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Legge

L.R. Toscana 70/2015

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 70/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la l.r. Toscana 22/2015 sul riordino delle funzioni provinciali, spostando dal 1° gennaio 2016 funzioni, beni e personale verso Regione, comuni capoluogo e unioni di comuni. Disciplina transitoriamente personale, sedi, compensi e contratti, approva gli elenchi nominativi e prevede misure finanziarie per 2015-2017. Interviene anche su incendi boschivi, turismo e sistema delle autonomie locali.

Riordino delle funzioni provinciali e trasferimento di personale alla Regione Toscana, ai comuni e alle unioni di comuni

Riordino delle funzioni provinciali e trasferimento di personale in Toscana

La legge regionale della Toscana interviene principalmente sulla disciplina già contenuta nella l.r. 22/2015, completando il riordino delle funzioni provinciali e definendo il trasferimento di funzioni, personale, beni e rapporti verso Regione, comuni e unioni di comuni. Le disposizioni hanno un forte contenuto transitorio e sono in larga parte collegate all’avvio operativo dal 1° gennaio 2016.

Oggetto, tempi e perimetro del riordino

Il provvedimento proroga e precisa termini e modalità del riordino delle funzioni provinciali. Viene spostato al 31 dicembre 2015 il termine per la definizione di alcuni adempimenti previsti dalla l.r. 22/2015. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre in via generale dal 1° gennaio 2016.

Funzioni trasferite alla Regione

Alla Regione sono ricondotte, tra le altre:

  • le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, comprese quelle già esercitate dalle province e quelle connesse al tributo speciale per il deposito in discarica;
  • le funzioni in materia di parchi e aree protette;
  • le competenze di formazione professionale, intese come comprensive di istruzione e formazione professionale (IeFP) e apprendistato;
  • le attività di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici, limitatamente alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi per le professioni turistiche previste dalla legge regionale.

Funzioni trasferite ai comuni e alle unioni di comuni

Sono trasferite ai comuni capoluogo e alle unioni di comuni le funzioni provinciali in materia di:

  • turismo, compresa la raccolta dei dati statistici, ma con esclusione della formazione professionale degli operatori turistici;
  • albi regionali del terzo settore;
  • forestazione.

I comuni capoluogo esercitano le funzioni di turismo e terzo settore su tutto il territorio provinciale. Le unioni di comuni esercitano le funzioni di forestazione nel territorio in cui la provincia le svolgeva, in attesa del riordino complessivo degli interventi forestali regionali.

Organizzazione del servizio turismo e forestazione

Per il turismo, il comune capoluogo opera secondo gli indirizzi della conferenza degli ambiti territoriali adeguati; la conferenza viene integrata, se necessario, dal sindaco del capoluogo o da un assessore delegato senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi da garantire in continuità e le attività da svolgere congiuntamente.

Per la forestazione, entro il 1° marzo 2016 l’unione competente costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale non coperti da convenzione, per consultazione periodica e coordinamento con la cabina di regia regionale.

Personale: criteri di individuazione e trasferimento

La legge disciplina in modo dettagliato l’individuazione del personale da trasferire, sia alla Regione sia ai comuni e alle unioni di comuni.

Per le funzioni trasferite alla Regione, gli accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale individuano il personale da trasferire e il personale di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo. Il personale a tempo indeterminato confluisce in una dotazione organica provvisoria.

Per le funzioni trasferite ai comuni e alle unioni, le province trasmettono gli elenchi del personale che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultava in possesso dei requisiti di esclusività o prevalenza nelle strutture preposte alle funzioni trasferite. La Giunta regionale verifica i requisiti e approva in via definitiva gli elenchi.

Beni, sedi e rapporti giuridici

Il trasferimento delle funzioni comporta anche il subentro nei beni mobili e immobili, nelle risorse strumentali e nei rapporti attivi e passivi inerenti alle funzioni trasferite. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali avviene a titolo gratuito; in alternativa può essere previsto l’uso gratuito del bene per tutta la durata dell’esercizio della funzione. Il trasferimento comprende anche i procedimenti amministrativi in corso, salvo specifiche eccezioni.

Regime del personale trasferito e trattamento economico

Il testo disciplina in modo puntuale il trattamento del personale trasferito:

  • mantenimento, in via transitoria, di taluni compensi, indennità e posizioni organizzative;
  • blocco degli incrementi fino all’applicazione del contratto decentrato integrativo;
  • cessazione dei comandi dal 1° gennaio 2016;
  • regole specifiche per gli avvocati trasferiti e per i compensi professionali.

Sono previste anche regole per la riduzione dei fondi delle amministrazioni cedenti e per la determinazione dei costi del personale ai fini finanziari e di contenimento della spesa.

Disposizioni transitorie su sedi, contratti e continuità operativa

La Regione può assumere gli oneri di gestione delle sedi provinciali e della Città metropolitana destinate alle funzioni trasferite; gli enti di provenienza continuano a gestirle fino all’attivazione dei nuovi assetti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Per assicurare la continuità dei servizi:

  • le province e la Città metropolitana prorogano i contratti a termine nei servizi per l’impiego fino al 31 dicembre 2016;
  • sono prorogabili anche gli appalti e i contratti di servizio, sempre comunque non oltre tale data.

Incendi boschivi

La legge modifica la l.r. 39/2000 prevedendo che le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi, tramite il referente AIB e il responsabile del COP AIB di ambito provinciale, siano esercitate dalla Regione dal momento del trasferimento del personale provinciale assegnato a tali compiti.

Correzioni alla normativa sulle autonomie locali

Viene corretto l’articolo 91 della l.r. 68/2011, sostituendo il riferimento ai commi 6, 7 e 9 con quello ai commi 5, 6, 7 e 9 ai fini della verifica dell’effettività dell’esercizio associato e della revoca del contributo.

Approva degli elenchi del personale trasferibile

La legge approva gli elenchi nominativi del personale da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, con possibilità di integrazioni, cancellazioni e rettifiche entro i termini previsti. Gli elenchi sono collegati agli accordi organizzativi formalizzati e riportano nominativi e codice fiscale; i dati sono pubblicati secondo le regole fissate dalla legge.

Aspetti finanziari

Per il triennio di riferimento sono quantificati gli oneri connessi all’attuazione del riordino, con copertura su specifiche unità previsionali di base e con previsione di maggiori entrate collegate al trasferimento delle funzioni. Sono inoltre stanziate risorse specifiche per la gestione delle sedi provinciali e per il rafforzamento organizzativo connesso ai trasferimenti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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