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Legge

L.R. Toscana 67/2015

Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008

Normativa regionaleL.R. Toscana 67/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 67/2015 aggiorna la disciplina del Collegio di garanzia statutaria: modifica i requisiti dei componenti, riduce il numero dei candidati, porta la durata del Collegio a 5 anni e quella del presidente/vicepresidente a 30 mesi, e adegua le regole su incompatibilità, conflitto di interessi e sostituzioni. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche al Collegio di garanzia statutaria della Toscana

Modifiche alla disciplina del Collegio di garanzia statutaria della Toscana

La legge regionale Toscana 9 ottobre 2015, n. 67 interviene sulla l.r. 34/2008, aggiornando composizione, durata degli incarichi, regime delle incompatibilità e regole interne del Collegio di garanzia statutaria. La disciplina si applica nel solo ambito della Regione Toscana e opera dalla data di entrata in vigore della legge.

Composizione e requisiti dei componenti

Il provvedimento ridefinisce i requisiti per la nomina dei componenti del Collegio. Possono essere nominati:

  • professori universitari ordinari e associati di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel diritto pubblico;
  • soggetti che, per le medesime materie, abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’articolo 16 della l. 240/2010.

Per la componente già prevista per i magistrati, viene sostituito il riferimento ai magistrati “a riposo” con quello ai magistrati “fuori ruolo”. Inoltre, il numero dei soggetti da indicare per la candidatura viene ridotto da quindici a sette. Nel procedimento di nomina si richiama espressamente anche il profilo di cui all’articolo 7 della disciplina richiamata.

Durata in carica del Collegio e sostituzione dei componenti

La durata del Collegio è fissata in cinque anni. I componenti non sono immediatamente rieleggibili.

Le funzioni cessano alla scadenza del mandato. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del sostituto secondo le modalità previste per la composizione del Collegio.

Per la sostituzione si deve pubblicare un nuovo avviso sul Bollettino ufficiale della Toscana, secondo la procedura richiamata dalla l.r. 5/2008, restando salve le candidature già presentate in precedenza per lo stesso incarico. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell’organo di appartenenza.

Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza

La legge amplia la rubrica e il contenuto della disciplina sulle cause ostative, includendo anche il conflitto di interesse. Viene inoltre richiamata l’applicazione delle disposizioni della l.r. 5/2008 in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

L’accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei componenti è attribuito al Collegio stesso, secondo le modalità e le procedure fissate dal regolamento interno.

Presidente e vicepresidente

La durata in carica del presidente e del vicepresidente viene ridotta: il mandato passa da tre anni a trenta mesi.

Regolamento interno e procedure

Il regolamento interno del Collegio deve disciplinare le modalità e le procedure per l’accertamento di:

  • incompatibilità;
  • conflitto di interesse;
  • impedimento permanente;
  • decadenza.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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