Risoluzione n. 214 del 23/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esamina l’istanza di ALFA S.p.a. relativa ai costi delle RTU e dei servizi di comunicazione usati per il telecontrollo degli impianti idrici. Viene negata la disapplicazione dell’art. 102, comma 9, del TUIR, ritenuto norma di sistema e non antielusiva specifica; le questioni sulla qualificazione tecnica dei beni e servizi sono ritenute valutative e non trattate in questa sede.
Disapplicazione della limitazione alla deducibilità dei costi per apparecchiature terminali di comunicazione elettronica
Disapplicazione della deducibilità limitata per i costi di telecontrollo
La risoluzione n. 214/E del 22 maggio 2008 riguarda un’istanza di disapplicazione ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, presentata da ALFA S.p.a. per i costi connessi al sistema di telecontrollo degli impianti idrici. Il documento analizza se gli oneri relativi a RTU, modem, moduli GPRS e reti di comunicazione possano essere esclusi dal limite di deducibilità previsto dall’art. 102, comma 9, del TUIR.
Fattispecie rappresentata
ALFA S.p.a. gestisce dal 1° gennaio 2002 il servizio idrico integrato in 57 Comuni delle province di A, B, C, D ed E, nell’Ambito Territoriale F n. 2 "G". Nell’ambito degli obblighi del Piano di Ambito, la società deve realizzare investimenti rilevanti nel telecontrollo degli impianti, con un aggiornamento del piano approvato il 27 novembre 2006 che prevede investimenti complessivi pari a euro 11.642.000 nel periodo 2005-2016, di cui euro 5.242.000 entro il 2013.
Il sistema di telecontrollo si basa su unità periferiche denominate RTU (Remote Terminal Unit), installate fisicamente presso i siti da monitorare, che raccolgono, elaborano e inviano dati a un centro di elaborazione e, in alcuni casi, possono anche attivare funzioni di automazione locale. Le RTU comunicano con gli elaboratori centrali tramite moduli GPRS o modem, integrati o esterni, e possono utilizzare tecnologie trasmissive diverse secondo le esigenze tecniche e territoriali.
I componenti principali di una RTU sono indicati come:
- scheda CPU;
- dispositivi di I/O;
- alimentatore;
- uno o più modem e/o moduli GPRS.
La società evidenzia che, oltre ai costi di ammortamento delle RTU, rilevano anche le spese di gestione e di esercizio, comprese le manutenzioni e i costi per l’utilizzo di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quali linee telefoniche, reti GPRS e frequenze radio in concessione.
Posizione interpretativa del contribuente
Secondo l’istante, le RTU non sarebbero semplici apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, poiché svolgono funzioni complesse di raccolta e elaborazione dati. A suo avviso, lo strumento indispensabile per il collegamento sarebbe il solo modem o modulo GPRS; quando questi sono integrati nella RTU, il bene complessivo potrebbe assumere anche natura di terminale di trasmissione, generando dubbi sull’applicabilità dell’art. 102, comma 9, del TUIR.
La società ritiene inoltre che possano sorgere incertezze per:
- i costi di concessione delle licenze per ponti radio VHF/UHF;
- i costi delle linee CDA/CDN;
- i canoni per utenze GPRS.
L’istante sostiene comunque di poter dimostrare in caso di controllo che:
- sulle reti utilizzate viaggiano solo dati tecnici da e verso le RTU;
- è possibile individuare univocamente la RTU dotata di scheda GPRS;
- le fatture per CDA/CDN, GPRS e ponti radio sono inerenti a servizi utilizzati esclusivamente per la trasmissione dati e sono associabili ai singoli impianti controllati.
Sulla base di tali elementi, la società chiede la disapplicazione della norma limitativa, ritenendo che nel caso concreto non possano verificarsi effetti elusivi.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, che consente la disapplicazione delle norme tributarie antielusive quando il contribuente dimostra che, nella fattispecie concreta, gli effetti elusivi non possono verificarsi.
Viene richiamato anche l’art. 102, comma 9, del TUIR, nella formulazione vigente dopo la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006, commi 401-403 dell’art. 1), che per le imprese ammette la deducibilità all’80% delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
La risoluzione ricorda che la disciplina originaria prevedeva, fino al periodo d’imposta 2006, la deducibilità al 50% per le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre soggette a tassa di concessione governativa, come telefoni cellulari e radiotelefoni.
Motivazioni dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che la disposizione dell’art. 102, comma 9, del TUIR non è disapplicabile, perché non costituisce una norma antielusiva specifica, ma una norma di sistema. La ratio della disciplina è quella di evitare un uso privatistico dei beni, attraverso una forfetizzazione dell’inerenza e una limitazione della deducibilità, in considerazione della difficoltà di verificare l’uso promiscuo e di quantificare l’utilizzo effettivo per l’attività d’impresa.
In questa prospettiva, il legislatore ha scelto di prescindere dalla concreta destinazione del bene e dalla misura del suo impiego nell’attività imprenditoriale. Di conseguenza, non è compatibile con tale meccanismo la prova contraria dell’esclusiva destinazione del bene all’attività d’impresa.
L’Agenzia richiama inoltre la risoluzione n. 190/E del 27 luglio 2007, già orientata a ricondurre la deducibilità forfetaria a una scelta legislativa finalizzata a prevenire utilizzi privatistici del bene.
Esito e profili non esaminati
L’istanza di disapplicazione viene quindi respinta nei suoi presupposti, poiché non ricorre una norma antielusiva specifica suscettibile di disapplicazione ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973.
Resta inoltre precisato che le questioni relative alla concreta individuazione dei presupposti applicativi della norma, e in particolare alla qualificazione delle RTU come "apparecchiature terminali" o dei servizi come "servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico", attengono a valutazioni che non rientrano nelle prerogative esercitabili dall’Agenzia in sede di risposta all’istanza.
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.
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