Cassazione Penale, Sentenza n. 16345/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare. Furono sollevati tre motivi: 1) insufficiente gravità indiziaria in relazione al reato di associazione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74), rilevando che l'ordinanza si fondava essenzialmente su una sola intercettazione che non dimostrerebbe né una struttura organizzata né il ruolo di associato di Cofone, e che non risultano contestati reati-fine a suo carico; 2) insufficienza probatoria e vizio di motivazione in relazione alla tentata estorsione ai danni di Martucci Salvatore, osservando che dalle intercettazioni non emergerebbero pretese estorsive né minacce esplicite e che non sarebbe provato l'uso del metodo mafioso; 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, perché il Tribunale avrebbe applicato la presunzione di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. senza individuare specifici elementi di fatto a sostegno della concretezza e attualità dei pericoli.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato. La Corte ha ritenuto manifestamente viziata la motivazione del Tribunale quanto alla gravità indiziaria in ordine al reato associativo nei confronti di Cofone, poiché l'unico elemento specifico era una sola intercettazione e non risultano reati-fine contestati a suo carico; per tale profilo l'ordinanza è stata annullata e rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio limitato alla verifica della gravità indiziaria relativa al reato associativo. Invece il secondo motivo relativo alla tentata estorsione è stato respinto: la Corte ha ritenuto sufficientemente provata la condotta estorsiva mediante intercettazioni, annotazioni della polizia giudiziaria e dichiarazioni dei familiari della vittima, nonché la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Conseguentemente la custodia cautelare in carcere è stata confermata almeno con riguardo alla tentata estorsione aggravata, applicando la doppia presunzione di cui all'art.275, comma 3, c.p.p.; il provvedimento è annullato con rinvio solo sul profilo associativo (art.309, co.7 c.p.p.).
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
La Corte ha ritenuto che, rispetto a Cofone, la gravità indiziaria in relazione a questa norma non sia stata adeguatamente dimostrata: una sola intercettazione e l'assenza di reati-fine contestati indeboliscono l'ipotesi di adesione stabile al sodalizio.
Codice penale, art. 416-bis.1
aggravante dell'uso del metodo mafioso
La Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante per la tentata estorsione, ritenendo provata l'efficacia intimidatoria e la forza del vincolo associativo del gruppo indicato (fratelli Abbruzzese).
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari
La Corte ha ritenuto applicabile la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, per fondare la misura cautelare rispetto al reato di tentata estorsione aggravata, dichiarando manifestamente fondate le esigenze cautelari in tale profilo.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
rinvio per nuovo giudizio
L'annullamento parziale dell'ordinanza ha comportato il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame limitato alla verifica della gravità indiziaria in ordine al reato associativo.
Massime di principio
- La prova dell'appartenenza associativa non può fondarsi solo su una singola intercettazione non corroborata da altri elementi: è necessario un quadro indiziario complessivo e coerente.
- L'assenza di contestazioni relative ai reati-fine (reati-scopo) indebolisce l'ipotesi di adesione stabile a un'associazione criminale, e deve essere affrontata esplicitamente nella motivazione.
- Per la configurazione della tentata estorsione, la combinazione di intercettazioni, dichiarazioni della vittima e annotazioni della polizia giudiziaria può essere sufficiente anche in mancanza di minacce verbali esplicite nelle sole intercettazioni.
- La qualificazione dell'aggravante del 'metodo mafioso' richiede elementi che dimostrino la capacità intimidatoria e l'efficacia coercitiva del gruppo; tali elementi possono emergere anche dal contesto e dalle risultanze dichiarative, non solo da frasi testuali nelle intercettazioni.
- In tema di misure cautelari, le presunzioni di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. possono giustificare la custodia, ma l'organo giudicante deve motivare in modo non contraddittorio e indicare elementi concreti; vizi di motivazione possono determinare l'annullamento parziale con rinvio.
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