale per limitare l’erogazione dell’assegno vitalizio e introdurre un divieto di cumulo con trattamenti analoghi maturati in altri ambiti istituzionali. La disciplina riguarda la Regione Toscana ed è entrata in vigore il 31 dicembre 2015.

Ambito soggettivo di applicazione

La normativa sui vitalizi richiamata dalla legge si applica ai consiglieri e agli assessori in carica fino alla nona legislatura. Restano quindi fuori dall’ambito applicativo le posizioni successive, per le quali la disciplina previgente non opera più nei termini richiamati dalla modifica.

Cumulabilità con altri trattamenti di quiescenza

L’assegno vitalizio resta cumulabile, senza alcuna detrazione, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante al consigliere o assessore cessato dal mandato, salvo il limite specificamente introdotto dalla disciplina sul divieto di cumulo. In particolare, l’assegno vitalizio diretto o indiretto non può cumularsi con analoghi istituti previsti per chi abbia svolto la carica di:

  • parlamentare europeo;
  • parlamentare della Repubblica italiana;
  • consigliere o assessore di altra Regione.

Sospensione dell’erogazione

L’erogazione dell’assegno vitalizio regionale è sospesa se il beneficiario viene rieletto al Consiglio regionale oppure eletto o nominato in una delle cariche che danno luogo ad analoghi trattamenti, e precisamente:

  • Parlamento europeo;
  • Parlamento nazionale;
  • Consiglio regionale di altra Regione;
  • Giunta regionale della Toscana o di altra Regione.

La sospensione cessa e il diritto viene ripristinato dal primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa sospensiva, salvo le ulteriori regole di disciplina del divieto di cumulo.

Dichiarazione al momento della domanda

Chi chiede l’assegno vitalizio alla Regione Toscana deve presentare al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva che attesti di non beneficiare di altri analoghi istituti derivanti dall’aver svolto le cariche sopra indicate. In assenza della dichiarazione la domanda è irricevibile.

I termini di decorrenza dell’assegno partono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se i controlli accertano dichiarazioni non veritiere, il settore competente recupera le somme indebitamente erogate con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Gestione del divieto di cumulo per i beneficiari già titolari

Chi già percepisce l’assegno vitalizio della Regione Toscana e, dopo aver reso la dichiarazione, acquisisce il diritto a un altro analogo istituto deve comunicarlo tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale. In tal caso l’erogazione regionale cessa dalla data di inizio del nuovo trattamento. Se manca la comunicazione e il cumulo viene accertato, si procede al recupero delle somme con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Se invece il soggetto non percepisce ancora il vitalizio regionale ma inizia a percepire un altro analogo istituto, deve comunicarlo tempestivamente e può chiedere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione né interessi, calcolati sugli importi effettivamente versati.

Disposizioni di prima applicazione

Alla data di entrata in vigore della legge, i soggetti che percepiscono già il vitalizio della Regione Toscana e un altro trattamento analogo perdono il diritto all’erogazione del vitalizio regionale. Il settore competente accerta la situazione e dispone la cessazione dal giorno successivo all’entrata in vigore della norma.

Se il soggetto ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi già percepiti, può chiedere la restituzione della differenza tra contributi versati e assegni percepiti al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione né interessi. La restituzione avviene entro 120 giorni dalla domanda. Se in alcuni anni il versamento era unitario per vitalizio e indennità di fine mandato, l’importo da restituire è determinato applicando la percentuale media di contribuzione al vitalizio risultante dagli altri anni del medesimo periodo.

Riduzione temporanea dei vitalizi

La legge abroga il comma 2 dell’articolo 27 bis della l.r. 3/2009, eliminando la specifica previsione di riduzione temporanea dei vitalizi contenuta in quella disposizione.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 240.000 euro per il 2016 e di 57.000 euro per il 2017, finanziata con lo stanziamento del capitolo 1010 del bilancio pluriennale del Consiglio regionale 2015-2017. Per gli anni successivi la copertura è rimessa al bilancio del Consiglio regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.